PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
27 Gennaio 2019Rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 1-12, come modif. dalla Legge 144/1999, art. 21; L. 23 Dicembre 1998, n. 448, art. 3, co.4; Decreto Min.Finanze 3/8/1998, n. 311 |
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Vigenza dal: |
1998 |
fino al: |
2000 |
Ambito territoriale: |
– aree obiettivo 1; – aree per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997; – territorio di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia (limitatamente alle aziende industriali ed artigiane) |
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Descrizione: |
Alle piccole e medie imprese che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato. Le imprese devono operare in aree comunque situate nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997. Lagevol’azione si applica sempre che siano rispettate le seguenti condizioni: – che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato; – che si registri nell’anno dell’assunzione un incremento degli occupati a tempo pieno ed indeterminato (considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto); – che il livello occupazionale raggiunto non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; – che i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori considerati; – che siano osservati i contratti collettivi nazionali, le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 626/94, nonché i parametri ambientali. |
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Incentivi: |
Credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi alla prima assunzione. |
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Istituzione responsabile: |
Ministero delle Finanze |
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Soggetti interessati: |
Iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o soggetti che fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all’obiettivo 1 |
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Requisiti per le imprese: |
Piccole e medie imprese (si considera piccola e media l’impresa quella che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EURO, ed è in possesso del requisito di indipendenza). |
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Settori esclusi: |
Lagevol’azione non si applica ai settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. |
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Conformità al diritto comunitario: |
Aiuto concesso nei limiti della regola del de minimis“. |
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