
Roberto Vecchioni e il potere dei sogni
27 Gennaio 2019
Commedia da salotto
27 Gennaio 2019testo del Decreto 150/2009
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla
Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e per le pari opportunita’ del 23
maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio
2007, recante misure per attuare la parita’ e le pari opportunita’
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 maggio 2009;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente
all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2,
lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che
sull’articolo 60, comma 1, lettera b), nonche’ il parere della
medesima Conferenza relativamente all’attuazione delle restanti
disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29
luglio 2009;
Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b),
del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati
al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni
regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;
Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale
richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della
finanza pubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello
Stato, e che la previsione della previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce,
comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il
coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione
delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita’
1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009,
n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in
particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita’, di
dirigenza pubblica e di responsabilita’ disciplinare. Fermo quanto
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recano altresi’ norme di raccordo per armonizzare con la nuova
disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di
concertazione di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore
organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati
rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati
standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi,
l’incentivazione della qualita’ della prestazione lavorativa, la
selettivita’ e la concorsualita’ nelle progressioni di carriera, il
riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivita’ e la
valorizzazione delle capacita’ e dei risultati ai fini degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e
della responsabilita’ della dirigenza, l’incremento dell’efficienza
del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttivita’ e
all’assenteismo, nonche’ la trasparenza dell’operato delle
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita’.
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2.
Oggetto e finalita’
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale.
Art. 3.
Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al
miglioramento della qualita’ dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, nonche’ alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione
dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita’
organizzative in un quadro di pari opportunita’ di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e’ tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso,
alle unita’ organizzative o aree di responsabilita’ in cui si
articola e ai singoli dipendenti, secondo modalita’ conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita’ e strumenti di
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei
a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e’ condizione
necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla
performance.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, dall’applicazione delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
Art. 4.
Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui
all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle
seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e
individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche’ ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Art. 5.
Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti,
prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a
loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro
conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita’,
alla missione istituzionale, alle priorita’ politiche ed alle
strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della
qualita’ dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma
corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard
definiti a livello nazionale e internazionale, nonche’ da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita’
dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al
triennio precedente;
g) correlati alla quantita’ e alla qualita’ delle risorse
disponibili.
Art. 6.
Monitoraggio della performance
1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto
dei dirigenti, verificano l’andamento delle performance rispetto agli
obiettivi di cui all’articolo 5 durante il periodo di riferimento e
propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di
esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico
amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo
di gestione presenti nell’amministrazione.
Art. 7.
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e’
svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonche’ la proposta di valutazione annuale dei dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’articolo 13 ai sensi del comma 6
del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto
previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38
e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di
cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla
Commissione di cui all’articolo 13, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’
del processo di misurazione e valutazione della performance, in
conformita’ alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalita’ di raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti;
d) le modalita’ di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 8.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa concerne:
a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione
finale dei bisogni della collettivita’;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione
dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attivita’ e dei servizi anche attraverso modalita’ interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacita’
di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei
servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare
riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche’
all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualita’ e la quantita’ delle prestazioni e dei servizi
erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunita’.
Art. 9.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale
dei dirigenti e del personale responsabile di una unita’
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita’ e’
collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito
organizzativo di diretta responsabilita’;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualita’ del contributo assicurato alla performance
generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate;
d) alla capacita’ di valutazione dei propri collaboratori,
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla
performance individuale del personale sono effettuate sulla base del
sistema di cui all’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;
b) alla qualita’ del contributo assicurato alla performance
dell’unita’ organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate
ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita’, di paternita’ e
parentale.
Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita’, comprensibilita’ ed
attendibilita’ dei documenti di rappresentazione della performance,
le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo
15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale,
denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio,
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, nonche’ gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato:
«Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all’articolo 13 e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli
indicatori della performance organizzativa e individuale sono
tempestivamente inserite all’interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance
contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e’ fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per
omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e
l’amministrazione non puo’ procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati.
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialita’. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle
linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi
e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti
istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le
pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli
adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il
relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di
misurazione della performance di cui all’articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni
organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle
componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate
alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi
di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrita’ o di mancato assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e’ fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
preposti agli uffici coinvolti.
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione
e valutazione della performance
Art. 12. Soggetti
1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche
intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche», di cui all’articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di
cui all’articolo 14;
c) l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna
amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Art. 13.
