Elisa Prearo
27 Gennaio 2019Luigi O. Rintallo
27 Gennaio 2019
LEGGE 626/94
di Gabriele Primativo
Con la locuzione Legge 626 si intende, in Italia, un decreto legislativo introdotto nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto non fu il primo a regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, presente sin dagli anni cinquanta, ma superò alcune leggi precedenti, dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur non abrogandole formalmente. (fonte: wikipedia)
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche sull’argomento risalgono agli anni cinquanta.
Negli anni novanta, dopo l’ingresso in Europa e l’emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l’informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. (fonte: wikipedia)
Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.
La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del Datore di Lavoro e l’introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), di cui, appunto il Datore di lavoro, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio)e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali. (fonte: wikipedia)
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l’introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi.
Nel 2006 la normativa é giunta a definire quali siano i percorsi e le competenze formative che devono avere i responsabili della sicurezza, ma non sono ancora stati correttamente definiti i metodi con il quale fare formazione.
OGGI
il D. Lgs. n. 626/94 è stato completamente trasfuso nel D.Lgs. 81/08, recante il nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.
ASPETTI ECONOMICI
1. I lavoratori che hanno subito infortuni nel luogo di lavoro sono retribuiti dal datore di lavoro per i primi tre giorni di assenza.
Dal 4° giorno percepiscono un’indennità dall’INAIL pari al 60% della retribuzione e al 75% a partire dal 91-esimo giorno.
Se l’invalidità è permanente, il lavoratore ha diritto a un’indennità, mentre in caso di decesso non sussiste alcun indennizzo economico immediato, e i famigliari possono chiedere con una causa civile un risarcimento ai responsabili.
2. Il lavoratore percepisce in questo modo una retribuzione ridotta, anche nei casi in cui l’infortunio e l’assenza dal luogo di lavoro sia causata da negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza.
3. Il trade-off (paragone) fra costi della prevenzione e costi della non-sicurezza è un aspetto critico per il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Se le sanzioni e i risarcimenti sono meno onerosi della prevenzione, e/o meno probabili degli incidenti sul lavoro, non viene a crearsi quel fattore economico, che è condizione necessaria per la diffusione delle misure di sicurezza sul lavoro.
4. Chi non rispetta la sicurezza su lavoro rischia pene e sanzioni pesanti, ma non partecipa al costo sociale degli infortuni e delle vittime sul lavoro. Gli oneri per la prevenzione gravano sulle Aziende, mentre quelli della non-sicurezza sono un costo sociale che ricade sull’intera collettività. In questo modo chi rispetta le leggi paga due volte: per la prevenzioni e per coprire i danni delle aziende inadempienti. (fonte: wikipedia)
5. Il costo degli infortuni è coperto per la maggior parte da un ente pubblico, l’INAIL, e quindi è ribaltato sull’intera collettività. Nei casi specifici, come accade per l’indennità di malattia, gli enti possono esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno causato l’onere economico. (fonte: wikipedia)
6. LAumento della produttività e l’abbattimento delle morti bianche sono due temi rilevanti nel mondo delle relazioni industriali.
Legge 626: SICUREZZA A SCUOLA”
PREMESSA
Nel contesto scolastico il D. Lgs. 626/1994 ha costituito di fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di sicurezza e salute affinché gli adolescenti siano maggiormente attori in una scuola autonoma che attua, all’interno del curricolo, progetti coinvolgenti, rispondenti alle reali/attuali esigenze (Attività di Educazione stradale, Attività sportiva, …).
La scuola è normalmente la prima fondamentale istituzione, dopo la famiglia, in cui i giovani si confrontano e su cui si misura immediatamente l’attendibilità del rapporto tra le regole sociali e i comportamenti reali. Infatti per i giovani le istituzioni si presentano con il volto della scuola.
E risaputo che la salute non è più considerata da molto tempo sinonimo di assenza di malattia, bensì quello stato di benessere psicofisico complessivo definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, così la sicurezza sta assumendo connotazioni sempre più ampie riferite a tutta la vita dell’uomo: lavorativa (infortuni, malattie professionali,), ludica, ambientale (aria, acqua, rumore, rifiuti,), stradale, sociale e di protezione civile propria di una società organizzata attenta ad uno sviluppo sostenibile.
OBIETTIVI GENERALI
In questa prospettiva si devono:
· instaurare rapporti stretti all’interno della comunità classe,
· valutare il rendimento scolastico ispirato a criteri di trasparenza, coerenza, equità e solidarietà,
· programmare lezioni sulla legalità,
· educare gli studenti ad assumersi delle responsabilità,
· promuovere riflessione ed azione di riaffermazione dei principi di libertà.
· rendere la scuola un ambiente EDUCATIVO (ad esempio abbattere le contraddizioni e le incoerenze riguardo al mito della velocità e potenza, dell’uso dell’alcool, della sigaretta ecc!)
