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Incontro con Andrea G. Pinketts
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Francese per scuola primaria
27 Gennaio 2019di Maria Paola Viale
Diritto V
Impresa: Facciamo riferimento all’imprenditore
Attività economica organizzata ed esercitata dall imprenditore, professionalmente diretta a fornire servizi o produzione di beni.
Ha delle specifiche caratteristiche :
1° caratteristica: L economicità
2° caratteristica: L organizzazione
3° caratteristica: La professionalità intesa come esercizio continuo dell attività economica e non occasionale
4° caratteristica : Lo scopo di lucro (produzione – scambio – bene)
Imprenditore: Chi esercita l’attività economica ( art.2082 c.c.); ha la direzione dell impresa ed ha l obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti ( art.2087 c.c.). Caratteristica fondamentale dell imprenditore è il fallimento (chi non fallisce è il contadino).Infine l imprenditore deve iscriversi in un registro della Camera di Commercio.
Imprenditore agricolo: ( art.2085 c.c.) Chi esercita un’attività propriamente agricola come la viticoltura, l’allevamento e attività connesse ( attività di trasformazione : caseificio) Un esempio di impresa agricola è lagriturismo in certi limiti.
L’imprenditore agricolo ha delle facilitazioni:
Lassenza di scritture contabili
Prima del 1993 non si registrava .
L imprenditore commerciale :
Colui che esercita un’attività economica ma non agricola
E’ chi esercita un attività industriale diretta alla produzione di beni
Questa figura è disciplinata nell 2195 del Codice Civile (statuto dell imprenditore commerciale) ed ha una diversa struttura burocratica.
Egli ha l obbligo della registrazione del registro delle impresa.
L’attività inizia quando l imprenditore commerciale inizia a negoziare.
Fra le attività sono prese in considerazione : quelle bancarie, di trasporto
Piccolo imprenditore: questa figura è disciplinata dall articolo 2083 del Codice Civile. Sono coloro che svolgono le attività di: coltivatori diretti, artigiano, piccolo commerciante e chi svolge un attività economica attraverso il loro lavoro e quello dei propri familiari.
Sono esonerati dalla scrittura contabile e prima del 1993 non dovevano iscriversi nel registro delle imprese.
Impresa familiare: Descritta nell articolo 230 bis del Codice Civile (Impresa individuale). Questa è un’impresa dove vi collaborano professionalmente il coniuge e i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.Una caratteristica importante è quella di sorta di par condicio di tutti i familiari alla partecipazione degli utili. Viene parificato il lavoro dell uomo e della donna. I familiari che prestano il servizio in modo continuativo hanno diritto a:
Il mantenimento
Alla partecipazione degli utili dell impresa e agli incrementi dell impresa dell azienda.
Comunque la decisione spetta al titolare e prende decisioni in modo autonomo senza consultazione degli altri nella Gestione Ordinaria.
Mentre nella Gestione Straordinaria il titolare consulta la famiglia. L’impiego degli utili è straordinario mentre gli indirizzi produttivi , cessazione dell impresa hanno bisogno di una consultazione . L’impresa familiare è soggetta a fallimento.
Le società
? la forma di esercizio collettivo dell impresa
? un organizzazione di persone e di beni, preordinata a raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l esercizio in comune di un’attività economica attraverso determinati conferimenti.
Caratteristica determinante è che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell impresa. Le società si costituiscono a seguito della stipula di un contratto plurilaterale che prende il nome di atto costitutivo.
I requisiti essenziali di una società sono:
I conferimenti
L’esercizio in comune dell attività economica
La partecipazione degli utili
Articolo 2247 – Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il codice disciplina diversi tipi di società . Si possono dividere in due grandi gruppi a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica.
Le società sono:
1. società di persone = predomina la persona. La società di persone prevale l’elemento personale su quello patrimoniale. Caratteristica essenziale della S. di persona è l’autonomia patrimoniale imperfetta di conseguenza , il patrimonio dei soci concorre a soddisfare i creditori sociali. Tra le società di persone abbiamo:
S.S.= Società Semplici;
S.N.C.= Società Nome Collettivo
S.A.S.= Società Accomandita Semplice
2. Società di capitali = predomina il capitale.Nella S.capitali si realizza unautonomia patrimoniale perfetta e di conseguenza i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita. Ciò significa che i creditori del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi nella società e i creditori sociali a loro volta non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti della società . La società di capitali sono persone giuridiche e richiedono ai fini della loro costituzione l omologazione del tribunale e la registrazione delle imprese. Le società capitali sono:
S.R.L.= Società Responsabilità Limitata
S.P.A.= Società Per Azioni
S.A.P.A.= Società Accomandita Per Azioni
Società mutualistiche : ? l’intento di fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai loro soci : la COOP
Le società di Persone
S.S.= Società Semplice – Art.2251 e seguenti del Codice Civile = è la forma più elementare di società e che sicuramente le caratteristiche essenziali della S.S. sono :
La possibilità di avere come oggetto l’attività economica lucrativa ma non commerciale e anche di revisione contabile.
Non ha personalità giuridica ( capacità della Società di acquisire diritti e conferire obblighi
Ha unautonomia patrimoniale imperfetta che dà luogo ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società pur potendo strarre in qualsiasi momento la liquidazione della quota del proprio debitore. L’articolo 2270 del codice civile fa si che vi sia anche un divieto al socio di togliere la quota dalla destinazione prestabilita. Un divieto di procedere a ripartizioni dei beni sociali tra i soci, prima del pagamento dei creditori in sede di liquidazione della società .
Divieto ai creditori della società di agire sui beni dei soci, prima di aver escusso il patrimonio sociale.Questo divieto è menzionato nell articolo 2268 del codice civile. Comunque per le obbligazioni sociali rispondono il patrimonio sociale anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società ed i restanti soci.
S.N.C.= Società in Nome Collettivo- ? la società che svolge un attività commerciale caratterizzata dalla responsabilità solidale ed illimitata dei soci.
Deve esser iscritta nel registro delle imprese .L autonomia patrimoniale della S.N.C. è molto più rigida dell autonomia patrimoniale della S.S.. In particolare la responsabilità dei soci per le obbligazioni ha il carattere di responsabilità solidale e illimitata. Ne deriva che il fallimento della società produce il fallimento del singolo socio ( questo a differenza delle S.S., dove il beneficio di preventiva escussione opera solo se espressivamente richiesto dal socio). Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore. Può far valere i suoi diritti sugli utili e può provocare il fallimento del suo debitore determinando la sua esclusione dalla società . In ogni caso il socio che entra a far parte della S.N.C. risponde anche per le obbligazioni contratte prima della sua ammissione. La responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali contratte nel periodo della sua permanenza persiste fino allo scioglimento della società .
S.A.S. =Società in Accomandita Semplice- ? una società di persone caratterizzata dal fatto che vi fanno parte due categorie di soci. Essi sono:
1. Soci accomandanti -si conferisce solo sui beni ma non partecipano alla gestione della società , non assumono responsabilità verso i creditori sociali e hanno solo l’obbligo di versare alla società solo il loro apporto. Inoltre hanno una responsabilità limitata
2. Soci accomandatari î º partecipano alla gestione e alla direzione della società e assumono una responsabilità illimitata ma sussidiaria (prima escute il patrimonio della società e poi sul patrimonio personale )
La presenza di entrambe le categorie di accomandanti e di accomandatari è richiesta dall inizio e deve sussistere per tutta la durata della società . Se viene meno una categoria delle due, la società , entro sei mesi si deve sciogliere.
di Maria Paola Viale