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle
amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge
4 marzo 2009, n. 15, e’ istituita la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche, di
seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche,
con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita’ e la visibilita’ degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attivita’ svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli
di collaborazione per la realizzazione delle attivita’ di cui ai
commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e’ organo collegiale composto da cinque
componenti scelti tra esperti di elevata professionalita’, anche
estranei all’amministrazione con comprovate competenze in Italia e
all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di
servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonche’
di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita’ di genere, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la
nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti
sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati
una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu’ anziano di eta’, i componenti eleggono nel loro
ambito il Presidente della Commissione. All’atto dell’accettazione
della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati
in attivita’ di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di
appartenenza e’ reso indisponibile per tutta la durata del mandato;
se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e’ diretta da un
Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione
medesima tra soggetti aventi specifica professionalita’ ed esperienza
gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La
Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il
proprio funzionamento e determina, altresi’, i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita’. Alla
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di
altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si
applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita’ di bilancio la Commissione puo’ avvalersi di non
piu’ di 10 esperti di elevata professionalita’ ed esperienza sui temi
della misurazione e della valutazione della performance e della
prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo
con il Presidente dell’ARAN, puo’ altresi’ avvalersi del personale e
delle strutture dell’ARAN. Puo’ inoltre richiedere indagini,
accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio
delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti
di cui all’articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale
fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento
della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze,
nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della
trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla
corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita’ con relativi
criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle
responsabilita’ autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle
varie fasi del ciclo di gestione della performance;
b) definisce la struttura e le modalita’ di redazione del Piano e
della Relazione di cui all’articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della
Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a
campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando
osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di
misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in
termini di efficienza e produttivita’;
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma
triennale per la trasparenza e l’integrita’ di cui all’articolo 11,
comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la
qualita’ dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento
gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti
istituzionali ed altre modalita’ ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 40, comma
3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge
adeguata attivita’ istruttoria e puo’ richiedere alle amministrazioni
dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e
le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali
e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative
delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui
all’articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e
sperimentali, concernenti il miglioramento della performance
attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance delle
amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalita’ ed
iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe
strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale
della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance
delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo
e al monitoraggio delle attivita’ di cui all’articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato
dall’articolo 28 del presente decreto.
8. Presso la Commissione e’ istituita la Sezione per l’integrita’
nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire,
all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della
legalita’ e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della
cultura dell’integrita’. La Sezione promuove la trasparenza e
l’integrita’ nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone
le linee guida del Programma triennale per l’integrita’ e la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e
vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte
di ciascuna amministrazione.
9. I risultati dell’attivita’ della Commissione sono pubblici. La
Commissione assicura la disponibilita’, per le associazioni di
consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore
qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e
trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita’ al Ministro
per l’attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione
affida ad un valutatore indipendente un’analisi dei propri risultati
ed un giudizio sull’efficacia della sua attivita’ e sull’adeguatezza
della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali
proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e pubblicate
sul sito istituzionale della Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita’ di organizzazione, le norme
regolatrici dell’autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate
disposizioni per il raccordo tra le attivita’ della Commissione e
quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni
di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.
15. All’attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando
le risorse da destinare alle altre finalita’ di cui al medesimo comma
3 dell’articolo 4.
Art. 14.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita’ di cui al
comma 4. Esercita, altresi’, le attivita’ di controllo strategico di
cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di
indirizzo politico-amministrativo.
3. L’Organismo indipendente di valutazione e’ nominato, sentita la
Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L’incarico dei
componenti puo’ essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrita’ dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita’ riscontrate ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche’ alla
Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla
Commissione di cui all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e
ne assicura la visibilita’ attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonche’ dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III,
secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti
interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita’;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7,
all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi
di cui al Titolo III;
f) e’ responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di
cui all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrita’ di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle
pari opportunita’.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla
base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui
all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonche’ la rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta
Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
4, lettera c), e’ condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione e’ costituito da un
organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati
dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13,
comma 6, lettera g), e di elevata professionalita’ ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui
all’articolo 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non
possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione e’ costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve
possedere una specifica professionalita’ ed esperienza nel campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
Art. 15.
Responsabilita’ dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
1. L’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la
cultura della responsabilita’ per il miglioramento della performance,
del merito, della trasparenza e dell’integrita’.
2. L’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione
il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e
b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ di cui all’articolo 11, nonche’ gli eventuali
aggiornamenti annuali.
Art. 16.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni
dell’articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
1.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti
locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine
fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel
presente Titolo fino all’emanazione della disciplina regionale e
locale.
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 17.
Oggetto e finalita’
1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di
valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della
produttivita’ e della qualita’ della prestazione lavorativa informati
a principi di selettivita’ e concorsualita’ nelle progressioni di
carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 18.
Criteri e modalita’ per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche
attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche, nonche’ valorizzano i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi
sia economici sia di carriera.
2. E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla
base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance
in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione
e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
Art. 19.
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
1. In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base
dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una
graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e’
distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento e’ collocato nella fascia di merito
alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento
delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla
performance individuale;
b) il cinquanta per cento e’ collocato nella fascia di merito
intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato
alla performance individuale;
c) il restante venticinque per cento e’ collocato nella fascia di
merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun
trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della
graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al
comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo’ prevedere deroghe
alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del
comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento
o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle
percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione puo’
altresi’ prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce
di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime
fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio
delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto
dei principi di selettivita’ e di meritocrazia e riferisce in
proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al
personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio
nell’amministrazione non e’ superiore a 8 e ai dirigenti se il numero
dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a 5.
In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del
personale dipendente e dirigente.
CAPO II
Premi
Art. 20.
Strumenti
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalita’ sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21;
b) il premio annuale per l’innovazione, di cui all’articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all’articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all’articolo 24;
e) l’attribuzione di incarichi e responsabilita’, di cui
all’articolo 25;
f) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui
all’articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1
sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la
contrattazione collettiva integrativa.
Art. 21.
Bonus annuale delle eccellenze
1. E’ istituito, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 57, comma 1, lettera c), del presente
decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il
personale, dirigenziale e non, che si e’ collocato nella fascia di
merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all’articolo 19,
comma 2, lettera a). Il bonus e’ assegnato alle performance
eccellenti individuate in non piu’ del cinque per cento del
personale, dirigenziale e non, che si e’ collocato nella predetta
fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione
collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle
eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1
puo’ accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a
condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni
pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della
performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo
all’esercizio precedente.
Art. 22.
Premio annuale per l’innovazione
1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l’innovazione, di valore pari all’ammontare del bonus annuale di
eccellenza, di cui all’articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato
nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei
servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato
impatto sulla performance dell’organizzazione.
3. L’assegnazione del premio per l’innovazione compete
all’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all’articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle
candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi
di lavoro.
4. Il progetto premiato e’ l’unico candidabile al Premio nazionale
per l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 23.
Progressioni economiche
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto
dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei
limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi
rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi,
ovvero per cinque annualita’ anche non consecutive, costituisce
titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni
economiche.
Art. 24.
Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno e’
finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze
delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all’articolo
19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque
annualita’ anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai
fini della progressione di carriera.
Art. 25.
Attribuzione di incarichi e responsabilita’
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai
fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
2. La professionalita’ sviluppata e attestata dal sistema di
misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di
incarichi e responsabilita’ secondo criteri oggettivi e pubblici.
Art. 26.
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i
contributi individuali e le professionalita’ sviluppate dai
dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di
alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e
internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di
competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso
primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti
delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
Art. 27.
Premio di efficienza
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 2, commi 33 e 34,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento
dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle
pubbliche amministrazioni e’ destinata, in misura fino a due terzi, a
premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione
collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili
per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i
risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance,
validati dall’Organismo di valutazione di cui all’articolo 14 e
verificati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonche’ per gli enti locali
possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati
nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di
valutazione.
Art. 28.
Qualita’ dei servizi pubblici
1. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, e’ sostituito dal seguente: «2. Le modalita’ di
definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita’,
i casi e le modalita’ di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di misurazione della qualita’ dei servizi, le condizioni di tutela
degli utenti, nonche’ i casi e le modalita’ di indennizzo automatico
e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di
qualita’ sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ nelle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrita’ nelle amministrazioni pubbliche.».
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
Art. 29.
Inderogabilita’
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, per le regioni,
anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni
del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto
nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 30.
