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27 Gennaio 2019E il potere conferito al vescovo, suscettibile di sviluppi giurisdizionali oltre che d’applicazione militare; in modo analogo a quel potere innestato sulle immunità largamente concesse dal potere regio sui patrimoni fondiari delle chiese potenti, per impedire gli abusi dagli ufficiali pubblici a danno dei contadini.
La protezione esercitata dal signore sui suoi contadini si presenta come un dominio incontrastato, e non facilmente contestabile, che talvolta limitava la libertà dei sudditi, anche se in alcune zone la situazione era diversa.
In Lombardia e in Toscana per esempio il governo in mano ad un vescovo crea un rapporto del tutto privo di connotati servili. Ciò emerge dagli stessi diplomi regi, dove per esempio, nel cedere le mura al vescovo, il re prevede che le decisioni relative alla loro restaurazione siano del vescovo ma anche dei suoi concives. Il potere del vescovo funziona quindi in una sintesi istituzionale in cui convergono lente ecclesiastico e la collettività cittadina.
Nel volgere dal secolo XI al XII, la figura del vescovo continua ad offrire la sua copertura giuridica ad un organismo cittadino già in grado di funzionare politicamente per conto proprio.
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