Il dirigente scolastico e la valutazione di Luigi Gaudio
25 Luglio 2024Controllo di gestione e rendicontazione sociale
25 Luglio 2024Analisi dei dati e risultati della scuola: la valutazione degli alunni e la valutazione del personale
Analisi dei dati e dei risultati della scuola
Si può iniziare il cammino verso un habitus mentale rivolto alla rendicontazione cominciando da un’azione piuttosto facile, quella della raccolta e analisi dei dati quantitativi relativi ai risultati finali degli studenti.
La situazione della scuola, il suo modo di essere e di agire si evidenziano soprattutto, infatti, nell’andamento degli esiti del processo formativo. Un dirigente attento ha bisogno perciò di conoscere i dati fondamentali di tali processi. Molto probabilmente ogni scuola possiede ormai serie storiche relative ai risultati scolastici: si tratterà di riorganizzarle in indicatori funzionali, oppure più semplicemente in aggregazioni leggibili, in modo da avere, a colpo d’occhio, la situazione reale.
Si suggerisce per questo di procurarsi, almeno per i precedenti tre anni e per ciascuna classe:
- promozioni;
- bocciature;
- ripetenze;
- ritardi relativi alle classi di età, in modo da avere un’idea di precedenti ripetenze: ciò è utile soprattutto nella scuola secondaria.
Quale uso fare delle informazioni così raccolte?
Sappiamo che i dati in uscita dagli scrutini finali vanno sempre letti con cautela perché spesso sono frutto di mediazioni e quindi devono essere sempre contestualizzati, ma sono molto importanti perché denotano non solo la realtà legata alla carriera scolastica dei singoli alunni, ma anche lo “stile” ed il modo di valutare dei consigli di classe e la messa in pratica dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti ed adottati dai consigli medesimi.
Inoltre possono essere evidenziati molti problemi relativi alle criticità, per impostare al meglio le attività di recupero e di sostegno degli alunni in difficoltà o di potenziamento delle eccellenze.
Il dirigente può avere indicazioni utili anche sulla “tenuta” della collegialità e sui rapporti effettivi tra organi collegiali: l’intreccio di competenze tra organi non è sempre definito in modo chiaro (si ricorda quanto precedentemente evidenziato sulla normativa che è “ferma” al 1975, a fronte di innovazioni di sistema quale l’introduzione dell’autonomia). Si tratta quindi di rileggere l’insieme delle norme, di chiarire bene con i docenti i processi decisionali e di definire regole di comportamento condivise.
A questo proposito, nel prendere visione del registro dei verbali del Collegio dei docenti, il nuovo dirigente dovrà fare particolare attenzione alle delibere che riguardano i criteri di valutazione (oltre alle altre delibere di competenza dell’organo collegiale).
Si sottolinea l’importanza del controllo su tutta la questione della valutazione, viste le innovazioni normative introdotte nell’a.s. 2008/2009 che sono state, a consuntivo, definite in modo organico con il Regolamento “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”
In particolare, poi, si segnala l’importanza dell’espressione dei criteri di valutazione per il II ciclo, viste le norme previste dal D.M. n. 80 del 30 ottobre 2007 e dall’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 sul recupero dei debiti formativi, confermata dalle disposizioni successive.
La valutazione degli alunni
Sembra banale ricordarlo, ma una delle finalità delle scuole, oltre a garantire la formazione e l’elevamento culturale degli alunni, è quella di certificare il loro progresso nel corso degli studi; come scrive il Regolamento dell’autonomia, all’art 4, comma 4, le scuole hanno infatti il compito di individuare “le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.
La valutazione è quindi una funzione centrale per la scuola per la sua rilevanza per i singoli, la loro storia, la loro vita, ma anche per se stessa, in quanto ente primo di certificazione delle competenze formali e di attestazione della validità legale del corso di studi seguito.
Molto sta cambiando anche in questo ambito, in quanto sono in pubblicazione e in parte già operanti norme di revisione dei processi valutativi, ma quello che qui più interessa sottolineare è la funzione fondamentale di impulso innovativo e di coordinamento del dirigente nei confronti degli organi collegiali e dei singoli docenti sulla materia.
