Enzo Jannacci
27 Gennaio 2019Legge privacy
27 Gennaio 2019D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722 (1).
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 77/486 del 25 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti;
Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;
Emana il seguente decreto:
1. In attuazione della direttiva (CEE) n. 77 486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea, sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell’ambito del distretto in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.
L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.
L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
2. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
3. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di cui al precedente art. 2.
4. Ai fini dell’attuazione del precedente art. 2, primo comma, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la cittadinanza.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 1982, n. 280.