Terza lezione
27 Gennaio 2019FACTORING AND FORFAITING
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Decreto Legislativo 468/1997; Decreto Legge 390/1999 (abrogato ex art. 62, co. 6, L. , che però fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso); D.Lgs. 81/2000 (su delega dell’art. 45 della Legge 144/1999); Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), art. 78 |
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Vigenza dal: |
1991 |
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Ambito territoriale: |
Intero territorio nazionale |
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Descrizione: |
Progetti aventi per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di soggetti svantaggiati. Soggetti promotori possono essere amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica e cooperative sociale (e loro consorzi). Soggetti utilizzabili sono: disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego. I lavori di pubblica utilità” si collocano all’interno della categoria dei LSU, caratterizzandosi per il fatto di essere mirati alla creazione di occupazione nei settori della cura della persona, dell’ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Essi prevedono l’impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d’impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. In entrambi i casi l’utilizzazione dei lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità. Il D.Lgs. 81/2000 ha delineato la progressiva scomparsa dell’esperienza dei LSU, prevedendo un itinerario di svuotamento del bacino dei lavoratori coinvolti nei progetti entro il 30 giugno 2001. La legge finanziaria per il 2001 prevede un allungamento dei tempi: in relazione a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei lavoratori già impegnati in LSU, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni interessate. Slitta dunque al 30 giugno 2001 il termine ultimo per la proroga (fino a 8 mesi) degli ultimi progetti, che quindi dovranno concludersi entro la fine del 2001. |
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Incentivi: |
Per i giovani che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, sussidio mensile di lire 850.000. In caso di rinnovo, per il secondo periodo di sei mesi il 50% dell’indennità è corrisposto dal soggetto utilizzatore. Per gli enti che hanno presentato i progetti: contributo per le spese per l’assistenza tecnica-progettuale fornita dalle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (max 500.000 – solo per i LPU); contributo per le spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie (max 5.000.000); contributo per le spese di formazione dei lavoratori utilizzati (max 1.000.000 pro capite). |
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Durata massima: |
a decorrere dal 1 maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi |
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Istituzione responsabile: |
INPS per l’erogazione del sussidio; Commissione Regionale per l’impiego per l’approvazione dei progetti; Italia Lavoro presta assistenza tecnica alle Regioni, alle Province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili, finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori |
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Fonte del Finanziamento: |
Fondo per lOccupazione |
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Soggetti interessati: |
Disoccupati di lunga durata; lavoratori a rischio |
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