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27 Gennaio 2019Adolescenza
27 Gennaio 2019Appunti di diritto
di Mariasole Barbaglia
Leggi costituzionali (art.138)
Evitare che i principi fondamentali della costituzione siano intaccati dalle leggi ordinarie (gerarchia delle fonti)
Procedimento per modificare la costituzione (leggi di revisione costituzionale – modificano o abrogano) e (leggi costituzionali – integrano il contenuto)
Iniziativa: parlamento, governo, popolo
Procedimento complesso (più complesso della legge ordinaria)
Testo della legge: approvato dalle due camere per due volte a distanza di tre mesi l’una dall’altra.
Se nella seconda votazione maggioranza è di due terzi, allora legge è approvata definitivamente.
Se nella seconda votazione maggioranza è semplice (metà + 1): progetto di legge costituzionale, pubblicazione i Gazzetta Ufficiale e richiesta qualificata di 1/5 camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali di referendum costituzionale. Senza richiesta di referendum, la legge è promulgata ed entra in vigore.
Se richiesto il referendum: se favorevole, legge promulgata; se sfavorevole, legge non entra in vigore.
Attualità: aggiornamento della parte seconda della costituzione – organizzazione dello stato.
1999: modifica articoli rapporto tra stato e regioni (federalismo) e giusto processo”;
2000: modifica voto italiani all’estero e ripartizione seggi nel parlamento con esito favorevole.
2001: referendum costituzionale su riforma regioni province e comuni
2006: referendum costituzionale su parte seconda costituzione – respinta la riforma.