PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
27 Gennaio 2019Rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Legge 68/1999, art. 11 e 13; D.P.R. 333/2000, art. 10; Decreto Interministeriale 13 gennaio 2000, n.91 (norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili) |
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Vigenza dal: |
2000 |
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Ambito territoriale: |
Intero territorio nazionale |
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Descrizione: |
Attraverso convenzioni con i datori di lavoro, i competenti uffici regionali possono concedere ai datori di lavoro privati facilitazioni e sgravi di entità variabile a seconda del grado di disabilità dei lavoratori assunti, in relazione a programmi che sono diretti all’assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento, di donne, o che presentano particolari aspetti di stabilità o innovatività (cfr. art. 6 DI 91/2000). Attraverso le medesime convenzioni il datore di lavoro può assicurare ai soggetti disabili la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, ed assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione. Le agevolazioni sono previste sia a favore dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni di soggetti disabili in quanto tenuti dalla legge, sia a quelli che a tali assunzioni non sono tenuti. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale (per il 2000 i termini sono anticipati di un mese). |
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Incentivi: |
– Fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi per i lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; – fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50 %, per la durata massima di cinque anni, per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 %; – rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro o per lapprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche; – rimborso degli oneri di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione ai lavoratori disabili avviati ad un’esperienza di tirocinio |
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Durata massima: |
8 anni |
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Istituzione responsabile: |
Regioni; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
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Fonte del Finanziamento: |
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ripartito annualmente su base regionale |
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Soggetti interessati: |
Disabili |
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