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Concorso dirigenti, le prime due sentenze non sorridono ai ricorrenti
Tecnica della scuola – 12/11/2011
di Alessandro Giuliani
Il Tar del Lazio non rileva vizi formali nel bando e non ritiene plausibile far svolgere a un docente le prove scritte senza aver superato la preselezione del 12 ottobre. Nei prossimi giorni attese quelle che decideranno il destino di migliaia di candidati esclusi.
Mentre le prime Regioni stanno rendendo pubbliche le date in cui si svolgeranno le due prove d’esame scritte del concorso per 2.386 dirigenti scolastici – prediligendo sinora il 14 e 15 dicembre, due dei giorni indicati dal Miur con la nota prot. n. 9008 – dai ?Tribunali amministrativi regionali’ cominciano a giungere le prime sentenze sulle richieste poste da migliaia di ricorrenti che hanno intrapreso le vie legali contro l’organizzazione del concorso imposta dal Miur e, nella fase pre-selettiva, dal Formez.
Diciamo subito che si tratta solo di due ordinanze e che in entrambi i casi la risposta dei giudici che hanno esaminato gli incartamenti è stata negativa. Nel primo, di cui forniamo (qui a destra tra gli ‘Approfondimenti’) copia della sentenza emessa il 10 novembre e pubblicata ieri, si tratta del rifiuto – da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) – dell’annullamento del bando che un singolo insegnante, tramite il proprio avvocato, aveva chiesto di attuare con la “sospensione dell’efficacia, del d.d.g. del 13.07.11 recante il bando di concorso” .
Nel secondo caso, di cui ancora però non è disponibile la copia della sentenza, emessa sempre il 10 novembre e pubblicata l’11, i giudici del Tar riuniti in Camera di Consiglio hanno rigettato la richiesta di ammissione alle prove bypassando l’esito delle preselettive. Ed è questo il quesito che nei prossimi giorni molti giudici dei vari Tar si ritroveranno ad esaminare.
Non possiamo di certo dire che si tratta di orientamenti indicativi: sappiamo bene che ogni ricorso ha un proprio destino, poiché quasi sempre i legali decidono di percorrere delle strade sulla base di ipotetici “vizi” o errori formali in cui sarebbero incappati i promotori della procedura (in questo caso del concorso). Dire, quindi, che queste ordinanze possano fare “giurisprudenza” sarebbe poco cauto. Confermano solo, questo sì, che per convincere i giudici del Tar servono motivazioni solide.