Van Gogh
27 Gennaio 2019Cause del doping
27 Gennaio 2019in tema di inibizione delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità
in materia civile con i riferimenti al diritto processuale civile
di Cristina Coppi
Traccia
La società alfa gestisce un’attività di ristorazione in un locale di proprietà di caio situato al piano terra di un immobile sito in …….
da tale attività derivano immissioni intollerabili di rumori nell’abitazione di tizio posta al primo piano del medesimo immobile.
Dai numerosi sopralluoghi effettuali da asl presso il ristorante emerge che con riferimento a quasi tutte le fonti sonore impianti di aspirazione e condizionamento il rumore ambientale supera di oltre tre decibel quello di fondo.
Con riferimento all’impianto di condizionamento e alle cappe di aspirazione la perizia del consulente tecnico incaricato da tizio ne ha evidenziato la vetustà e l’impossibilità di interventi di riduzione del rumore.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio rediga l’atto più opportuno per tutelare le ragioni di tizio soffermandosi sulla portata dell’art. 844 c.c.
Svolgimento
Innanzitutto occorre individuare il giudice competente a ricevere la causa e che possa deciderla emettendo sentenza.
Al fine di individuare tale giudice occorre rifarsi all’art. 21 c.p.c. foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie”.: il giudice competente è quello del luogo ove è situato l’immobile.
Quindi:
TRIBUNALE DI ……….
Tizio, nato a residente in …………elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv….del foro di ………….con studio sito in ………………che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto:
( questo è il conferimento dell’incarico da parte del cliente all’avvocato che lo assiste nella pratica giudiziaria. Vengono in considerazione i presupposti dell’azione e cioè:
a. legittimazione ad agire: la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e il soggetto titolare del diritto per cui si chiede tutela.
b.interesse ad agire: art. 100 c.p.c e si delinea come interesse concreto, attuale e meritevole di tutela. Dipende dal tipo di azione che viene posta in essere. Nel nostro caso Tizio chiede al giudice di emettere sentenza di condanna per vietare al convenuto la prosecuzione di immissioni intollerabili.
c.la titolarità del diritto che si intende far valere in giudizio.
Tizio è la parte che subisce le immissioni nocive e quindi ha interesse oltre che legittimazione a far valere la tutela del proprio diritto).
PREMESSO
La premessa ricostruisce la vicenda, si tratta dell’esposizione dei fatti suddivisa per punti che permette al giudice di conoscere la situazione che si è verificata.
IN DIRITTO
Il nostro ordinamento riconosce e garatinsce la proprietà privata. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti al fine di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ( art. 42 Cost. ).
quindi il proprietario ha il diritto di godere e di disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo ( art. 832 c.c. ).
ogni attività svolta dal terzo, nel nostro caso il vicino di casa, volta a ledere e turbare l’uso e il godimento di cui sopra legittima il proprietario ad agire per ottenere la cessazione della turbativa e altresì il risarcimento del danno patito ( cass. 1974/2576).
(il richiamo agli articoli è utile per fornire un’impronta istituzionale alle ragioni che si intendono sostenere nell’atto. Il richiamo alle sentenze di merito è utile per suffragare tali ragioni.)
Ora la definizione di rumore è contenuta nell’art. 844 c.c. Secondo il quale le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino sono da tollerarsi quando non superano appunto la normale tollerabilità”.
Tale norma trova applicazione tutte le volte in cui l’immissione impedisce al proprietario di godere nel modo pieno e pacifico del proprio bene.
Attraverso l’esercizio dell’azione negatoria il privato proprietario tutela il proprio interesse oggettivo ( uso e godimento ) e soggettivo dato dal rapporto che egli instaura con il bene stesso.
L’immisione di rumore si considera intollerabile anche in relazione alla situazione ambientale in cui si manifesta e in base alle abitudini del luogo ( Cass. 1983/5157).
L’art. 844 c.c. Trova legittimazione anche nel rapporto tra i soggetti facenti parte di un condominio quando un condomino godendo della propria unità immobiliare o delle parti comuni provoca immissioni moleste o dannose alla proprietà di altri condomini.
