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6 Marzo 2025La legge 22/2025, che introduce lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali, presenta gravi contraddizioni e sovrapposizioni normative.
Il primo errore è concettuale: non esistono competenze non cognitive. Il termine competenza implica l’integrazione di conoscenze e capacità/abilità applicate in un contesto. Parlare di competenze non cognitive è un paradosso, come dire acqua senza ossigeno.
Il secondo errore riguarda la reale necessità di questa norma. La legge non introduce un’innovazione ma, generando confusione, duplica funzioni già assegnate alla scuola. Il Collegio dei docenti, infatti, ha il compito di “programmare l’azione educativa”, la stessa finalità dichiarata dalla nuova norma che prevede “lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti”. Tuttavia, la vera conseguenza di questa legge è la marginalizzazione della collegialità, come dimostra la mancata applicazione della legge 12/2020, che assegna alla scuola il compito di “sviluppare capacità e competenze attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche”. Le competenze generali rientrano nelle funzioni degli organi di governo della scuola: riguardano le capacità, il fertile terreno della condivisione dei traguardi educativi; le competenze specifiche, che si sostanziano anche di abilità, riguardano invece i singoli insegnamenti.
Infine, questa vicenda evidenzia criticità nel funzionamento delle istituzioni. Ho presentato una petizione al Presidente del Senato, in conformità all’art. 50 della Costituzione, per segnalare le anomalie della legge. La questione è stata assegnata alla VII Commissione con il numero 969 ma, in violazione del regolamento del Senato, non è stata presa in esame.