Van Gogh
27 Gennaio 2019Cause del doping
27 Gennaio 2019parere di diritto penale redatto sulla base di una traccia fornita da un testo classico di preparazione all’esame di stato ma integrato con riferimenti e spiegazioni, di Cristina Coppi
Traccia
Tizio titolare di un negozio di abbigliamento acquista 500 paia di jeans con marchio Alfa” contraffatto ponendoli in vendita.
Resosi conto del rischio di incorrere in sanzioni penali si reca dal legale di fiducia per sapere se quella condotta integri qualche figura di reato e se si quale.
Il candidato assunte le vesti del legale premessi brevi cenni sugli istituti e sulla normativa rilevante rediga motivato parere sulla situazione giuridica di Tizio.
Svolgimento
Il reato è un fatto umano volontario caratterizzato da una serie di elementi necessari per la sua sussistenza e la cui attuazione comporta l’erogazione da parte di un giudice di una sanzione penale in virtù del principio sancito dall’art. 27 Cost.
Il nostro codice penale è strutturato nel senso che la norma giuridica astrattamente prevede una fattispecie di reato che descrive nei suoi elementi. La stessa norma sancisce la punibilità del fatto dell’uomo quando, una volta commesso, rispecchi la fattispecie prevista in astratto.
Le norme giuridiche penali hanno la funzione di tutelare uno specifico interesse avente rilevanza penale. Dato interesse può essere definito anche bene giuridico oppure oggetto giuridico.
L’art. 474 c.p. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi” ha come oggetto giuridico la tutela della pubblica fede intesa quale affidamento dei consumatori nei marchi che distinguono i singoli prodotti dal punto di vista della qualità e originalità. ( cass. 1303/12000).
Il reato poi si compone di un ulteriore elemento che è quello della condotta dell’uomo che cagiona l’evento lesivo.
La condotta è attiva quando sfocia nel compimento di un determinato atto od azione mentre è omissiva quando si verifica la mancanza di un atto o di un azione che si attendeva dal soggetto.
Logicamente l’azione e l’omissione devono essere accompagnati dalla coscienza e volontà ex art. 42 c.p.
Il fatto viene cioè imputato al suo autore solo quando la situazione era da lui direttametne controllabile: erano cioè assenti determinate cause come la forza maggiore che comportano il venir meno della colpevolezza nell’autore del fatto.
Nel combinato disposto art. 42 e art. 85 c.p. Si vede come l’imputabilità sia il criterio utilizzato per attribuire il fatto al soggetto che lo ha posto in essere. Da ciò consegue l’applicabilità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.
L’art. 85 c.p. Si riferisce alla capacità di intendere e di volere dove la prima è intesa come capacità di prendere coscienza di ciò che circonda la persona e conseguentemente attribuire il valore sociale alla condotta che si intende intraprendere.
La capacità di volere invece è la facoltà di autodeterminarsi, di saper scegliere tra le diverse opportunità il motivo più ragionevole alla base del proprio comportamento.
E’ da segnalare a tale proposito la sentenza Corte Cass. Sez Unite 9163/2005: i disturbi della personalità possono escludere o far scemare profondamente la capacità di intendere e di volere del soggetto purché consistenti, rilevanti, intensi e gravi. Non lo stesso, prosegue la sentenza, per gli stati emotivi o passionali se non rivestono i caratteri di cui sopra.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo la fattispecie delineata dall’art. 474 c.p. Si fonda sul dolo generico inteso come la coscienza insita nel soggetto autore di introdurre nello stato italiano dei beni contraffatti per farne commercio.
Il dolo è criterio di imputazione soggettiva del fatto di reato al suo autore. Ai sensi dell’art. 43 c.p. Il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell’azione…………………………è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Tizio quindi ha coscienza della provenienza delittuosa dei jeans e che l’introduzione degli stessi nel nostro paese e conseguente loro commercializzazione, comporta il realizzarsi di un fatto penalmente rilevante.
Esistono diverse forme di dolo nel nostro ordinamento penale. ( da ripassare se il caso ).