Se l’edificio condominiale assolve a più funzioni ( residenziale e commerciale ) l’art. 844 mediante il criterio dell’utilità sociale gradua le esigenze di natura personale e quelle di natura economica dei condomini.
I giudici di legittimità ritengono comunque il prevalere delle esigenze connesse all’abitazione ( Cass. 3090/1993).
Il giudice chiamato a valutare se l’immissione supera la normale tollerabilità decide in forza di adeguate acquisizioni probatorie.
Il locale di ristorazione gestito dalla società alfa è stato oggetto di sopralluoghi da parte dell’asl dai quali è emerso che dall’impianto di aspirazione e condizionamento deriva un rumore ambientale di oltre 3 decibel quello di fondo.
La perizia del consulente di parte attorea ha dimostrato la vetustà dell’impianto e della cappa di condizionamento con conseguente impossibilità di apportarvi interventi di riduzione del rumore.
Tanto ciò premesso
CITA
società alfa nella persona del legale rappresentante protempore, sig…, a comparire innanzi il tribunale di all’udienza delli ore di rito conl’invito a costituirsi nel termine di 20 giorni antecedenti la predetta udienza e con l’avvertimento che la mancata costituzione in termini comporta le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. Al fine di sentire dichiarare le seguenti
(ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c. tra il giorno dell’udienza e quello della notifica devono trascorrere almeno 60 giorni liberi)
CONCLUSIONI
VOGLIA L’ILL.MO TRIBUNALE:
1. accertare la responsabilità circa l’intollerablità delle immisioni di rumore provenienti dal locale gestito dalla convenuta società Alfa,
2. ordinare alla convenuta la cessazione immediata delle predette immissioni
3. condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’istante a seguito dell’intollerabilità del rumore
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si producono:
1. copia del contratto di gestione del locale posto a piano terra dell’immobile sito in …
2. copia delle lettere ( n. 4 ) inviate da parte attorea alla convenuta società alfa
3. copia n. 3 sopralluoghi nei predetti locali da parte di asl comunale
4. copia perizia consulente tecnico parte istante.
Con riserva di altro produrre, meglio integrare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, di indicare i mezzi di prova.
Ai sensi del t.u. 115/2002 si dichiara che il valore della causa ….
data avv.
Nella parte relativa alle CONCLUSIONI abbiamo il richiamo a due articoli del codice di procedura civile:
art. 163
art. 167
1. sono elencati gli elementi che devono comparire nell’atto di citazione.
Nella parte di questo atto dedicata alla chiamata in causa del convenuto occorre che siano indicati: la data dell’udienza, l’invito a presentarsi alla medesima, l’avvertimento che se il convenuto non si costituisce nei 20 giorni antecedenti tali data incorre nelle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.
In questo modo il convenuto ha la possibilità di prendere parte al giudizio instaurato dall’attore e attuare così il contradditorio.
Attraverso l’atto di citazione l’attore pone in essere una chiamata rivolta al convenuto ( causa petendi ) e al giudice ( il petitum mediato è il bene che si chiede al convenuto mentre il petitum immediato è volto ad ottenere il provvedimento da parte del giudice.)
Ai sensi dell’art. 167 c.p.c. L’atto di citazione dev’essere notificato al convenuto nelle forme indicate dagli artt. 136 segg c.p.c, e nei 10 giorni successivi a tale notifica si deposita l’atto, le produzioni e la nota di iscrizione a ruolo presso la cancelleria del giudice competente.
2. Art. 167
si tratta della comparsa di risposta cioè dell’atto mediante il quale il convenuto entra nel procedimento posto in essere dall’attore. In base alla riforma operata con legge 80/2005 entrata in vigore il 01/01/2006 il convenuto a pena di decadenza deve indicare in tale atto le domande riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’uffico e anche la chiamata del terzo.
La comparsa di risposta insieme alle produzioni relative dev’essere depositata presso la cancelleria del giudice adito dall’attore.