Concorso Dirigenti: prime due sentenze del TAR del Lazio contro il ricorso
13 Novembre 2011Audiolezioni di Epica, Grammatica e Antologia
16 Novembre 2011Nella grande confusione, generata dalle modalità con le quali si sta svolgendo il concorso per dirigenti scolastici, bandito con D.D.G. 13/07/2011, grande attenzione è dedicata allo stato ai ricorsi presentati a seguito dell’effettuazione della prova preselettiva.
Nei soli giorni 10 e 11 novembre, dalle ricerche effettuate sull’apposito sito della giustizia amministrativa, relativamente al TAR Lazio, sede di Roma, è emerso che sono oltre 30 i ricorsi inoltrati da vari studi legali a tutela dei legittimi interessi di diverse centinaia di partecipanti al concorso. Quello che differenzia tali ricorsi, per quanto è dato sapere, non potendo ovviamente conoscerne il contenuto, è allo stato l’oggetto degli stessi. La maggior parte dei ricorsi hanno per oggetto l’esclusione o la mancata ammissione alle prove scritte, ma ce ne sono alcuni con diverse finalità. In particolare vi sono ricorsi per l’annullamento del bando di concorso mentre in altri si chiede l’annullamento del provvedimento con il quale è stata costituita l’apposita commissione di esperti per la batteria dei quesiti per la prova preselettiva. La questione non è di poco conto perché dimostra che anche nell’ambito dei ricorrenti si sono creati due fronti. Un primo che mira, tout court, ad annullare l’intera procedura, un secondo, molto più folto, che cerca di bypassare la non idoneità alla prova preselettiva, confidando in un’ordinanza sospensiva da parte del TAR per essere ammessi alle ormai prossime prove scritte. In verità questa seconda strada potrebbe dimostrarsi nel tempo un vero e proprio boomerang, perché potrebbe accadere che, con sentenza, il TAR respinga poi i ricorsi per i quali ha emesso un’ordinanza sospensiva favorevole ai ricorrenti, col risultato di essere comunque esclusi dal novero dei vincitori, nonostante la partecipazione alle prove successive, all’atto della notifica della sentenza definitiva. Difficilmente si potrà contare questa volta su di una norma legislativa che, come accadde nel precedente concorso, sani le situazioni di coloro che ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, abbiano superato le prove di esame successive. Ciò perché, a differenza degli anni dal 2006 al 2009, quando i posti che si liberarono nella dirigenza scolastica, attraverso i pensionamenti, furono tali da consentire anche l’immissione dei cosiddetti riservisti, si può presupporre che, al termine dell’espletamento di tutte le procedure previste per il concorso in atto, i posti realmente disponibili, indicati nel bando in 2.386, potrebbero non esserci. Questo alla luce delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella quale ai commi 4 e 5 dell’art.19, sulla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica, si legge: ” 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome “. Dunque, in base alle vigenti disposizioni, c’è il serio rischio che centinaia di scuole in tutto il Paese, oggiAggiungi un appuntamento per oggi per lo più affidate in reggenza, scompaiano già a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico, con la soppressione delle relative dirigenze scolastiche. Alla luce di quanto, sopra, eventuali provvedimenti sospensivi da parte del TAR Lazio a favore dei ricorrenti, che si presume che si attesteranno intorno agli 8.000, pari ad un terzo dei non ammessi a seguito della prova preselettiva, si trasformerebbero in una vera e propria vittoria pirrica. Laddove, invece, alla luce delle burrascose vicende che stanno caratterizzando l’andamento di questo concorso, è auspicabile che il nuovo Ministro che, a breve, s’insedierà in viale Trastevere, annulli in toto la procedura concorsuale, sostituendola, per i posti effettivamente disponibili, con sistemi di reclutamento della dirigenza scolastica più snelli e partecipativi, già sperimentali in altri paesi europei, laddove le procedure di selezione sono affidate a commissioni composte da rappresentanti sia delle autorità educative locali sia della comunità educativa specificamente interessata, con una scelta effettuata sulla base dei titoli accademici e professionali dei candidati e del lavoro svolto da questi ultimi, in precedenza, nei ruoli manageriali o d’insegnamento ricoperti.
Gennaro Capodanno
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