Roberto Vecchioni e il potere dei sogni
27 Gennaio 2019Commedia da salotto
27 Gennaio 2019Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di
Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);
VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento
recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di
cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione
degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione;
VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo di
istruzione;
VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera
c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000,
14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25
novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e
standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;
CONSIDERATI gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di
sviluppo economico e rilancio della competitività ;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare maggiore stabilità , qualità e visibilitÃ
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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all’offerta formativa del sistema dellIFTS nonché una sua maggiore
articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dellIFTS
nell’ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici
superiori di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
ACQUISITA lintesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 21 gennaio 2008;
SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;
ADOTTA
le seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori
Capo I
Profili generali della riorganizzazione
Articolo 1
Obiettivi
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di
programmazione dell’offerta formativa e secondo le priorità della loro
programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144,
articolo 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/06,
articolo 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, secondo le
linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli
allegati a), b) e c).
2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e
sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la
riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal
triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:
a) rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far
conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in
modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di
diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una
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formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal
mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle
piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche
e dalla internazionalizzazione dei mercati;
b) rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera
tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori
di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;
c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi
della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione
professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo
13, comma 2, della legge n. 40/07;
d) promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni
tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
e) sostenere laggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di
discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e
della formazione professionale;
f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla
transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici
raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro
dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.
Articolo 2
Tipologie di intervento
1. La riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, comprende le seguenti
tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all’articolo 11:
a) l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici
superiori di cui al capo II;
b) l’offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;
c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione
agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
Articolo 3
Integrazione degli interventi
1. Allo scopo di facilitare l’integrazione e il coordinamento degli interventi e delle
relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel
quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel
confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove,
entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla
quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province
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autonome di Trento e Bolzano, dellUPI e dellANCI, del ministero del lavoro e
della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero
dell’università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti
sociali.
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per lIFTS di cui alla
legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un
rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del
coordinamento tecnico delle regioni per l’istruzione e la formazione.
Articolo 4
Caratteristiche dei percorsi
1. I percorsi riferiti all’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)
hanno le seguenti caratteristiche comuni:
a) sono progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:
1 assicurare unofferta rispondente a fabbisogni formativi differenziati
secondo criteri di flessibilità e modularità ;
2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in etÃ
lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini
della determinazione della durata del percorso individuale;
3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;
b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al
raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di
spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche
nell’ambito dell’Unione europea.
2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti
criteri:
a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attivitÃ
teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi,
obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono
essere svolti anche all’estero;
b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell’anno
scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere
congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro
nell’articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;
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c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche,
scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative,
comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnicoprofessionali
riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in
relazione agli indicatori dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme
di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del
lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale
risultato atteso del percorso formativo;
e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una
specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del
conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell’articolo 5, delle
certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di
progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano
alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla
progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;
h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici
intermedi adottata dall’Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello
previsti dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle
qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto
livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con
decisione del Consiglio 85/368/CEE.
3. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99
sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e
i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1,
con l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale
dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al
comma 2, lettera c, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall’articolo
52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Articolo 5
Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
1. Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la
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certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo
II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di
trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e
formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e
l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende
l’insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere
riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al
riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui
accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
3. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell’accesso ai percorsi;
b) all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli
eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema di
cui all’articolo 1, comma 1;
c) all’esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o
parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle
università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui
al presente decreto come crediti formativi universitari nell’ambito della laurea
triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla
realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell’articolo
4 del decreto del ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007.
5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente
articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell’articolo
6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.
6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell’accesso all’esame di Stato per le
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa
riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.
7. I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di
specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a)
costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.
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Capo II
Istituti tecnici superiori (ITS)
Articolo 6
Standard organizzativi delle strutture
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di
programmazione dell’offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n.
40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani
territoriali di cui all’articolo 11 del presente decreto.
2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma
3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con
una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale,
nazionale e comunitaria.
3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su
tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare
l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo
69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la
denominazione di Istituto Tecnico Superiore”, con l’indicazione del settore di
riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida
contenute nellallegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo
della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del
Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nellallegato b).
4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma
2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.
5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.
6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito
della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli
standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nellallegato a).
7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale lITS esercita il controllo
sull’amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal
capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo
comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
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Articolo 7
Standard di percorso
1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico
superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3,
allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con
riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il
conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi
hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari
figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo
di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore.
Articolo 8
Certificazione dei percorsi
1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte
dell’istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell’ ITS, i percorsi si
concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da
commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di
rappresentanti della scuola, dell’università , della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro.
2. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la
costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali
per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui
al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli
conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.
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Capo III
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Articolo 9
Standard dei percorsi
1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell’ambito delle loro
competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa, con
riferimento a quanto previsto all’articolo 4, rispondono ai seguenti standard:
a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono
finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 69 legge n.
144/99, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi
individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a
norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo 10
Modalità di accesso e certificazione dei percorsi
1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:
– diploma di istruzione secondaria superiore;
– diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).
2. L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento
delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e
lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento
adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all’articolo 9,
comma 1, lett. a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze
acquisite, condotte da commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la
presenza di rappresentanti della scuola, dell’università , della formazione
professionale ed esperti del mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al
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comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze
acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione,
ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito
nazionale e dell’Unione europea.
CAPO IV
Piani territoriali
Articolo 11
Ad’ozione
1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all’articolo 2 e
sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi
della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della
competitività in linea con i parametri europei.
2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla
base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di
programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la
valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per lIFTS.
3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall’insieme delle risorse nazionali e
regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e
dall’Unione europea.
Articolo 12
Finanziamento
1. Alla realizzazione dei piani di cui all’articolo 11 concorrono stabilmente le
risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul
fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
2. Ai fini dellammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della
realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l’obbligo del
cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo
medesimo.
3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che
hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio
precedente, i piani territoriali di cui all’articolo 11, sulla base del criterio del
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numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo
censimento ISTAT.
4. I piani di cui all’articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida
stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in
relazione a quanto previsto all’articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al
comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della
sussistenza dei seguenti elementi:
– provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura
delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo
del ministero della pubblica istruzione;
– indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
– indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie
di intervento di cui al Capo III;
– trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all’Agenzia
Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.
5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il
monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle
risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.
6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma
5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:
a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II
b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.
CAPO V
Monitoraggio e valutazione di sistema
Articolo 13
Banca dati
1. Presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) è
attivata, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e dell’ISTAT, la banca dati relativa al
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali
contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da
assicurare l’integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
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Articolo 14
Monitoraggio e valutazione
1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il
ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di
monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all’articolo 11,
integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi
finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con
l’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa
fronte con le risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono
anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti
occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.
2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto
con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo
economico e con l’assistenza tecnica dellANSAS e dellISFOL, presenta al
Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani
di cui al capo IV.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 15
Fase transitoria
1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a
livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza
unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al
riconoscimento dei crediti.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l’accordo di cui all’articolo
9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello
nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dellIFTS che vanno
ricondotte nelle aree di cui all’articolo 7, comma 1, nonché l’articolazione delle
aree medesime nei settori di riferimento.
3. Sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n.
40/07, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.
4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici
superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
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5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale
utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro
della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Articolo 16
Province autonome
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente
decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Romano Prodi
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni
Il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale
Cesare Damiano
Il Ministro dello Sviluppo economico
Pier Luigi Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 129