La condotta di Tizio poi pone il fianco all’applicazione di un’ulteriore fattispecie di delitto delineato dall’art. 648 c.p. ricettazione”.
Si intende cioè il fatto di chi al fine di procurare a se o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare….”.
Due sono gli interessi tutelati dalla norma: il primo è quello del privato che non deve subire in modo stabile il pregiudizio economico derivante da un reato. Il secondo è un interese di tipo pubblicistico relativo alla funzione della magistratura di accertare le responsabilità degli autori e punirli.
Il delitto di ricettazione, proprio per la sua struttura, presuppone l’esistenza di un precedente delitto il quale non è necessario che rientri tra il novero dei reati contro i patrimonio.
Inoltre non è necessario che tale delitto precedente sia stato accertato giudizialmente in quanto la provenienza delittuosa dei beni si può desumere anche da altri fattori ( Cass. 4469/1985).
Infine, ma non meno importante, il delitto de quo si consuma nel momento in cui il soggetto riceve la cosa di provenienza illecita o si intromette per ottenerla. Perciò è reato istantaneo.
A questo punto è logico verificare la possibilità di un concorso tra le due norme penali fino ad ora citate.
La disciplina del concorso di reato è contenuta nel Capo III Tit. III c.p..
Il concorso si verifica quando un soggetto viola la legge più volte e perciò è chiamato a rispondere di più reati.
La violazione può essere compiuta con una sola azione od omissione ( concorso formale ) oppure con più azioni od omissioni ( concorso materiale ).
La funzione giuridica del concorso è di limitare la sanzione penale che si applica quando appunto un soggetto compie più ipotesi delittuose.
Nel nostro caso Tizio ha posto in essere due condotte aventi rilevanza penale e cioè: la condotta di cui all’art. 648 c.p. ( acquisto cosciente di beni contraffatti ) e la condotta di cui all’art. 474 c.p. ( messa in commercio di tali beni nel nostro stato ).
Sulla base di tale assunto è quindi ravvisabile l’applicabilità del concorso materiale come ha sostenuto gran parte della giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni.
Tra il reato di ricettazione quello di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi non esiste rapporto di genus a species. Diverso è l’elemento soggettivo consistente nel primo nella volontà cosciente e libera di ricevere o acquistare al fine di procurare a se o ad altri un profitto, denaro o cose di provenienza illecita. Nel secondo delitto invece l’elemento soggettivo consiste nella volontà libera e cosciente di mettere in vendita beni con marchi e segni contraffatti. Diversa – prosegue la giurisprudenza- è anche la funzione di tutela esercitata dalle due norme . l’art. 648 c. p. Tende ad impedire la circolazione di cose provenienti da delitto, l’art. 474 c.p. E’ volto ad accordare una protezione immediata all’interesse della collettività di impedire abusi della pubblica fede commerciale. Ne deriva pertanto che tra i due reati è configurabile il concorso materiale” ( Cass. 7692/1989 e sulla stessa scia Cass. 23427/ 2001).
Da ultima la sentenza Cass. Sezioni unite n. 5/2001 ha definitivamente sancito che nella ricettazione confluisce la ricezione di cose di provenienza illecita mentre nell’art. 474 c.p la condotta è quella della messa in circolazione di beni di provenienza illecita.
In modo particolare il cumulo materiale dei reati comporta ex art. 78 c.p. L’applicabilità a livello sanzionatorio, del criterio del cumulo delle pene previste per i singoli reati compiuti entro limiti fissati per legge.
Questo perché la pena ha funzione rieducativa ( art. 27 Cost. ).
Tizio perciò ha compiuto entrambe le condotte perseguendo un unico disegno criminoso, quale requisito indispensabile ( oltre a pluralità di azioni od omissioni e più violazioni di legge ) del reato continuato ex art. 81 c.p.
Nel reato continuato unica deve essere la volontà del soggetto agente cosi come unico è il fine perseguito.
A livello sanzionatorio quindi Tizio si vedrà applicare, in caso di condanna per l’attribuzione delle condotte di reato fino a qui esposte, la pena prevista per il reato più grave compiuto aumentata fino al triplo.