Sebastian Salassi
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27 Gennaio 2019
La tutela del lavoro subordinato e della previdenza ed assistenza dei lavoratori è garantita da quel complesso di norme che è la legislazione sociale.
Essa è stata una lenta ma progressiva conquista delle organizzazioni sindacali le quali sono riuscite a far accogliere le loro richieste attraverso provvedimenti di natura giuridica e di natura economica: i primi sono provvedimenti atti alla tutela del lavoro mediante la protezione delle cosiddette fasce deboli”, il controllo e la riduzione dell’orario lavorativo, la vigilanza sulla sicurezza e l’igiene degli stabilimenti, e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; i secondi sono provvedimenti intesi ad assistere i lavoratori nei casi di infortunio, invalidità, vecchiaia, malattia e disoccupazione, mediante le assicurazioni obbligatorie.
L’assistenza sociale è una branca della legislazione sociale comprendente quelle forme di intervento amministrativo nell’interesse del lavoratore. Tale assistenza è attuata dallo Stato e dagli Enti pubblici ed è garantita dall’articolo 38 della Costituzione Italiana.
Nel corpo della legislazione sociale si inquadrano anche quelle norme che costituiscono la previdenza sociale, la quale ha lo scopo di fornire al lavoratore i mezzi economici per affrontare e superare un male futuro ed eventuale.
Queste norme si fondano sulle assicurazioni sociali che si differenziano da quelle private perché vi è un interesse sociale riassunto nella tutela dei lavoratori; esse sono sottoposte ad una particolare disciplina, costituita da norme di diritto pubblico le quali rendono obbligatoria lassicurazione del lavoratore, accollandone l’onere al datore di lavoro ed attribuendone l’esercizio ad un Ente pubblico.
La funzione previdenziale in materia di assicurazione sociale è affidata a due grandi Enti pubblici:
– LI.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) che ha il compito di gestire lassicurazione contro la vecchiaia, eventuali malattie e per la maternità;
– LI.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro) che assicura i lavoratori su eventuali infortuni sul lavoro e contro eventuali malattie professionali.
In questi ultimi anni è stata introdotta una nuova normativa circa il ricorso ad eventuali, supplementari forme assicurative previdenziali.
La necessità di cure materne nei confronti dei bambini ha in qualche modo portato ad una specifica legislazione in merito. La legge 1204/71 che ha disciplinato l’istituto della maternità stabilendo i diritti fondamentali delle lavoratrici madri, è stato modificato dalla legge n. 53/2000, la quale ha introdotto alcune novità riguardanti i congedi facoltativi dei genitori per i primi otto anni di vita del bambino e la flessibilità del periodo di astensione obbligatoria del lavoro per maternità.
Da ultimo è stato emanato il D. Lgs. n. 151/2001, un Testo Unico che raccoglie tutte le normative a tutela e sostegno della maternità e paternità.
Oltre ai citati diritti sono previste una serie di agevolazioni attraverso periodi di congedo retribuito parzialmente al fine di assistere il bambino per lallattamento o per eventuale malattia, sino al compimento del suo ottavo compleanno. Tali diritti vengono riconosciuti anche ai genitori di bambini adottivi.
Nicola Schiavone
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