Norme transitorie e abrogazioni
1. La Commissione di cui all’articolo 13 e’ costituita entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 sono
costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione
continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all’attivita’
di valutazione e controllo strategico di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi
indipendenti di cui all’articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre
2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui
all’articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance
di cui all’articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita’ a
decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti
sistemi ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera a);
b) l’articolo 1, comma 6;
c) l’articolo 5;
d) l’articolo 6, commi 2 e 3;
f) l’articolo 11, comma 3.
Art. 31.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli
17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali,
nell’esercizio delle rispettive potesta’ normative, prevedono che una
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al
personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a
tre.
3. Per premiare il merito e la professionalita’, le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente
stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all’articolo 20, comma
1, lettere c), d), e) ed f), nonche’, adattandoli alla specificita’
dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli
incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono
riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione
collettiva integrativa.
4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti
locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per
l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente
titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e
locale.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali
trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i
dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica
l’efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui
agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25,
26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l’adozione di eventuali
misure di correzione e migliore adeguamento.
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
Art. 32.
Oggetto, ambito e finalita’
1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione
tra le materie sottoposte alla legge, nonche’ sulla base di questa,
ad atti organizzativi e all’autonoma responsabilita’ del dirigente
nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della
contrattazione collettiva.
Art. 33.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere
imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi»
sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all’articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullita’ delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.».
Art. 34.
Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la
sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui
all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita’ amministrative indipendenti.».
Art. 35.
Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. Il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei
competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture
cui sono preposti.».
Art. 36.
Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L’articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
il sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). – 1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali
disciplinano le modalita’ e gli istituti della partecipazione.».
CAPO II
Dirigenza pubblica
Art. 37.
Oggetto, ambito di applicazione e finalita
1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina
della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione
del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualita’
delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare
adeguati livelli di produttivita’ del lavoro pubblico, di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in
materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti
titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e
coerente attuazione dell’indirizzo politico in ambito amministrativo.
Art. 38.
Modifica all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) propongono
le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l) e’ aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono
alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.».
Art. 39.
Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) concorrono
all’individuazione delle risorse e dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti
anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
»;
b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera
l-bis»;
c) dopo la lettera e) e’ aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la
valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto
del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra
le aree, nonche’ della corresponsione di indennita’ e premi
incentivanti.».
Art. 40.
Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita’ della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita’ professionali del
singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche’ delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il
settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche’
attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l’articolo 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e
la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui all’articolo 21,
comma 1, secondo periodo. L’amministrazione che, in dipendenza dei
processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al
dirigente, e’ tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al
dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «La durata
dell’incarico puo’ essere inferiore a tre anni se coincide con il
conseguimento del limite di eta’ per il collocamento a riposo
dell’interessato.»;
2) in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo
conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di
uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell’incarico e’ pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del
presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato
nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico
svolto.»;
d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite
dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale» sono
sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di
lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti
di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione
delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e’ arrotondato
all’unita’ inferiore, se il primo decimale e’ inferiore a cinque, o
all’unita’ superiore, se esso e’ uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.»;
g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al
personale non appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al
comma 6,» sono soppresse.
Art. 41.
Modifica all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano,
previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilita’
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi, l’amministrazione
puo’ inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori
dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia
stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la
retribuzione di risultato e’ decurtata, sentito il Comitato dei
garanti, in relazione alla gravita’ della violazione di una quota
fino all’ottanta per cento.».
Art. 42.
Modifica all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Comitato dei garanti). – 1. I provvedimenti di cui
all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato
dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere,
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato dura in carica tre anni e l’incarico non e’ rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e’ composto da un consigliere della
Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro
componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della
Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico, e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra
un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del
lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di
appartenenza e’ reso indisponibile per tutta la durata del mandato.
Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la corresponsione
di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.».
Art. 43.
Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l’incarico di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui
all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n.
165 del 2001, rimane fissato in tre anni.
Art. 44.
Modifica all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165
1. All’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono
sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego
dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».
Art. 45.
Modifica all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilita’» sono
sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilita’ e ai
risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve
costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di
anzianita’ e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell’onnicomprensivita’.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo da
adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata
contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale e dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento
dei risultati della prestazione non puo’ essere corrisposta al
dirigente responsabile qualora l’amministrazione di appartenenza,
decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
Art. 46.
Modifica all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accesso alla
qualifica di dirigente della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite
le seguenti: «dottorato di ricerca o del».
Art. 47.
