Studia unamuniana
27 Gennaio 2019Agostino G. Carbognin
27 Gennaio 2019le leggi non si cambiano a “Porta a porta”
di Gennaro Capodanno
L’intervento del ministro Gelmini nella puntata di Porta a porta” dell 8 giugno scorso, sta creando non poche perplessità e difficoltà nei consigli di classe impegnati in questi giorni nelle valutazioni di fine anno per l’ammissione degli allievi ai prossimi esami di maturità. Eppure il quadro normativo è molto chiaro. Difatti il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, così come richiamato anche nella più recente OM n. 44 del 5 maggio 2010, recita allart. 6, comma 1: Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato . Dunque stando alla norma basta uninsufficienza in una sola materia, un cinque per intenderci, per la non ammissione, partendo da due presupposti fondamentali: che la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe , quindi che si tratta comunque di una decisione collegiale; e che le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate , come si precisa in due passaggi della già richiamata ordinanza. Alla luce di quanto sopra non si comprende da dove trae spunto la dichiarazione rilasciata dal ministro che con un cinque non si boccia nessuno, rilevando, però, che con tale assunto si è configurata una vera e propria invasione di campo”, la quale, peraltro, va proprio in direzione opposta al concetto sancito dall art. 1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009, laddove si afferma che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale . Autonomia che, nel rispetto delle leggi dello Stato, non deve essere intaccata neppure dalle esternazioni ministeriali.