Se questo è un uomo
27 Gennaio 2019Ryunosuke Akutagawa
27 Gennaio 2019Scienza delle finanze
Cerniera tra il documento di programmazione finanziaria e bilancio annuale e pluriennale. E’ uno strumento fondamentale introdotto nella normativa sul bilancio, serve per effettuare le programmate correzioni di rotta, serve infatti a verificare e integrare la legislazione vigente in spese ed entrate pubbliche, in modo da poter variare il bilancio. Rappresenta il principale strumento di attuazione della manovra di bilancio. La funzione di essa è adeguare le entrate e le uscite del bilancio.
MANOVRA DI BILANCIO
Consiste nell’utilizzazione del bilancio statale e quindi nell’entrata e nelle spese per il raggiungimento di determinati obbiettivi economici-finanziari e politici.
Il governo presenta:
entro 30 / giugno = DPEF (documento di programmazione economico finanziario): delinea la parola di finanza pubblica relativa al periodo del bilancio pluriennale ed in seguito colloca il bilancio annuale, indicando gli obbiettivi del PIL.
Entro il 30 / settembre : – bilancio annuale e pluriennale,
– legge finanziaria,*1
– bilancio pluriennale programmatico,*2
– relazione revisionale e programmatico: non è giuridicamente vincolante, impegna il governo solo nel piano politico economico.
*1) Fornisce il quadro finanziari per tutto il periodo considerato del bilancio pluriennale, fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e quello del ricorso del mercato, determina l’importo dei fondi speciali di bilancio, l’importo massimo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, gli stanziamenti per il rifinanziamento di spese in conto capitale, indicale variazioni delle aliquote di imposta esistente.
*2) Espone le previsioni pluriennali tenendo conto degli effetti che le entrate e le spese subiscono a seguito degli interventi inerenti alla manovra economica-finanziaria.
Entro il 15 / settembre = disegni di legge collegati.
Patto di stabilità: ha carattere preventivo e persuasivo. Tende a garantire il protrarsi di una politica di sana gestione delle finanze pubbliche all’interno dell’area Euro.
Si prefissa un saldo del bilancio progressivo in pareggio o in avanzo a medio termine triennale, e stabilisce le sanzioni per lo stato che non le rispetta (disavanzo superiore al 3% rispetto al PIL)
Bilancio:
espone in unico prospetto contabile tutte le entrate e le spese dell’amministrazione statale.
Funzioni di bilancio:
Funzione contabile: documento contabile che permette di conoscere la situazione dell’ente e di regolarne l’attività futura.
Funzione di garanzia: garantisce la rispettabilità da parte del governo a rispettare i punti.
Funzione politica: perché con il bilancio il parlamento rinnova la fiducia al governo.
Funzione giuridica: perché il bilancio ha forza di legge e vincola alla sua osservazione la pubblica amministrazione.
Funzione pubblica: strumento di programmazione che permette di valutare gli effetti dell’attività finanziaria.
La contabilità è regolata dalle leggi costituzionali 81-75-100.
Carattere del bilancio:
Bilancio di previsione: è un documento finanziari che registra in termini revisionali le entrate e le spese relative al periodo che sta per iniziare.
Rendiconto: espone i risultati della gestione del periodo trascorso.
Bilancio di competenza: registra le entrate nella fase dell’accertamento e le spese nella fase dell’impiego.
Bilancio di cassa: registra le entrate nella fase della riscossione e le spese nella fase del pagamento.
Bilancio annuale: viene redatto anno per anno, per consentire un controllo giuridico e politico dell’attività del governo.
Bilancio pluriennale: riguarda un periodo di 3 anni ed è redatto in termini di competenza. Esso ha una funzione di guida ma non ha un valore giuridicamente vincolante.
Principi di bilancio:
1- universalità: tutte le operazioni che danno luogo ad entrate e spese devono risultare nel bilancio,
2- integrità: le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio per l’intero ammontare,
3- unità: le entrate devono affluire in unico fondo, che serve a finanziare le spese,
4- specificazione:
5- veridicità: non sono ammesse sopravvalutazione delle entrate o sottovalutazione delle spese,
6- pubblicità: il bilancio deve essere reso conoscibile con mezzi idonei.
Riforma
E’ stata attuata con la legge 3 aprile 1997 e con decreto legislativo 7 agosto 1997 ed entrato in vigore nel 1998. La differenza è che non sono composti da capitali ma da unità previsionali di base, ciascuna previsione è affidata alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa, questa riforma è stata possibile dal bisogno di nuove esigenze:
– programmare la destinazione delle risorse finanziarie in funzione di obbiettivi concreti,
– rendere chiaramente comprensibile il criterio di ripartizione delle spese fra i diversi interventi,
– consentire un efficace controllo sui costi e i rendimenti dell’attività amministrativa,
– aumentare l’autonomia, ma anche la responsabilità dei dirigenti pubblici nella gestione della spesa.
Struttura del bilancio
Entrate si suddividono in:
– unità previsionali: sono costituite dall’insieme delle entrate che ciascun centro di responsabilità al il compito di accertare,
– titoli: distinguono le entrate secondo il tipo di fronte: A- entrate tributarie,
B- entrate extratributarie,
C- entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali,
D- entrate per riscossione di crediti,
E- entrate per accensione di prestiti.
– categorie: consentono di individuare la natura economica del cespite del quale proviene l’entrata
– capitoli: distinguono le voci di entrata secondo l’oggetto.
Spese si suddividono in:
– funzioni-obbiettivo: indicano la distinzione funzionale della spesa,
– unità previsionali: il principio di specificazione del bilancio e sono:
A – unità di spese corrente,
B – unità di spesa in conto capitale,
C – unità di spesa per il rimborso di prestiti,
D – capitali.