PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
27 Gennaio 2019Rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro
27 Gennaio 2019
Possono essere comprese all’interno di questa voce una serie di prestazioni temporanee ad integrazione del reddito, diverse per presupposti ed ambito di applicazione, ma caratterizzate dall’avere come presupposto il venir meno di un rapporto di lavoro. Il finanziamento è a carico della Cassa di assicurazione contro la disoccupazione, alimentata con i contributi versati dai datori di lavoro. |
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ordinaria | |
Riferimenti normativi: |
D.Lgs.Lgt, 142/1946, artt. 1-3 |
Soggetti interessati: |
Lavoratori, assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. |
Requisiti: |
Spetta ai lavoratori assicurati per almeno due anni contro la disoccupazione involontaria e per i quali siano stati versati almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente. |
Importo: |
30% della retribuzione |
Durata massima: |
180 giorni |
ordinaria con requisiti ridotti | |
Riferimenti normativi: |
Decreto Legge 86/1988 (conv. in L. 160/88), art. 7, co. 3 |
Soggetti interessati: |
Lavoratori, assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. |
Requisiti: |
Spetta ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente. Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente. |
Importo: |
30% della retribuzione, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2000 è di £ 1.441.709 (elevato a £ 1.732.795 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a £ 3.119.030). |
Durata massima: |
un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente |