6° Convegno CONVIVERE CON AUSCHWITZ – martedì 22 gennaio 2019 – iniz…
10 Gennaio 2019ESAMI DI STATO 1999 prova suppletiva
19 Gennaio 2019
Saggio breve o articolo di giornale
Ambito socio-economico
Traccia per l’esame di stato 2008
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE” O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve” o di articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano.
Se scegli la forma del saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Da al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo.
Se scegli la forma dell’ articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo.
Da all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.
2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO
ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività.
DOCUMENTI
Il lavoro nell’antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di cristianesimo e dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a molti come contropartita della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. Dell’esistenza di questo disprezzo si potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo libero «per far nascere la virtù nella loro anima e perché possano adempiere i loro doveri civici». E’ la stessa nozione dell’otium cum dignitate che appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della Repubblica e all’inizio dell’Impero. Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di vita e, quindi, una degradazione.”
C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973
Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere considerato il soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro V, artt. 2060 e sgg.), che regola il lavoro nell’impresa come elemento soggettivo e dinamico, oltre che fattore primario della produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative effettuata, contro il corrispettivo di una retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di un’altra persona fisica o giuridica (datore di lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in modo subordinato o autonomo.”
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. IL SOLE 24 ORE”, Milano, 2006
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1)
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (art. 4)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in quei segmenti della popolazione – donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli obiettivi di Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità della crescita economica del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno conformi alle aspettative degli individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati sia per le prassi selettive. Le scarse prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di scoraggiamento sul fronte lavorativo.Fa riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente le loro competenze professionali.Tra le iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro mercato del lavoro, la ricetta dellIsfol è migliorare la coerenza e ladattabilità reciproca tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego. Inoltre, un funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la conciliazione fra competitività e meriti e lequità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, prioritario, è investire nella sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.”
C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007
L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di ambiente, ma si caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una normativa amministrativa e penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività particolarmente rischiose, e che in taluni ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi generali di controlli preventivi;ma sovente è dato riscontrare disposizioni che, attraverso la garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una vera e propria tutela dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del prestatore di lavoro, autonomamente tutelabile.Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si prospetta, più che come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e quindi della persona) del lavoratore.”
L. RICCA, La tutela dell’ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in Protezione dei diritti sociali e prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988
Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una impostazione che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno dell’infortunio. Non si può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto l’aspetto tecnologico per poter rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla velocità e dalle caratteristiche della produzione. Linfortunio nella sua apparente obiettività si è rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione fotogenica non è riconducibile a un meccanismo casualistico.”
C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle variabili tecnologiche sul comportamento lavorativo, in Securitas”, n° 7, anno 58, 1973
Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al tempo richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la produttività aziendale.A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a causa di un infortunio, condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle lavorazioni stesse, poiché gli operai devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio, le trasmissioni dei motori, le cinghie di trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli operai sono costretti a lavorare oppure a passare.”
A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. Angeli., Milano 1983
A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli infortuni sul lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore dopera l’obbligo dell’assicurazione. Con ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle indennità sostituendo l’Istituto assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, soggetto allinsolvibilità; dall’altro lato si volle salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto alla sua potenzialità economica, pei casi di infortuni gravi, ripetuti o collettivi.”
G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979