Tradizionalmente il nostro sistema, pur nello sviluppo e nell’aggiornamento di disposizioni ordinamentali e nell’invito, talvolta esplicito, di indicazioni e di programmi nazionali, ha fondato la valutazione degli alunni prioritariamente sulle conoscenze, così come sulla predominanza delle conoscenze ha fondato l’insegnamento. Oggi i cambiamenti degli orientamenti educativi a livello dei paesi sviluppati, generati dalla pervasività della scienza, della tecnologia e delle comunicazioni, a partire dalle reti telematiche e dalla loro utilizzazione diffusa, impongono anche al nostro sistema di adeguare tendenze e indicazioni a nuove prospettive. Ogni scuola è chiamata a rivedere il suo impianto formativo e, conseguentemente, i suoi modi di valutare.
Spetta al dirigente presidiare anche questo importantissimo ambito e offrire ai docenti spunti di riflessione utili affinché le decisioni degli organi collegiali siano in linea con le innovazioni e siano coerenti tra loro.
Il punto di partenza è un approccio alla progettazione ed alla valutazione per competenze, in linea con le disposizioni sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007 e documenti correlati) che interessa ambedue i cicli. Nel “documento tecnico” e in quello sugli assi culturali vene esplicitato il metodo, condiviso nel contesto europeo, di riconsiderare i saperi (organizzati in quattro assi) come articolati in abilità/capacità e conoscenze secondo il sistema previsto nel Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), riferito alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006.
Da questi brevi accenni si può ben arguire che devono essere fatti molti passi in avanti da parte delle nostre scuole, tradizionalmente ancorate a prassi valutative non più adeguate alle richieste dei singoli e del sociale.
Uno sforzo notevole per il nostro sistema che richiede anche investimenti in formazione per i docenti ma che non può diventare, per la difficoltà di attuazione, un alibi per il non fare. Infatti ogni scuola è chiamata, in virtù dell’autonomia di ricerca, a fare oggetto del proprio lavoro questo particolare settore strategico.
Se la scuola ha partecipato alle rilevazioni dell’INVALSI o dell’OCSE-PISA è in qualche modo già aperta all’idea di misurarsi su standard e quindi è più facile per il dirigente porre la questione della loro elaborazione come misura di riferimento di risultati attesi almeno a livello di istituto. Si tratta di iniziare un lavoro con i dipartimenti, per individuare obiettivi in forma di competenze e indicatori per la loro misurazione. Un compito non facile se la scuola ha un’impostazione valutativa di tipo tradizionale, ma comunque da iniziare in vista delle rilevazioni che l’INVALSI è tenuto a fare per la valutazione del sistema e per le prove nazionali che gli studenti devono sostenere nell’esame di stato alla fine del primo ciclo e, probabilmente in futuro, anche in quelli al termine del secondo.
Il dirigente è invitato dunque a verificare, da subito, gli orientamenti della scuola che gli è stata affidata, attraverso i documenti e i verbali dell’anno precedente ed a mettere all’ordine del giorno degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro le modalità e i criteri di valutazione per il nuovo anno scolastico.
Si suggerisce di procedere a partire dai criteri generali del collegio dei docenti e proseguire con quelli dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe.
Si suggerisce anche di curare la stesura dei verbali degli organi collegiali in quanto talvolta non sono strutturati in modo chiaro e tendono a riportare più gli interventi ed i dibattiti che le delibere sui singoli argomenti.
Qualora il verbale che il dirigente esamina non avesse una chiara definizione delle delibere, è assolutamente necessario introdurre per il futuro tale modalità, riducendo al minimo le parti descrittive degli interventi. E’ inoltre buona regola, quando si convoca un organo collegiale, corredare sempre l’ordine del giorno con documenti da far circolare precedentemente, in modo che tutte le deliberazioni siano prese sulla scorta di una conoscenza approfondita delle proposte e per facilitare l’adozione delle decisioni.
La raccomandazione da fare è sempre quella di osservare i dati senza preconcetti e di considerarli come spunto per aprire successivamente un dialogo con i docenti. E’ chiaro che se si evidenziano o vengono segnalati dai collaboratori elementi di scostamento forte rispetto ai criteri di valutazione deliberati dagli organi collegiali, si tratterà di studiare subito strategie di potenziamento del lavoro dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe su questo argomento. Nel CD-ROM sono riportati la normativa di riferimento e vari materiali utili.
La valutazione del personale
Un altro elemento da considerare per quanto attiene alla funzione di controllo del dirigente, riguarda la valutazione delle prestazioni del personale docente sulla quale non esistono norme specifiche, salvo quella relativa al Comitato di valutazione del servizio:
“1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all’articolo 448 ha luogo su richiesta dell’interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente (art. 11, D.Lgs n. 297/1994).
