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27 Gennaio 2019Elisabetta Marzetti
27 Gennaio 2019
Il contratto individuale di lavoro è il contratto con il quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione. I soggetti contraenti devono avere la capacità giuridica e la capacità d’agire. Mentre per il datore di lavoro non vi sono deroghe ai principi generali in materia di capacità, per il prestatore di lavoro l’ordinamento giuridico ha predisposto particolari requisiti di età per entrare nel mondo del lavoro. Per lart. 2, comma 2 c.c., l’attitudine a prestare il proprio lavoro si acquista con il raggiungimento dell’età minima, prevista dalla legge per l’ammissione al lavoro, normalmente fissata a 15 anni e subordinata allespletamento dell’obbligo scolastico.
I soggetti del rapporto di lavoro sono il datore di lavoro, e il lavoratore. L’art. 2095 del c.c. a seconda della natura del lavoro prestato, distingue i prestatori di lavoro subordinato in quattro categorie a cui corrisponde un diverso regime giuridico, soprattutto in riferimento al trattamento economico applicabile:dirigenti, quadri, impiegati e operai.
I dirigenti si caratterizzano per il forte grado di autonomia decisionale e per le particolari e qualificate funzioni di direzione e di gestione.
La categoria dei quadri comprende quei prestatori di lavoro subordinato che si collocano su una posizione intermedia tra quella dei dirigenti, di cui non possiedono i requisiti di autonomia gestionale, e quella degli impiegati, da cui si discostano per le particolari funzioni direttive svolte.
· Gli impiegati sono coloro che esercitano in maniera professionale un’attività non manuale ma intellettuale rispettando le direttive provenienti dal datore di lavoro o da chi per lui(dirigenti, quadri).a ciascun lavoratore vengono richiesti determinati compiti e l’esecuzione di concrete operazioni (mansioni) che vanno a formare, in sostanza, l’oggetto specifico della sua obbligazione nei confronti del datore di lavoro. Le mansioni sono stabilite nell’accordo contrattuale, ma al datore di lavoro è concessa la facoltà di modificarle, quando lo richiede una migliore organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa. Questo potere di variazione è però limitato da un lato dal divieto di assegnazione a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle concordate e, dall’altro, dall’obbligo di corrispondere una retribuzione corrispondente alle mansioni svolte(art. 2103c.c.). Come in ogni rapporto giuridico, anche in quello di lavoro subordinato alle parti fanno capo situazioni giuridiche attive(diritti) e passive(obblighi). Ambedue le parti del rapporto di lavoro subordinato assumono obblighi e acquistano diritti. Gli obblighi del lavoratore sono:
· Eseguire la prestazione lavorativa con diligenza, osservando le disposizioni dell’imprenditore,astenendosi da ogni atto che possa nuocere al datore di lavoro(fedeltà), ovvero non deve fare concorrenza all’imprenditore e non deve divulgare delle notizie attinenti all’impresa(riservatezza).
A fronte degli obblighi , il lavoratore ha diritto: a una retribuzione proporzionata al lavoro e sufficiente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia;prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro; a periodi di riposo. Invece il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure idonee per tutelare i dipendenti. Egli può organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa(potere direttivo); può applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza,obbedienza e fedeltà(potere disciplinare).
Mario De Martino
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torma all’indice della tesina interdisciplinare La società contemporanea di Mario De Martino – a.s. 2006/2007 – Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici & Alberghieri Aldo Moro”