PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
27 Gennaio 2019Rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Legge 836/1984, art. 3; Legge 407/1990, art. 8 Decreto Legge 299/1994 (conv. in L. 451/94), art. 16; Legge 196/1997, art. 15; |
||
Vigenza dal: |
1984 |
|
|
Ambito territoriale: |
Intero territorio nazionale |
||
Descrizione: |
Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a termine, avente duplice contenuto, di lavoro e formazione. Può essere instaurato con lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, e deve essere svolto secondo tempi e modalità previste da progetti predisposti dal datore di lavoro o da associazioni di categoria. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione. La durata e l’incidenza dell’attività di formazione off the job variano a seconda che il rapporto sia: a) mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate” (nel qual caso la durata può arrivare ai 24 mesi e la formazione off the job deve essere pari rispettivamente a 80 e 130 ore); b) mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo” (durata massima 12 mesi e attività di formazione pari a 20 ore). Per poter concludere tale tipo di contratto le aziende non devono avere in corso sospensioni dal lavoro, né aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, e devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui CFL siano scaduti nei 24 mesi precedenti. Sono previste agevolazioni contributive, che nel caso sub b) sono subordinate alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro cd. di tipo a) (mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate”), nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, i benefici previsti per quel tipo di contratto continuano a trovare applicazione per i successivi dodici mesi. La Commissione delle Comunità Europee, con decisione dell’11 maggio 1999 ha stabilito che debbono considerarsi contrari alla disciplina comunitaria le agevolazioni previste per i lavoratori che abbiano superato i 25 anni di età (29 se laureati); tali agevolazioni resterebbero quindi lecite solo nel caso in cui rientrino nella regola del de minimis”: l’importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori per mezzo di un contratto di formazione e lavoro non deve quindi superare il limite di 100.000 Euro su un periodo di tre anni. Contro tale decisione il Ministero del Lavoro ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia. |
||
Incentivi: |
La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 25% (per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti la riduzione è del 40%) per l’intera durata del contratto. Per le imprese artigiane (ovunque ubicate), per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per quelle in circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione (determinate con D.Min.Lavoro 31/12/1999), è prevista la contribuzione nella misura fissa dell’apprendistato. |
||
Durata massima: |
24 mesi nel caso acquisizione di professionalità intermedie o elevate”, 12 in quello di adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo” |
||
Istituzione responsabile: |
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
||
Soggetti interessati: |
Giovani tra i 16 ed i 32 anni. |
||