Per questa norma, ormai datata, il servizio del personale docente è valutato solo “su richiesta dell’interessato” o solo al termine dell’anno di straordinariato per l’ingresso in ruolo. Effettivamente è una realtà che non regge ai cambiamenti, alle richieste ed ai bisogni della categoria stessa, oltre che dell’intero sistema. In altri paesi la valutazione delle prestazioni professionali è prassi consolidata, con soluzioni diverse, ma comunque l’abitudine a rendere conto del proprio operato è un dato ormai indiscutibile. Nel nostro sistema, invece, c’è solo la possibilità di appellarsi alle competenze del dirigente sul controllo di gestione e sull’applicazione delle norme disciplinari. Così, di fatto, non è previsto dalle disposizioni uno degli aspetti che più dovrebbe interessare gli insegnanti, cioè la loro valutazione in funzione del progresso professionale e di carriera; è solo previsto il contrario, cioè la disciplina che riguarda le sanzioni in caso di patologie nei comportamenti. Davvero un curioso esito derivato dal cronico rifiuto finora espresso dai rappresentanti sindacali della categoria riguardo alla valutazione delle prestazioni professionali.
Per negare tale valutazione o rinviare il problema si è ricorso a tutti gli argomenti, compresa l’immaterialità e l’imponderabilità della funzione, come se fosse impossibile cogliere e verificare l’efficacia di interventi che hanno invece effetti facilmente osservabili.
Con ciò non si vuole dire che l’insegnante deve essere valutato dagli esiti degli alunni, ma certamente questi sono una componente importante delle rilevazioni che devono essere fatte. Sappiamo che non tutto è misurabile, ma tutto è verificabile e ciò compete ai dirigenti nella loro funzione di controllo.
In ogni caso, la normativa è in evoluzione: i decreti attuativi della Legge n. 15/2009 dovranno prevedere strumenti valutativi anche per le prestazioni professionali dei docenti delle scuole.
Comunque, anche senza o con pochi strumenti, il dirigente può osservare i comportamenti per ciò che attiene a:
– doveri, come puntualità e assiduità;
– partecipazione alla vita della scuola anche per lo svolgimento di incarichi e collaborazioni;
– qualità delle relazioni con i colleghi, studenti, famiglie;
– elementi innovativi nella programmazione e nello svolgimento dell’attività didattica e in ambito valutativo.
Il dirigente può comunque utilizzare la sua valutazione per motivare, apprezzare e suggerire comportamenti innovativi. Può, quando le condizioni lo consentono, utilizzare strumenti a sua disposizione per incentivare, non solo col fondo di istituto, ma con l’invito a partecipare a progetti, a gruppi di studio, seminari, convegni e fare quanto è possibile per gratificare le persone e ringraziarle del loro lavoro. Cosa, quest’ultima, che un dirigente non dovrebbe mai dimenticare di fare.
Ma quali esiti effettivi si possono ottenere se ci sono pochi strumenti per premiare o per convincere i singoli a cambiare? Ci sono solo la credibilità del dirigente e il richiamo alla collegialità come elemento determinante dei comportamenti dei singoli. Si tratta di chiedere a ciascuno comportamenti coerenti con quanto è stato deliberato e controllare che lo si faccia, perché non si può decidere in un modo, all’interno di un organo collegiale, e comportarsi poi in un altro, nel chiuso dell’aula.
Il controllo delle coerenze spetta al dirigente in quanto è responsabile e risponde dei comportamenti definiti nelle deliberazioni degli organi collegiali. Ne deve rendere conto agli utenti ai quali vengono comunicati all’interno della carta dei servizi e del PTOF.
Quando i comportamenti dei singoli sono difformi da ciò che è indicato nelle norme che regolano la vita della scuola, è necessario allora ricorrere allo strumento disciplinare. Si tratta di casi che ciascun dirigente vorrebbe che non accadessero mai, ma, per completezza di informazione, è necessario farne riferimento.
Per quanto riguarda gli ATA, non si dispone ancora di norme relative alla valutazione. Comunque, i decreti attuativi della Legge n. 15/2009 la prevedono anche per questo personale. L’apparato disciplinare attualmente vigente è stato interamente contrattualizzato ed è pertanto incluso nell’apposita sezione del CCNL del comparto scuola.
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.
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