Una scuola da democratizzare
27 Gennaio 2019Geert Wilders. Immagini
27 Gennaio 2019Bozza di proposta di legge di A. Lalomia
Premessa
Com’è noto, l’attività lavorativa notturna – e comunque quella che si svolge all’interno di una certa fascia oraria- viene retribuita in modo superiore rispetto a quella diurna, con differenze che in alcuni comparti raggiungono cifre considerevoli.
Nella scuola, invece, questo principio elementare da troppo tempo non viene preso in considerazione, per cui i docenti che operano nei corsi serali e che magari escono dalla sede di servizio dopo le 23, le 23,30 o addirittura quasi a mezzanotte ed arrivano a casa intorno all’una (se non oltre), sono soggetti allo stesso trattamento economico dei colleghi del mattino, malgrado i pesanti disagi che devono affrontare e le maggiori spese che sono costretti spesso a sostenere
Per rimediare a questa situazione, che ritengo tanto più deplorevole quando si pensi che in passato anche il lavoro dei docenti del serale veniva valutato con le opportune integrazioni sul piano retributivo, presento in questa sede una Bozza di proposta di legge”, nella speranza che tra i nostri parlamentari si trovi chi, interessato al tema, ritenga di potersi attivare per ottenere al più presto quanto è previsto nella stessa (e che riguarda, mi sembra importante sottolinearlo, i docenti di ruolo, i precari e anche quelli in pensione).
Vorrei precisare che quando nella Bozza” parlo di effettiva attività d’insegnamento”, mi riferisco al docente che svolge lezione e che in ogni caso firma il Registro di classe dopo le 20; oppure al docente il cui orario di servizio prevede comunque la sua presenza a scuola, sempre per attività d insegnamento, dopo le 20.
Corsi serali statali.
Bozza di proposta di legge.
Art. 1
Il docente (di ruolo o precario) che svolge e/o che ha svolto effettiva attività d’insegnamento in una scuola pubblica anche dopo le 20, oltre alla retribuzione ordinaria, ha diritto ai seguenti emolumenti accessori:
1. per ogni ora dalle 20 alle 21, da un minimo di ? 40,00 ad un massimo di ? 60,00;
2. per ogni ora dalle 21 alle 22, da un minimo di ? 70,00 ad un massimo di ? 100,00;
3. per ogni ora dalle 22 alle 23, da un minimo di ? 110,00 ad un massimo di ? 150,00;
4. per ogni ora dopo le 23, da un minimo di ? 160,00 ad un massimo di ? 220,00.
Per il calcolo esatto delle somme da corrispondere e per i tempi relativi al saldo completo delle spettanze, è prevista l’istituzione di un tavolo di trattative tra il MIUR da una parte e i rappresentanti del sindacato di appartenenza del docente dall’altra.
Di seguito si fornisce comunque una serie di parametri di cui si dovrà tener conto in sede di contrattazione:
a. stato di salute del docente;
b. anzianità di servizio, con particolare riguardo all’attività svolta nei corsi serali;
c. eventuale attività su più corsi (diurno/pomeridiano/serale) o più scuole;
d. eventuale numero di ore eccedenti le 18 settimanali;
e. distanza da casa della sede in cui opera;
f . eventuali altre somme percepite per compiti svolti all interno della scuola.
Dovranno inoltre essere previste specifiche maggiorazioni per il docente che, oltre al suo normale incarico d’insegnamento, ha svolto e svolge attività pubblicistica. Al riguardo, si rimanda al testo Docenti autori. Una categoria anomala?”, pubblicato sul portale www.atuttascuola.it .
Art. 2
Il docente che ritiene di poter usufruire di questa legge, dovrà presentare opportuna domanda al MIUR -responsabile del saldo dei compensi accessoria partire dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale”.
La domanda potrà essere presentata sia dal docente in servizio che da quello in pensione.
Nella suddetta domanda il docente dovrà precisare il numero di ore dell a.s. in corso – e/o di anni scolastici precedenti- per cui chiede i compensi, con riserva di presentare la documentazione necessaria.
Non oltre due mesi dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale”, andrà corrisposto al docente un acconto, relativo anche agli arretrati, in attesa dei risultati delle contrattazioni di cui all Art. 1.
