La responsabilita’ del fallimento – di Vincenzo Andraous
21 Novembre 2011Concorso DS: Ricorsi al Consiglio di Stato e rinvio delle prove scritte – di…
27 Novembre 2011Si conclude con un nulla di fatto, con il più classico dei pareggi a reti inviolate, con un salomonico 0 a 0, il primo tempo della partita in atto tra idonei e non idonei del concorso per dirigenti scolastici. Una decisione equilibrata quella del presidente della sezione del TAR Lazio, emessa nel pieno rispetto delle norme del codice del processo amministrativo,
il quale all’art. 56, comma 1, recita: ” Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13 “. D’altronde, qualunque fosse stata la decisione monocratica, il relativo decreto avrebbe esplicato la sua efficacia fino alla decisione dell’organo collegiale. E difatti il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: ” Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata “. In altre parole la decisione odierna può essere così sintetizzata: visto che la camera di consiglio, che dovrà esprimersi sulla richiesta di misura cautelare collegiale ai sensi dell’art. 55, è fissata per il 6 dicembre prossimo, dunque prima dell’effettuazione delle prove scritte, che si terranno su tutto il territorio nazionale il 14 ed il 15 dicembre, dal momento che, dunque, ” non appaiono sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile “, la domanda della misura cautelare provvisoria, resa in forma monocratica, viene respinta. Sul piano umano bisogna, a questo punto, fare una considerazione relativa alla necessità, laddove non si decidesse, come peraltro auspicato da più parti, di annullare l’intera procedura concorsuale, di un differimento delle date già fissate per le prove scritte. Oltre infatti alle questioni già sollevate, relative ai termini indicati nell’art. 11 del bando, laddove si afferma che ” Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle quali si terranno le prove di cui all’art. 10 e danno comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente “, reputo che ai ricorrenti non idonei bisognerebbe accordare un minimo lasso di tempo per poter completare la propria preparazione, in vista delle prove scritte, in un clima sereno, dopo la decisione dei giudici, laddove quest’ultima fosse ad essi favorevole, dal momento che, allo stato, tale serenità risulta fortemente compromessa per motivi che ben si comprendono. Dunque, tornando all’immagine calcistica, se il secondo tempo dovesse concludersi a favore dei non idonei, in zona Cesarini, prima di far tornare le squadre in campo per i quarti di finale, è auspicabile che trascorra un congruo termine, non inferiore ai già richiamati 15 giorni dalla fine del girone eliminatorio.
Gennaro Capodanno
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