Enzo Jannacci
27 Gennaio 2019Legge privacy
27 Gennaio 2019
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 n. 286
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999 )
RIORDINO E POTENZIAMENTO DEI MECCANISMI E STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ’ SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto in particolare l’articolo 11 della predetta legge, come modificato dall’articolo 9 della legge 8 marzo
1999, n. 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l’articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che detta principi e criteri direttivi cui
l’esercizio della delega deve attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni con la conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto in particolare l’articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede che il Presidente
del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1. ( nota )
Principi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d’insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato “decreto n. 29”:
a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.
Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politicoamministrativo.
Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l’attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in
particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla
lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell’unità
organizzativa interessata;
c) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da
strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al
controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le
normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti
generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell’attività didattica e di ricerca dei professori e
ricercatori delle università, all’attività didattica del personale della scuola, all’attività di ricerca dei
ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione
e controllo strategico. Resta fermo il diritto all’accesso dei dirigenti di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo
periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo
strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli organi di vertice
dell’amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui
conoscenza consegua dall’esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura
l’obbligo di denuncia al quale si riferisce l’articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 2. ( nota )
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle
disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di
revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell’ambito delle competenze stabilite dalla vigente
legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di
carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio
secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo
amministrativo responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti
esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.
Art. 3. ( nota )
Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile
1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Al fine anche di adeguare l’organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema
dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la
sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su
pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a
previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto
dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’esercizio dei poteri di autonomia
finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 4.
Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l’unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento all’intera
amministrazione o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all’articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità
operative per l’attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente
omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l’insieme degli
strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.
Art. 5. ( nota )
La valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in
coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri
dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente
conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il
procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato da
parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione
da parte dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del
valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell’ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all’ufficio cui è
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la
valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l’articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi
forniti dall’organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l’applicazione delle misure
di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In
particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi
dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle
ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si
verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente
concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma
2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell’articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti
parole: “, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri
interessati”. Sono fatte salve le norme proprie dell’ordinamento speciale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.
Art. 6. ( nota )
La valutazione e il controllo strategico
1. L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza
e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale
attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all’attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata
agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate.
Essi di norma supportano l’organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all’organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio,
operante nell’ambito delle strutture di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio
di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell’ufficio può essere dal
Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la
direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno
annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della
funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e
programmi specifici dell’amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla
sistematica generale dei controlli interni nell’amministrazione.
CAPO II
Strumenti del controllo interno
Art. 7. ( nota )
Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e
pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia,
efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e
dell’osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di
chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle
discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del
comitato, l’articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare
complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L’osservatorio è istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con
decreto del Presidente del Consiglio. L’osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia
maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e
suggerimenti per l’aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento
anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.
Art. 8. ( nota )
Direttiva annuale del Ministro
1. La direttiva annuale del Ministro di cui all’articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base
per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza
ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità
e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione
anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioniobiettivo,
e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente
indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di
controllo interno di cui all’articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dell’attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29,
eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l’elaborazione della direttiva
annuale.
Art. 9. ( nota )
Sistemi informativi
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo
di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di
un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere
economico- finanziario. La struttura del sistema informativo statistico basata su una banca dati delle
informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29,
e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo
alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è
organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del
Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora
disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività –
presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi
istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi)
dell’amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
Art. 10. ( nota )
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le amministrazioni statali,
nell’ambito delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare,
gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all’articolo 6, nell’ambito degli
uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e
operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l’esercizio delle altre funzioni di
valutazione e controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l’articolo
20del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del comma 8, l’articolo 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338; l’articolo 3 -quater della legge 11 luglio
1995, n. 273; l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279. Si intendono attribuiti
alle strutture di cui all’articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di verifiche sulla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all’articolo 52,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, e all’articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si intendono attribuiti alle strutture di
cui all’articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di controllo sulla gestione, e, in
particolare, quelli di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, all’articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all’articolo 52, comma 6,
ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 14, comma 4,
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all’articolo 5 i
compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare,
quelli di cui all’articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni. Nulla è innovato per quanto riguarda le attività dell’ispettorato della funzione
pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o
confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui
al presente decreto nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, le
amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il
proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di
legge con i principi stessi non compatibili.
5. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento, uffici unici per l’attuazione di quanto previsto dal presente
decreto.
6. Nell’ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d’intesa con le province, sono
istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini
dell’attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti
nelle materie di pertinenza.
CAPO III
Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi
Art. 11. ( nota )
Qualità dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della
qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di
adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto
degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e
dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull’attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. è ammesso il ricorso a un soggetto privato,
da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorità indipendenti.
5. E’ abrogato l’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli
schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per
materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per soggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti avente valore di legge e i regolamenti.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 – supplemento ordinario n.
63.
– Il testo dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997, come modificato dall’art. 9 della legge 8 marzo 1999, n.
50, è il seguente:
“Art. 11. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,
che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all’art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi
da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A
tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli
97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire
dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità
di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro privato nell’impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all’art.
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l’istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell’esercizio del
potere di indirizzo e direttiva all’ARAN per i contratti dei rispettivi compatti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall’ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti
di programmazione e di bilancio di cui all’art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di
tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci
entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell’accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni
statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio direttivo dell’ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti
dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all’ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell’ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la
contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le
modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l’adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull’applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all’art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: ‘ai dirigenti generali
ed equiparati” sono soppresse; alla lettera i) le parole: ‘prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata” sono sostituite dalle seguenti: ‘prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con
quelli del settore privato”; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ‘concorsi unici per
profilo professionale” sono inserite le seguenti: ‘, da espletarsi a livello regionale,’.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono, fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso”.
