PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
27 Gennaio 2019Rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Legge 223/1991 |
Soggetti interessati: |
Lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di: esaurimento della Cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda |
Requisiti: |
Iscrizione nelle liste di mobilità compilate dallUfficio Regionale del Lavoro; anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni |
Importo: |
Per i primi 12 mesi il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi l’80% del predetto importo. In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno. |
Durata massima: |
Nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (£39; da 40 a 49; ³ 50); Nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi. |