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27 Gennaio 2019Incontro con Andrea G. Pinketts
27 Gennaio 2019concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dal personale docente
L’anno 2002, il giorno 5 del mese di giugno presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito indicato Ministero), in sede di contrattazione integrativa nazionale tra la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. 26 novembre 2001 n. 3743, e la delegazione sindacale , composta ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999.
Premesso che:
il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto Scuola (CCNL/99), allart. 12, definisce la formazione “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e per il necessario “sostegno agli obiettivi di cambiamento”;
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede per il 2002 uno stanziamento di Euro 35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti;
il contratto integrativo annuale siglato in data 9 maggio 2002 per il personale docente ed ATA della scuola ha rinviato ad una specifica contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità “per il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate”;
l’autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante lincentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici;
la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di crescita professionale del personale della scuola
Le parti concordano
Art. 1 – Ambito di intervento
Per l’anno 2002 sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, di cui all’articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2 – Disponibilità delle risorse
Le risorse complessive disponibili per lautoaggiornamento del personale docente, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della citata legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) corrispondono a Euro 35.000.000, allocati nel Cap.1751 del bilancio del Ministero “Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale”.
Le risorse, di cui allart. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico annuale nella.s.2002/2003.
Art. 3 – Tipologie di modalità di autoaggiornamento
Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :
· iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;
· corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc.)
· stages presso aziende;
· acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
· acquisto di software didattici;
· abbonamenti a siti telematici e canoni.
Art. 4 – Criteri di rimborso spese
E ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel 2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.
Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal contratto nazionale.
E garantita a ciascun docente una quota unitaria.
Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.
Art. 5 – Impegno nell’emanazione della Direttiva
Sulla base dei contenuti degli articoli precedenti il Ministero si impegna ad emanare, entro 60 giorni dalla firma della presente contrattazione, la relativa Direttiva.
Le parti firmatarie:
Delegazione di parte pubblica
Delegazione sindacale: CGIL, CISL, UIL, SNALS
NOTA A VERBALE
Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL UIL Scuola e SNALS sottoscrivono l’intesa, condividendone la finalità nel quadro di iniziative volte ad introdurre il riconoscimento della dimensione professionale del docente che si deve poter esplicare anche in momenti formativi autodeterminati.
Valutano inadeguata l’entità dei finanziamenti in rapporto all’obiettivo da perseguire e rivendicano, in tal senso, un impegno per un progressivo incremento delle risorse finanziarie al fine di dare certezza e stabilità a tale beneficio.
Alla vigilia del rinnovo contrattuale 2002-2005, le OO.SS. ritengono fondamentale compiere un passo avanti più deciso in questa direzione, attraverso l’introduzione della defiscalizzazione per un riconoscimento permanente, equo e trasparente delle spese sostenute dal personale della scuola per lo sviluppo professionale.
Delegazione sindacale:
CGIL, CISL, UIL, SNALS
Direttiva n. 70 (17 giugno 2002) che è una sorta di decreto attuativo del precedente contratto