6° Convegno CONVIVERE CON AUSCHWITZ – martedì 22 gennaio 2019 – iniz…
10 Gennaio 2019ESAMI DI STATO 1999 prova suppletiva
19 Gennaio 2019
Saggio breve o articolo di giornale
Ambito socio-economico
Traccia per l’esame di stato 2007
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE” O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE”
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve” o di articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano.
Se scegli la forma del saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Da al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo.
Se scegli la forma dell’ articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo.
Da all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.
2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO
ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità.
DOCUMENTI
«l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo statoquandè perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutteOra la giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto.»
ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2
«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti glinteressi particolari, che senzesso si scioglierebbono nell’antico stato dinsociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.»
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764
«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. Questo modo di procederesi trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono ampiamentelimitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei principi della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. A ognuno secondo le sue prestazioni”, afferma il liberalismo economico; a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice nello stato di diritto; a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia a ognuno secondo i suoi bisogni”.»
O. Hí-FFE, Giustizia politica, Bologna, 1995
«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una posizione ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i membri della comunità, e il diritto positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. Ma è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.»
H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995
«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede uninviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altriDi conseguenza, in una società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi socialiuningiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.»
J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982
«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella coscienza come esigenza assolutaSenza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe la vita storica del diritto; poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e riplasmarsi continuo dei rapporti sociali e delle regole che li dominanoChi viola leggermente le leggi scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali dipende la rispettabilità della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né vuole esser confuso con essa. Non colladagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né collattendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo veramente alla vocazione della nostra coscienza giuridica. Questa vocazione cimpone una partecipazione attiva e indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il torto. Noi non dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro rinnovamentoChi dice giustizia, dice subordinazione ad una gerarchia di valori; e nulla è più contrario a un tale principio che larbitraria rimozione dei limiti che separano il lecito dallillecito, il merito dal demeritoSolo la giustizia risplende, guida sicura, sul vario tumulto delle passioniSenza di essa, né la vita sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere vissuta.»
G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959
«B…In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella di stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un qualsiasi momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della forza legittima che lo Stato detiene.»
N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001