Terza lezione
27 Gennaio 2019FACTORING AND FORFAITING
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Legge 196/1997, artt. 1-5, come modificata dalla legge 488/1999, art. 64 Decreto Min.Lavoro 31/05/1999; Decreto Min.Lavoro 29/11/1999 |
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Vigenza dal: |
1996 |
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Ambito territoriale: |
Intero territorio nazionale |
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Descrizione: |
E’ il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. E’ quindi un rapporto trilaterale tra lavoratore, agenzia di lavoro temporaneo e impresa utilizzatrice. Il contratto di lavoro temporaneo può essere concluso nei seguenti casi: – nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali; – nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; – nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti. E’ invece vietato nei seguenti casi: – per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali; – per sostituire lavoratori in sciopero; – nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi; – nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario con integrazione salariale; – nelle imprese che non dimostrano di avere effettuato la valutazione dei rischi come prevedono le norme di sicurezza sul lavoro; – per lavori che richiedano sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi (individuati dal DM 31/05/1999). La legge 488/1999 (finanziaria per il 2000) ha eliminato il divieto relativo alle qualifiche di esiguo contenuto professionale, ha esteso la possibilità di ricorrere al lavoro interinale anche ai settori dell’agricoltura e delledilizia (seppure limitatamente ai soli impiegati), ha riformato il Fondo per la Formazione, abbassando il contributo delle imprese dal 5% al 4%. |
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