Recupero modularizzato
27 Gennaio 2019Test Concorso Dirigenti
27 Gennaio 2019Esercitazione di elaborato del professor Gaudio in vista della prova scritta al Concorso Dirigenti Scolastici
L’acquisizione della autonomia delle istituzioni scolastiche a partire dal 1° settembre 2000 è posta alla fine di un lungo processo, che ha condotto le istituzioni scolastiche alla acquisizione della loro specifica autonomia nel corso degli anni novanta. SI è partiti infatti da un primo pronunciamento, all’interno di una delega, inserita, come spesso è avvenuto per alcune leggi significative riguardanti la scuola negli ultimi venti anni, in una legge finanziaria, la legge 537/93 (legge delega n. 94), che attribuiva agli istituti di ogni ordine e grado, autonomia organizzativa, finanziaria, didattica e di ricerca. A causa, poi, di alcune complicate vicende politiche, il progetto si è realizzato compiutamente solo alcuni anni dopo, a partire dalla Legge delega n. 59 del 1997 (cosiddetta Legge Bassanini) e soprattutto tramite i suoi decreti attuativi. Tra di essi, spicca il Regolamento dell’Autonomia, DPR n. 275 del 1999, che all’articolo 1 recita Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale”. Viene poi declinata l’autonomia didattica nell’art. 4 e l’autonomia organizzativa nell’art. 5 del medesimo Regolamento. Vorrei soffermarmi a riflettere su ciascuno di questi tre aggettivi associati al termine autonomia. Anzitutto, l’autonomia scolastica italiana è funzionale. Il termine contiene in sé un aspetto limitativo ed un aspetto estensivo. Nel senso limitativo, si potrebbe sottintendere che, se l’autonomia è funzionale, essa non può essere incondizionata, cioè non è una autonomia piena, nel senso completo del termine. E infatti, se in Italia le istituzioni scolastiche non possono procedere, per esempio, alla chiamata diretta degli insegnanti, è chiaro che l autonomia non è completa, e il legame con gli organi dell’amministrazione centrale sono ancora ben saldi. In un certo senso, quindi, lente scuola attua un decentramento funzionale, dando esecuzione a scelte politiche e direttive degli organi dello Stato e degli enti territoriali. Le segreterie delle scuole sono state incaricate di assolvere ad incombenze prima esclusive dei provveditorati (es. la ricostruzione della carriera degli insegnanti), ma la parte sostanziale del reclutamento e della scelta dei docenti vede ancora le istituzioni scolastiche spettatrici passive. L’autonomia, infatti, non riguarda né la natura giuridica né la struttura dell’Ente-scuola. D’altra parte, però, questo termine funzionale” non deve essere interpretato per forza in senso limitativo, ma anche in senso estensivo”, nel senso che l’autonomia delle scuole svolge una funzione fondamentale, in un sistema di enti che interagiscono tra di loro, creando una fitta rete di rapporti. In questo senso, viene sottolineato più volte, in maniera decisamente marcata, il legame che si deve instaurare tra la scuola e il territorio. A questo proposito, la funzione del dirigente scolastico appare fondamentale, in quanto è proprio lui che deve attivare i rapporti con il territorio come recita l’articolo 3 del Regolamento dell’Autonomia. Inoltre, il termine autonomia funzionale ingloba in sé anche gli altri due termini, didattica e organizzativa, di cui ci apprestiamo adesso a discutere.
Per autonomia didattica si intende una serie di percorsi formativi che concretizzano gli obiettivi nazionali, promuovendo le potenzialità degli allievi, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. In quest’ottica, le scuole regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline, e adottano tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune. In realtà, raramente le istituzioni scolastiche hanno utilizzato tutto il ventaglio di forme di flessibilità, elencate nell’articolo 4 del DPR 275 del 1999, pure, malgrado ciò, le scuole hanno attuato la loro autonomia didattica soprattutto elaborando il curriculum scolastico, inserito all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, e sganciandosi, gradualmente, e non senza difficoltà, dal comodo e rassicurante riferimento dei programmi ministeriali, per adottare autonome modalità di affronto e approfondimento delle discipline, sempre più valorizzate dalle riforme ordinamentali della fine del primo decennio del nuovo millennio (DPR 89 del 2009, per il primo ciclo e DPR 87, 88 e 89 del 2010, per il secondo ciclo). Particolare rilievo assume, ai fini della autonomia didattica, la, possibile, costituzione di dipartimento quali articolazioni del Collegio Docenti, e del Comitato Tecnico-scientifico, occasione, quest’ultima, di rilancio e riorganizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, in un’ottica di apertura al mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e delle università.
Infine, per autonomia organizzativa, si intende una modalità di impiego dei docenti e del personale che sia espressione di libertà progettuale, come, ad esempio, gli adattamenti del calendario scolastico, la flessibilità nell’orario complessivo del curricolo, e l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.
Anche nel campo della autonomia organizzativa, occorre dire che le norme più recenti hanno messo in evidenza il ruolo fondamentale svolto dal Dirigente Scolastico, che organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative.
In conclusione, la sfida che è stata lanciata con la stagione delle leggi sulla autonomia ha sortito i suoi frutti non in modo immediato, e forse solo adesso, passati ormai più di dieci anni da quegli anni intensi, le istituzioni stanno incominciando a concepirsi come autonome rispetto alla amministrazione centrale, più per una presa di coscienza interna, che non per una legiferazione dall’alto.
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.