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Il Matrimonio
La concezione germanica del matrimonio è diametralmente opposta a quella cristiana. Secondo quest’ultima, infatti, l’unione si fonda sul libero consenso di entrambi i partner, preservando quindi il diritto personale della donna.
Invece le leges germaniche redatte per ordine di Carlo Magno agli inizi del IX secolo sanciscono il matrimonio come accordo tra il tutore della sposa e il futuro marito, il quale consegnava la dote .La donna vi compariva essenzialmente come un oggetto, anche se sarebbe erroneo parlare di compravendita, poiché era piuttosto un contratto di diritto personale fra due soggetti .Si può parlare di matrimoni dotati e di non dotati :il primo, menzionato sopra, era l’unico ad avere pieno valore per i germani; il secondo, definito Friedelehe, era concluso senza dote. Questo si basava sul comune assenso dei due partner, la cui comunanza matrimoniale veniva formalizzata attraverso l’ingresso nella casa del marito e l’entrata nel letto in presenza di testimoni; la dote era sostituita in questo caso dal dono che lo sposo consegnava alla sposa la mattina dopo la prima notte di nozze. La forma del matrimonio non dotato veniva spesso impiegata dalla nobiltà per impedire che una donna di status inferiore e i suoi figli salissero al livello di status della famiglia del marito.
Nel matrimonio dotato germanico si distinguono nettamente due atti: il fidanzamento (Desponsatio) e lo sposalitio (Traditio puellae). Il primo consisteva nella stipulazione di un contratto, in cui il futuro marito impegnava il tutore della donna, attraverso il versamento della dote o per lo meno di un acconto, a cedergli la donna assieme al suo potere tutorio. Qualora il fidanzato avesse ritrattato la promessa, egli sarebbe stato passibile di ammenda. Invece, secondo il diritto longobardo, la rottura da parte della donna del patto di fedeltà con la congiunzione carnale con altri uomini era un delitto punibile con la morte. L’atto dello sposalizio veniva celebrato nella cerchia dei congiunti ed accompagnato da una festa. Attraverso una serie di gesti formali, come stringerle la mano, pestarle un piede o metterla in ginocchio di fronte a sé, il promesso sposo esplicitava la propria assunzione del potere tutorio sulla fidanzata. Seguiva il corteo festoso che accompagnava alla casa del marito gli sposi, che dovevano entrare nel letto matrimoniale in presenza dei testimoni.
Dopo la prima notte di nozze, al mattino la moglie riceveva dal marito un dono, che ne attestava formalmente lo status di moglie.
Età al primo matrimonio
Fra i germani barbari, secondo la famosa descrizione di Tacito, ” gli uomini si sposano tardi, nel pieno del loro vigore. Anche le donne non si affrettano a sposarsi. Hanno la stessa età degli uomini, e li eguagliano anche nella forza, e i bambini rispecchiano il vigore dei loro genitori “. se possiamo dare credito a questa affermazione, gli sposi germanici erano entrambi maturi e avevano quasi la stessa età.
Un concilio tenutosi alla fine dell’8° secolo afferma esplicitamente che i due sposi dovrebbero essere ” di età diversa ma di stessa età “.Possono avvenire molti abusi, ammonisce, se lo sposo è adulto e la sposa è troppo giovane e viceversa se la sposa è matura e lo sposo è un bambino, ella è spesso sfruttata sessualmente dal padre o dal fratello maggiore dello sposo. Il concilio sostiene con fermezza che il matrimonio avvenga fra due persone mature e coetanee. Quindi gli uomini e le donne al primo matrimonio erano all’incirca coetanei, si sposavano tra i 25 e i 30 anni
Anche per quanto riguarda gli accordi matrimoniali, sono state le consuetudini barbariche della tarda antichità piuttosto che quelle della Roma classica a costituire il modello essenziale per i matrimoni occidentali nell’Alto medioevo.
Schiave e concubine
Le mogli esercitavano una notevole influenza, persino potere, sulle decisioni riguardanti la famiglia.
Avevano il diritto di divorziare dal marito e di lasciare la casa, portando con sé i propri averi. Nelle famiglie ai vertici della scala sociale la moglie legittima è ricca e potente, ma la sua presenza non impedisce al marito di contrarre altre relazioni. Nelle vite si parla spesso di concubine ed è chiaro che non tutte erano schiave. Si mostrava molto spesso un atteggiamento tollerante, non solo nei confronti della bigamia , ma anche di tutte le relazioni extramatrimoniali. Incesto ed adulterio si incontrano spesso nelle biografie delle più importanti personalità del tempo.