Modifica all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Dopo l’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia). – 1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4, l’accesso alla qualifica di dirigente di
prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il
cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita’, alla copertura di
singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo’ provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso
concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell’Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all’interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all’organico dell’Unione europea in virtu’ di un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti
dall’amministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico,
sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso
uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione e’ completato entro tre anni dalla conclusione del
concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e’ obbligatoria ed e’ a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall’amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita’ di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell’articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e’ prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di
professionalita’ acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova necessario per l’immissione in ruolo di cui all’articolo 70,
comma 13.
8. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
Art. 48.
Mobilita’ intercompartimentale
1. Dopo l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel Capo III, e’ inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilita’ intercompartimentale). – 1. Al fine di
favorire i processi di mobilita’ fra i comparti di contrattazione del
personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, sentite le Organizzazioni sindacali e’ definita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione
fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
Art. 49.
Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica
in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere
pubbliche le disponibilita’ dei posti in organico da ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e’
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale e’ o sara’ assegnato sulla
base della professionalita’ in possesso del dipendente in relazione
al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e’ inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza
unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita’, anche
volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».
Art. 50.
Modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La mancata
individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze
delle unita’ di personale, ai sensi del comma 1, e’ valutabile ai
fini della responsabilita’ per danno erariale.».
Art. 51.
Territorializzazione delle procedure concorsuali
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al comma 5-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
principio della parita’ di condizioni per l’accesso ai pubblici
uffici e’ garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
Art. 52.
Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis e’ sostituto dal seguente: «16-bis. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica puo’ disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del
presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i
Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.».
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
Art. 53.
Oggetto, ambito di applicazione e finalita’
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione
collettiva e integrativa e di funzionalita’ delle amministrazioni
pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello
contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore
organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche’, sulla
base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione
dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
Art. 54.
Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi
da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse
dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’
quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’ consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma
5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione
collettiva nazionale, cui corrispondono non piu’ di quattro separate
aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un’area
dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono
essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita’.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7,
comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici, incentivando
l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi dell’articolo 45,
comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge
sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo’ avere ambito territoriale e
riguardare piu’ amministrazioni. I contratti collettivi nazionali
definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive
prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita’ e il migliore
svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga
l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l’amministrazione interessata puo’ provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilita’ economico-finanziaria
previste dall’articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
entro il 31 maggio di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di
performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le
modalita’ di ripartizione delle risorse per la contrattazione
decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza
complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell’area di
contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalita’ di
utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis,
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto
concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosita’ fissati per la spesa di personale dalle
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita’ e di analoghi strumenti del
contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive
per la contrattazione integrativa e’ correlato all’affettivo rispetto
dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance e in materia di merito e premi applicabili alle
regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni
caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato
superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione
pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto
altresi’ obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale
successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti
istituzionalidal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis,
comma 1.».
Art. 55.
Modifica all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165
1. L’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). – 1. Il controllo sulla compatibilita’ dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e’
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli
di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche’ per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita’, i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1,
sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilita’ economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo’ essere sospeso in caso di richiesta di elementi
istruttori, la delegazione di parte pubblica puo’ procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,
d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in
ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione integrativa sia all’evoluzione della consistenza dei
fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati,
anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialita’, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell’impegno e della qualita’ della performanceindividuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonche’ a parametri di selettivita’, con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono
trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di
responsabilita’ eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita’ che
garantiscano la piena visibilita’ e accessibilita’ delle informazioni
ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo di cui al comma 1, nonche’ le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra
l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione
del contratto integrativo in materia di produttivita’ ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata
predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza,
dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di
interesse per la collettivita’. Tale modello e gli esiti della
valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione
integrativa.
5. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata
relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione
delle modalita’ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi
contrattuali sono altresi’ trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l’esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, e’
fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
Art. 56.
Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN). – 1. Il
potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie
istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono
comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalita’
di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di
accordo nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di
cui all’articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
2. E’ costituito un comitato di settore nell’ambito della
Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui
all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le
regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un
rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali per le competenze delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E’ costituito un
comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei
Comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e
dell’Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui
all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i
dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei
segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di
settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze. Al fine di assicurare la
salvaguardia delle specificita’ delle diverse amministrazioni e delle
categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
il sistema scolastico, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, nonche’, per i rispettivi ambiti di
competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
dei rettori delle universita’ italiane; le istanze rappresentative
promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici
non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono
assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di
settore possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i
reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali
attivita’ in comune. Nell’ambito del regolamento di organizzazione
dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di
settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a ciascun
comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu’ comparti le
funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati
di settore.».
