Sintesi delle conoscenze e delle abilità che un docente deve possedere
27 Gennaio 2019Ablativo assoluto
27 Gennaio 2019Una conferma opportuna e un modesto consiglio.
di A. Lalomia
Anche quest’anno, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una serie di norme con cui viene regolato tutto il complesso meccanismo degli esami di Stato. Per quanto riguarda la formazione delle Commissioni, la C.M. n. 11 del 9-02-10 (1) recita testualmente :
” I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto. ” (2)
E’ un punto di straordinaria importanza, che conferma l’attenzione che si deve rivolgere verso coloro i quali usufruiscono di tale opportunità (3).
Un’attenzione che naturalmente può essere avvertita soltanto dalle persone intelligenti e sensibili, non certo dai balordi e dai mentecatti che considerano coloro i quali rientrano in questa legge dei privilegiati e spettegolano su di loro, ignorando completamente la suddetta disposizione (come d’altronde molte altre norme).
Come ho già scritto in altra sede (4), questi soggetti dovrebbero essere messi alla gogna sulla pubblica piazza, in modo tale (aggiungo qui) che rimangano esposti per un po’ al ludibrio di tutti. Se sono in esubero e passano buona parte del loro tempo divertendosi a danno di chi dispone della suddetta L. 104/92, sarebbe anche il caso, dopo, di trasferirli in un settore della P.A. in cui esiste carenza di personale e dove non possano provocare ulteriori problemi. Il contribuente non deve più mantenere a sue spese parassiti e sciacalli.
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Note
(1) “Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio distruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2009/2010”.
(2) Pag. 13 : ‘Designazione dei commissari interni’. E’ del tutto scontato che, nel momento in cui il docente inoltra istanza scritta al D.S. per usufruire di questa norma, il suo nome non va inserito tra i commissari interni nel verbale del C.d.C. convocato per l’individuazione dei suddetti commissari. E’ bene che chi intende avvalersi di tale opportunità presenti al D.S. la suddetta domanda prima dello svolgimento del C.d.C. con all’o.d.g., appunto, la scelta dei componenti interni della commissione. Se non ci riesce e il suo nominativo compare nell’elenco dei commissari interni, l’interessato deve inoltrare al più presto possibile la domanda di cui sopra al D.S.. In caso contrario, potrebbero nascere dei problemi, perché poi la scuola si troverebbe in difficoltà per sostituirlo. Il verbale del suddetto C.d.C. va sottoscritto da tutti i presenti.
Agli eventuali assenti, dovrà essere mostrato senza che siano costretti a chiederlo.
(3) E spesso vorrebbero non trovarsi nelle condizioni di beneficiarne, vista la gravità delle problematiche fisiche che sono richieste per ottenerla.
(4) “Legge 104/92. La realtà dietro le mistificazioni.”, pubblicato il 9-12-09 su www.orizzontescuola.it/ alla pagina http://www.orizzontescuola.it/node/1843 – e ripreso, tra gli altri, dal sito della Gilda di Venezia www.gildavenezia.it/ alla pagina ed “Esami di Stato. Partecipazione dei docenti che usufruiscono della L. 104/92”, apparso su www.orizzontescuola.it/ e reperibile attraverso GOOGLE.
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