PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
27 Gennaio 2019Rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro
27 Gennaio 2019
L’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano, codice fiscale n. 0123456789, con sede legale in Milano, P.zza San Vitale n°4, rappresentata dal ………………………………………………………………., nato a …………………………… il………………………………….,
E
L’Azienda/Ente ……………………………………………………………………. (settore di attività) Codice fiscale o P.I. . Via …. CAP ..Città . E-mail ..
Tel. . Fax sede legale in ……………………………………… Via…………………………………………… nella persona del Dott. ……………………………………………………….. nato a…………………………………………….. il ………………………………..
PREMESSO
· che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
· vista la legge 19 ottobre 1990, n. 341 art. 8;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l’azienda/ente …………………………………………………………………………………….. si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo e dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
· Il nominativo del tirocinante;
· I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
· Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
· Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
· Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
· Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
· Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
· Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
· A frequentare lAzienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
· Redigere una relazione finale sull’attività svolta.
L’Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
· Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
· segnalare tempestivamente all’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
· trasmettere, a cura del tutor aziendale, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.
Art. 4
Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso lInail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 5
Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento allart. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Art. 6
La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.
Milano,
Per l’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano
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Per lAzienda/Ente |
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