Inoltre appaiono spesso nei documenti l’avunculato e altre forme di parentela per linee femminili. Era molto diffusa la pratica dell’affidamento, i bambini venivano allevati al di fuori della famiglia, spesso da un parente di lato materno.
In conclusione nella storia della donna del Medioevo si possono riscontrare costanti e mutamenti. La costante più forte è che la donna è colei che genera il successore, l’erede; la continuità di una dinastia dipende da lei. Con l’andare del tempo la donna acquisterà sempre più importanza, dimostrandosi all’altezza di compiti prima riservati esclusivamente all’uomo: l’amministrazione di fondi, rendite, capitali, reggenza di una monarchia o di un principato.
La legge e la donna
Secondo le disposizioni legislative emanate nel periodo precedente il 501 dal re Gundobaud, rimaste in seguito valide per molto tempo, le donne avevano il diritto di ereditare i beni compiutamente da entrambi i genitori, ma solo in assenza di figli maschi.
Le vergini dedicatesi al servizio divino ricevevano una quota proporzionale al numero dei fratelli, che alla loro morte passava al congiunto più diretto.
A una donna rimasta vedova e senza figli spettava, purché non si risposasse, un terzo di tutti i beni del defunto marito, fino alla sua morte; dopo ciò l’eredità passava al più prossimo erede del defunto.
Se una vedova desiderava risposarsi, poteva farlo, a patto che rinunciasse al terzo del patrimonio che le era spettato come eredità. Ma le donne erano tutelate anche sotto il profilo umano, nonostante questo prevedesse un rimborso in denari al padrone o alla famiglia della stessa: se un uomo rapiva una donna libera doveva versare una somma pari a nove volte la dote prevista più un’ammenda che si aggirava attorno ai 12 solidi; se un uomo libero compiva violenza ai danni di una schiava ed il cui atto era dimostrabile in giudizio, doveva al padrone della schiava 12 solidi, mentre se la violenza veniva compiuta da uno schiavo, quest’ultimo veniva punito con 150 bastonate. Bisognava perciò mantenere una forma di rispetto se non verso le donne stesse, verso i loro parenti. Veniva inoltre punito il semplice atto di scoprire con violenza il capo di una donna, che prevedeva il pagamento di una multa di 12 solidi, più altri 12 per la donna stessa.
Se la violenza veniva commessa ai danni di una schiava, affrancata o no che fosse, la pena era minore; nel caso in cui lo stesso reato fosse commesso da uno schiavo, lo si puniva con 200, 100 o 75 bastonate, a seconda che la donna fosse libera, una schiava affrancata o una semplice schiava. Non si prevedevano citazioni in giudizio se la donna era stata consenziente alla relazione illecita.
Per quanto riguardava il divorzio, anche in questo ambito, le leggi erano severe e crudeli. Se una donna si separava dal proprio legittimo marito doveva essere annegata nel fango, mentre se era l’uomo che senza ragione scacciava la moglie, questi si limitava a pagare una seconda volta il prezzo stipulato nel contratto di matrimonio, cui si aggiungeva una multa di 12 solidi. Nel caso di comprovata rottura del matrimonio, di comprovata stregoneria e oltraggio alle tombe, l’uomo era in diritto di ripudiare la consorte, nei confronti della quale il tribunale procedeva poi secondi le leggi.
Quelli sopra elencati erano però gli unici motivi plausibili per cacciare la moglie; unica cosa consentitagli era di scappare di casa, lasciando alla donna non solo i figli ma l’intero patrimonio. Se uno schiavo commetteva violenza verso una donna libera, e questa sporgeva denuncia nei suoi confronti e vi erano testimoni, veniva messo a morte; se la donna libera aveva avuto volontariamente commercio carnale con lo schiavo, potevano essere messi a morte entrambi.
Qualora i parenti richiedessero che non venisse punita in quel modo le era salvata la vita, ma perdeva il proprio status libero e veniva annoverata fra le schiave del re.
Se una vedova si congiungeva carnalmente con un uomo non poteva più sposarlo.
Se un adultero veniva sorpreso in flagranza veniva condannato alla pena capitale. Per quanto riguarda la monarchia franca, è noto il passo della lex salica in cui si afferma che la donna non detiene alcun diritto ereditario sulla terra , secondo un’altra versione sulla terra salica, cl quale termine si intendono i beni ereditati.
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