PRINCIPI SULLA SICUREZZA DELLA SCUOLA
· L’ ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro,
· le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale,
· il Dirigente Scolastico è individuato come datore di lavoro ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/1994 e 242/1996del D.Lgs,
· ricordare che l’Istituto Scolastico è anche un luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative
· tenere presente come il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni temi non considerati nella normativa precedente (p. es. il lavoro ai video terminali), evidenziando una rivoluzione culturale,
· migliorare gli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali della prevenzione,
· definire un sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi a scuola.
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
L’organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente scolastico:
1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica;ed elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;
2) designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
3) designare il Medico Competente
4) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, aule speciali
5) fornire ai lavoratori, ed agli allievi , ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
6) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
7) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999).
8) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.
In ciascun plesso si deve avere:
o La necessaria segnaletica di sicurezza;
o le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio;
o il piano di evacuazione in condizioni di emergenza.
I RAPPORTI CON LENTE LOCALE
Si intende per Ente Locale, di norma, il Comune, per le scuole dell’obbligo, responsabile delle strutture e degli impianti.
Ai fini della valutazione dei rischi professionali, gli insediamenti scolastici rappresentano una particolare tipologia, caratterizzata da alcuni fattori non riscontrabili in nessuna altra attività: sembrano operare nella scuola due “datori di lavoro”: il proprietario dell’immobile ed il gestore-conduttore:Capo d’Istituto.
Le loro competenze ed i loro interventi devono convergere all’unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti (ivi compresi servizi igienici, illuminazione generale, microclima, ecc., impianti e la prevenzione incendi), la proprietà deve dare in uso immobili e impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie;
Sono invece in capo ai conduttori degli edifici stessi (presidi e direttori didattici e/o Provveditori agli studi) le responsabilità di gestione ( l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi, allorché di proprietà, le sostanze utilizzate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione.
Il primo obbligo richiesto dalla legge consiste nella valutazione del rischio che deve essere effettuata mantenendo una visione globale dell’attività, suddividendo gli aspetti di competenza della proprietà da quelli più propriamente legati alla gestione delle strutture ed all’esercizio dell’attività scolastica stessa.
All’Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
2. adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, im-pianto idraulico sanitario e fognario, impianto telefonico ecc.) come previsto dalla legge 46/1990,
3. abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
4. controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente;
5. fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc..) previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI);
6. fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;
7. adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D.lgs. 626/1994 con scadenza 31 dicembre 2004;
8. adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia antin-cendio, come previsto dal D.M. 26 agosto 1992, con scadenza 31 di-cembre 2004.
L’ENTE LOCALE deve fornire alle scuole le certificazioni già disponibili ed i certificati che verranno prodotti ad adeguamento normativo concluso, tra i quali:
1. planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicato l’ubicazione degli estintori, degli idranti, della cartellonistica di sicurezza, degli eventuali pulsanti di allarme e attacco VV.F; indicazione sull’ubicazione delle valvole di intercettazione dei combustibili per riscaldamento (gas, gasolio ecc..) e dell’interruttore generale per la parte elettrica;
2. planimetria e/o indicazione sull’ubicazione dell’impianto di messa a terra e relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la parte elet-trica che l’eventuale parte atmosferica;
3. certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n. 46/1990
4. certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze ecc, degli impianti di sollevamento e/o ascensori, montacarichi ecc.;
5. copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra (parte elettrica) e relative verifiche periodiche (Mod. B).
6. copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra contro le scariche atmosferiche (quando applicabile) e relative verifiche periodiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferi-che norme
7. eventuale Certificato di Prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciati dai VV.F..
La FORMAZIONE e LINFORMAZIONE per la sicurezza
L’informazione e la formazione ha rappresentato la vera novità del D.Lgs. 626/1994: è diventato obbligatorio che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell’ordinario svolgimento di tutta l’attività svolta nella scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita, assicurazioni, ecc.).
L’informazione è riferita (art. 21):
· ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività;
· alle misure di prevenzione e protezione adottate;
· alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.);
· ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi;
· alle modalità di segnalazione di pericoli;
· al comportamento in caso di infortunio ed alle procedure di primo soccorso.
Per una CULTURA della sicurezza
Attraverso le attività svolte dall’unità scolastica occorre:
· favorire un clima complessivo di benessere inteso come continua ricerca della qualità della vita, di cui l’attenzione alla sicurezza costituisce una componente significativa;
· attivare un “contagio” positivo di tutte le componenti scolastiche per contrastare la superficialità, il disimpegno, la protesta: rispetto delle regole, accettazione dei propri limiti, rispetto degli altri.