In nessun caso i compensi previsti da questa legge potranno essere oggetto di trattenute fiscali che non siano indicate nei CCNL e CCNI del comparto scuola in vigore al momento della pubblicazione della legge stessa.
In particolare, non si applicherà alcuna ritenuta (se non quanto, appunto, stabilito nei suddetti Contratti ) per assenze relative a malattia.
Qualunque altra norma in materia dovrà ritenersi nulla e priva di ogni efficacia , a meno che non preveda un trattamento economico più favorevole per il docente.
Art. 3
Come si evince dagli Artt. 1 e 2, la presente legge ha carattere retroattivo e vale per ciascun docente i l quale possa dimostrare di svolgere, o di aver svolto, effettiva attività d’insegnamento in una scuola pubblica dopo le 20.
Per il computo e il saldo degli arretrati -che andranno opportunamente rivalutati si rimanda alle decisioni adottate dal tavolo di trattative di cui allArt. 1.
Art. 4
Le istituzioni scolastiche in cui il docente opera e/o ha operato nel corso del la sua carriera, collaboreranno attivamente con i l medesimo, mettendo tempestivamente a sua disposizione tutto i l materiale necessario al saldo degli importi (comprensivi del riscatto degli arretrati), a partire dall’orario di servizio.
Art. 5
Il docente che presenta particolari problematiche fisiche può chiedere, in alternativa ai suddetti benefici economici, lesonero dal servizio (ovviamente retribuito) per un numero di giorni corrispondente all’entità degli importi di sua spettanza.
Il suddetto esonero non dovrà essere considerato ai fini del computo triennale delle assenze.
Art. 6
Per la copertura finanziaria, si fa riferimento a quanto previsto nel testo Precariato. Due modeste proposte di soluzione”, apparso sulla Rivista Orizzonte scuola” (
www.orizzontescuola.it ; area ‘Precariato) l 8-08-08.
Note
1 E’ appena il caso di precisare che se la lezione termina alle 23, molto difficilmente il docente potrà uscire da scuola prima delle 23,10. Non di rado, poi, anche quando si trova fuori dalla scuola, egli viene ‘bloccato da qualche allievo per ulteriori spiegazioni.
Per altre riflessioni sui corsi serali, cfr. i testi che ho pubblicato nella sezione ‘Istruzione adulti di questa Rivista.
2 Ci si riferisce soprattutto agli spostamenti, in particolare per chi deve servirsi dei taxi. A Roma, ad esempio, a parte l’attesa anche di un’ora, la tariffa iniziale dei taxi, dopo le 22, raddoppia, passando automaticamente da poco meno di tre ? a quasi sei ?. Senza contare che si parla in modo sempre più insistente di anticipare la tariffa notturna dalle 22 alle 21.
Al riguardo, vorrei rimandare al testo Emergenza traffico. Modeste proposte di soluzione.” (apparso nella ‘Terza pagina di questa Rivista il 12-02-08), perché credo che sia ancora attuale, purtroppo, vista la totale mancanza di tutela nei confronti di chi è costretto ad utilizzare questo mezzo di trasporto.
Unassenza di tutela che interessa in primo luogo le cosiddette ‘ricevute che rilasciano (quando le rilasciano), gli autisti, ricevute che sono scritte quasi sempre su ‘pittoreschi foglietti pubblicitari, con una grafia spesso illeggibile, senza alcuna indicazione circa la compagnia, sul numero della vettura e talvolta senza neanche la data. Ricevute come queste, è appena il caso di precisarlo, sono prive di qualunque valore legale.
Io mi chiedo da tempo se questo modo di procedere possa essere considerato normale, soprattutto dal punto di vista tributario.
3 E’ evidente comunque che la speranza riguarda, per esempio, anche i sindacati e le associazioni di categoria.
4 Questo significa per esempio che un docente che si trova a scuola dopo le venti per un progetto, ma che non opera nel corso serale, non potrà usufruire dei benefici previsti. Del pari, non potrà beneficiare dei compensi aggiuntivi chi, pur presente a scuola durante l’orario del corso serale (anche dopo le venti), non svolge attività didattica in classe, in laboratorio o in altre sedi preposte.