– Il testo dell’art. 17 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:
“Art. 17. – 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 il Governo si
atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall’art. 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al
controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle
attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l’adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti
dell’utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed
alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla
elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l’esito dell’attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull’attività di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico
del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da
definire con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata
adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che
assolvono all’obbligo di corrispondere l’indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell’indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti
delle attività di cui al comma 1″.
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Stato città ed autonomie locali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 202 del 30 agosto 1997.
– Il comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 è il seguente:
“3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla conferenza unificata, anche su richiesta delle
autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane”.
Note all’art. 1:
– L’art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30), è il
seguente:
“Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). – 1. Gli organi di Governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e
per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti
indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e
ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro”.
– Il comma 1 dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1999, n. 192) è il seguente:
“Art. 13. – 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione”.
– Il comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 è il seguente:
“6. I soggetti indicati nell’art. 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di
cui all’art. 13, salvo diverse disposizioni di legge”.
– Il comma 3 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), è il
seguente:
“3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della
denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In
tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata”.
Nota all’art. 2:
– Il comma 62 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303) è il seguente:
“62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si
avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono
svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d’intesa con le amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d’intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini
dell’accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza”.
Note all’art. 3:
– L’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 aprile 1958, n. 84), è il seguente:
“Art. 8. – La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro
momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i
suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente”.
– Il comma 1 dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302), cosi recita:
“Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del parttime). -1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482″.
– L’art. 4 della legge n. 20 del 1994 è il seguente: “Art. 4 (Autonomia finanziaria). – 1. La Corte dei conti
delibera con regolamento le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci
e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall’anno 1995, la Corte dei conti provvede all’autonoma gestione delle spese nei limiti di
un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana”.
Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). – 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l’attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all’art. 3, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali
uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di
Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è determinato, in attuazione dell’art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n.
59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente,
a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai
dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e
per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall’art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art.
10, del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità”.
– I commi 1 e 2 dell’art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono i seguenti:
“Art. 21. (Responsabilità dirigenziale). – 1. I risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione
o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti
legislativi di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la
revoca dell’incarico, adottata con le procedure previste dall’art. 19, e la destinazione ad altro incarico,
anche tra quelli di cui all’art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta
valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può
recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi”.
– Il comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400″.
Note all’art. 6:
– Per il testo del comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda in nota n. 5.
– Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.
400″, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989, n. 222.
Note all’art. 7:
– L’art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988 n. 214), è
il seguente:
“Art. 31 (Consiglieri ed esperti). – 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l’organico di cui alla allegata
tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare
le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che
l’incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell’ufficio di
appartenenza.
3. L’assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell’ambito della dotazione di cui alla tabella A e
sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal
giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato”.
Note all’art. 8:
– Per il testo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda in nota all’art. 5.
– I commi 3 e 4 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così recitano:
“3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all’art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
del ruolo unico di cui all’art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo
unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6″.
Note all’art. 9:
– Per il testo dell’art. 17 della legge n. 59 del 1997 si veda nelle note alle premesse.
– Il testo dell’art. 63 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“Art. 63 (Finalità). – 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni
e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del
tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione
e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall’autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite
dal Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il
Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che
rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di
pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale
dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati”.
– Il testo dell’art. 64 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“Art. 64 (Rilevazione dei costi). – 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il
Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e
tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni
sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di
indirizzo e coordinamento”.
Note all’art. 10:
– Per il testo del comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in nota all’art. 5.
– Il testo dell’art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“Art. 20 (Verifica dei risultati – Responsabilità dirigenziali). – 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono
responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
All’inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei
di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il
buon andamento dell’azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche
su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi
di direzione politica. Ad essi e attribuito, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito
contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate
esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche
di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle
amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche
cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all’art. 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n.
21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di
controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All’istituzione degli uffici di cui al comma 2, si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni
da emanarsi entro il 10 febbraio 1994. è consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici
già istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400″.
– Il comma 3 dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento
recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei
Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 1994, n. 132) è il seguente:
“3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio
deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo
interno previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni”.
– L’art. 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273 (Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio
1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:
“Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). – 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il
regolamento per l’istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all’art. 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo
18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all’emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due
dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un
membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del
collegio e all’attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è
assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in
posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un
contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di
cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma l si esercitano nei confronti dell’attività
amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.
5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e
dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introitate, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare esso:
a) accerta la rispondenza di risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in
disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità nonché la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la
rispondenza dell’erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive
del Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull’attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità
organizzative e riferisce al Ministro sull’andamento della gestione, evidenziando le cause dell’eventuale
mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e
dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d’intesa, ove possibile, con i responsabili
dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del
controllo sull’attività amministrativa.
6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti,
ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può
effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
7. I risultati dell’attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al
Ministro”.
– Il comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema. di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195), è il
seguente:
“3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l’organismo di riferimento per le
rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione”.
– Il comma 5 dell’art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell’art. 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero; laddove tale
organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell’art. 20″.
– Il comma 2 dell’art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1995 n. 109), è il seguente:
“2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi
ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il
termine determinato ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’inosservanza di tale termine
comporta accertamenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei
dirigenti e degli altri dipendenti dall’art. 20, commi 9 e 10, e dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (come sostituiti, rispettivamente, dall’art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470, e dall’art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546″.
– Il comma 3 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 1994), è il seguente:
“3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell’accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio
di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell’attuazione del programma e dei risultati della
gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al
comma 4″.
– Il comma 6 dell’art. 20 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:
“6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa”.
– Il comma 6 dell’art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle
sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici”.
Il comma 1 dell’art. 25-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
“1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati
tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa”.
Nota all’art. 11:
– L’art. 2 della legge n. 273 del 1995 è seguente: “Art. 2 (Qualità dei servizi pubblici). – 1. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi
pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica
per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell’allegato elenco n. 2.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del “Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni” adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di
cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla
direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione
al Dipartimento della funzione pubblica.