Art. 57.
Modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono
inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all’articolo 40,
commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le
disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori
collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso e alle unita’ organizzative o
aree di responsabilita’ in cui si articola l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di attivita’ particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Art. 58.
Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L’ARAN cura le attivita’ di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita’
e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A tale fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per
l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di
modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si avvale, altresi’, della
collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze che
garantisce l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
4. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero dell’economia e delle finanze nonche’ ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l’effettivita’ e la congruenza
della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di
competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
contratti integrativi nonche’ le principali criticita’ emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell’ARAN e’ nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione previo parere della Conferenza
unificata. Il Presidente rappresenta l’agenzia ed e’ scelto fra
esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro,
politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le incompatibilita’ di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo’ essere riconfermato per una sola volta. La
carica di Presidente e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’
professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e’
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo
l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e’ costituito da quattro
componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo
presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente,
dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle
province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
assicura l’omogeneita’, assumendo la responsabilita’ per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.
Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e
controllo ne’ ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che
ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina
cariche in organizzazioni sindacali. L’incompatibilita’ si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
L’assenza delle predette cause di incompatibilita’ costituisce
presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali
nell’agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente:
«La misura annua del contributo individuale e’ definita, sentita
l’ARAN, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata ed e’ riferita a
ciascun triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l’assegnazione di
risorse pari all’ammontare dei contributi che si prevedono dovuti
nell’esercizio di riferimento. L’assegnazione e’ effettuata
annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a),
con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente
unita’ previsionale di base dello stato di previsione del ministero
dell’economia e finanze; »;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le
parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le
seguenti: «e del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati
d’intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
ruolo del personale dipendente dell’ARAN e’ definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ARAN puo’
altresi’ avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica
dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
2) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ARAN puo’
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita’ di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10,
nel rispetto dell’articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell’ARAN di cui
all’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi,
e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,
continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 59.
Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). – 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo
41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono
sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo’
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilita’ con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di
indirizzo puo’ essere inviato all’ARAN.
3. Sono altresi’ inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in
tutti gli altri casi in cui e’ richiesta una attivita’ negoziale.
L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
4. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo
entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
di cui all’articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il
parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo’ esprimere
osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte
dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 41, il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonche’
la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla
copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN
trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei
conti ai fini della certificazione di compatibilita’ con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e
la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva,
il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il
Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito
di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall’ANCI,
dall’ UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente
dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’
dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In
seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel
caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole contrattuali l’ipotesi puo’ essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche’ le eventuali
interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle
amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.».
2. Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). – 1.
Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all’atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora
lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l’erogazione di cui al comma 1, e’ riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le
modalita’ stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle
risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce
un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all’atto del rinnovo contrattuale.».
Art. 60.
Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono
sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per le
amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, nonche’ per le
universita’ italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le
istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di
cui all’articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell’articolo 40, comma 3-quinquies.
Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di
stabilita’ e di analoghi strumenti di contenimento della spesa,
previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali
del sistema delle autonomie.»;
c) il comma 6 e’ abrogato.
Art. 61.
Modifica all’articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L’articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). – 1.
Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con
le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale
accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla
valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
Ministri e’ espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.».
Art. 62.
Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e
istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita’, in funzione delle qualita’
culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e dei risultati
conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo
rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito
delle aree funzionali e’ definita una quota di accesso nel limite
complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla
base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.».
Art. 63.
Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
1. All’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale
tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto
dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale
della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli
altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della
Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata
limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
2. All’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata
con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha
durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi.».
3. All’articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
4. All’articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di cui al comma 1 si conclude con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
5. All’articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di cui al comma 1 si conclude con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e’ sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui
la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di
legittimita’ sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o
elementi integrativi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse
entro quindici giorni.».
7. All’articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
Art. 64.
Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».
Art. 65.
Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli
ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e
alla legge, nonche’ a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo
III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non
sono ulteriormente applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le
aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente
decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le
organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai
sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva,
sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio
contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all’articolo 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono
prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le
relative elezioni siano state gia’ indette. Le elezioni relative al
rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con
riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini
di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre
2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva
nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla
tornata successiva a quella in corso.
Art. 66.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
b) l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63;
e) l’articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. All’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le
parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all’ARAN,
sentite l’ANCI e l’UPI» sono soppresse. E’ conseguentemente abrogato
l’articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.
L’Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l’Agenzia spaziale
italiana – (ASI), il Centro nazionale per l’informatica per la
pubblica amministrazione (CNIPA), l’UNIONCAMERE ed il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati
nell’ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto
legislativo.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalita’
1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di
sanzioni disciplinari e responsabilita’ dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita’ ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilita’, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). – 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di
lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita’ civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo’ istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta’
di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e’
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali
procedure non puo’ essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si
procede e non e’ soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di
incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.».
Art. 69.
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). – 1.
Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu’ di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con tal’una delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento
dell’eventuale ulteriore attivita’ istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e’ prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo’ essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai
sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio
del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento
disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata,
nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell’addebito, il dipendente puo’ indicare, altresi’,
un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita’. In alternativa all’uso della posta elettronica
certificata o del fax ed altresi’ della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non
determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei
relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che,
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall’autorita’ disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte
dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’
avviato o concluso o la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. In
tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione
commessa e’ prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e’
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale). – 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorita’
giudiziaria, e’ proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita’, di cui
all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e’ ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’,
di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio
competente, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento
del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito
dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l’irrogazione della sanzione, puo’ sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita’
di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi
entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione
ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l’autorita’ competente riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e’, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed
e’ concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della contestazione dell’addebito da parte dell’autorita’
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l’autorita’ procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). – 1. Ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di
giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un
biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive
dell’onore e della dignita’ personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’ prevista
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel
caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza
formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e’ senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). – 1. Fermo
quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustifica
l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita’ penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine
subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne’ oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilita’ disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della
responsabilita’ per l’esercizio dell’azione disciplinare). – 1. La
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta
l’applicazione nei suoi confronti, ove gia’ non ricorrano i
presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare,
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all’entita’ del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, e’ collocato in disponibilita’, all’esito
del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita’, e si
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33,
comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la
qualifica per le quali puo’ avvenire l’eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale e’ collocato in disponibilita’, il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare,
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza
dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un
massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita’ civile eventualmente configurabile a carico
del dirigente in relazione a profili di illiceita’ nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare e’ limitata, in conformita’ ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1. Nell’ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalita’ stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita’, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono le attivita’ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonche’ il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della
funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneita’ psicofisica). – 1. Nel caso
di accertata permanente inidoneita’ psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2,
comma 2, l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche’ degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneita’ al
servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;
b) la possibilita’ per l’amministrazione, nei casi di pericolo per
l’incolumita’ del dipendente interessato nonche’ per la sicurezza
degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione
della visita di idoneita’, nonche’ nel caso di mancata presentazione
del dipendente alla visita di idoneita’, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della
sospensione di cui alla lettera b), nonche’ il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in
seguito all’effettuazione della visita di idoneita’;
d) la possibilita’, per l’amministrazione, di risolvere il
rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita’.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il
pubblico). – 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che
svolgono attivita’ a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al comma 1 e’ escluso il personale
individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta
del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.».
Art. 70.
Comunicazione della sentenza
1. Dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e’ inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza). – 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di
un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa,
trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione sono effettuate con modalita’ telematiche, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla
data del deposito.».
Art. 71.
Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e’ istituito l’Ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione
amministrativa ai principi di imparzialita’ e buon andamento,
sull’efficacia della sua attivita’ con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari,
sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.
Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato puo’ avvalersi
della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita’
l’Ispettorato si avvale altresi’ di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori
ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53.
L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita’, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, puo’ richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dell’individuazione delle responsabilita’ e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima.
Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita’ riscontrate.».
Art. 72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
c) l’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All’articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le
parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Art. 73.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e’
ammessa, a pena di nullita’, l’impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullita’ degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
2. L’obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,
previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del presente decreto,
decorre dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del
presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti
fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di
lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili
fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 74.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,
61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano
nella potesta’ legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,
18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e
l’articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione
dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali
dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali,
anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale,
negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge
4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita’ di applicazione delle
disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa
previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i limiti e le modalita’ di applicazione delle diposizioni
dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della
scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo
14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.
5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano