Roberto Vecchioni e il potere dei sogni
27 Gennaio 2019Commedia da salotto
27 Gennaio 2019
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 – Suppl. Ord. n. 31)
Capo I
Scuola dell’infanzia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalità della scuola dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
2. è assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall’articolo
7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali
promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Art. 2
Accesso alla scuola dell’infanzia
1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 3
Attività educative
1. L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione
cattolica in conformità allAccordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese,
si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi
delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle
attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il
raccordo in continuità con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito lorganico di
istituto.
4. La scuola dell’infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare
all’autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Capo II
Primo ciclo di istruzione
Art. 4.
Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo distruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo
grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il
primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la
scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di
valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si
conclude con l’esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti
comprensivi anche comprendenti le scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorio.
Capo III
Scuola primaria
Art. 5
Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese
quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le
basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.
Art. 6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni
di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 7
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme
concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto
previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi,
organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste
delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue,
la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono
tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato
l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché
l’assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero
complessivo dei posti di cui all’articolo 15, è costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento
delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di
prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5,
assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente,
fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l’intera durata del corso, il docente in possesso
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura
della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della
scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa e di criteri
generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone
l’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo
restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività
didattiche sulla base del piano dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi
funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento.
9. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative
devono rispettare una equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e
quelle opzionali facoltative.
Art. 8
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla
classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno
per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità
per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Capo IV
Scuola secondaria di primo grado
Art. 9
Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Art. 10
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle
norme concordatarie, di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a
quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi,
organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste
delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli
studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli
allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative
per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate
all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché
l’assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero
complessivo dei posti di cui all’articolo 15, è costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento
delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista labilitazione
all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 è
affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine
concorre prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di
orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento
delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.
Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla
base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi
educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di
accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il
comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe
successiva all’interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i
candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del
titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati
che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All’esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano
compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano
in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno
per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art. 12
Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di
sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei
servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita
omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o
limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi
può essere consentita unulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all’articolo
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del
limite di spesa di cui all’articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all’emanazione del relativo
regolamento governativo, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo
individuato nellallegato A.
Art. 13
Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi
può essere consentita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
unulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall’articolo 6, comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-
2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-
2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del primo ciclo di istruzione ha
carattere di gradualità. Fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via
transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nellallegato B, facendo
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nellallegato D.
Art. 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola
secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006, la
seconda classe del predetto biennio e, dall’anno scolastico 2006-2007, la terza classe di
completamento del ciclo. 2. Fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in
via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nellallegato C, facendo
riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nellallegato D. 3. Al fine di
assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l’anno scolastico 2004-2005, e fino alla
messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l’assetto organico delle scuole secondarie di
primo grado, come definito dall’articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa dell’emanazione del
regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria
autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle
cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini
dellespletamento dell’orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una
diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività
educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall’articolo 9 e dall’articolo 10. 6. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di
abilitazione all’insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di
primo grado.
Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all’articolo 10,
commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004-2005, il
numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003-2004 per
le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni
successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito
della consistenza dellorganico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di
scuola determinata con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 22, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 16
Frequenza del primo ciclo dell’istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed
ampliato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’obbligo di
istruzione di cui all’articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per
il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell’istruzione.
Art. 17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente
decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dallintesa tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002,
come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all’innovazione, relative al
primo ciclo dell’istruzione avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma 2, dell’articolo 12, comma 1, e
dell’articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria
statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
con i fondi previsti allo scopo dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 19
Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni “scuola materna”, “scuola primaria” e “scuola media” contenute nelle
disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni “scuola dell’infanzia”,
“scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”.
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni
ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3;
articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149;
articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo
183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall’anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130;
articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all’articolo 100, comma 1, le parole: “di cui all’articolo 99” sono soppresse;
b. all’articolo 183, comma 1, le parole: “a norma dell’articolo 177, comma 5” sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Tremonti, Ministro dellEconomia e delle
Finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli