Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019Il contenuto dell’obbligazione è costituito dalla prestazione, essa è il comportamento che il debitore deve tenere per la realizzazione dell’interesse del creditore.
La prestazione può consistere in un DARE ( es. la consegna di merce), in un FARE (es: l’attività lavorativa), o in un NON FARE ( es: astensione dal fare concorrenza).
La prestazione viene considerata sia come comportamento, sia come risultato di un comportamento.
Si parla a questo proposito di obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato.
Nelle obbligazioni di mezzi il debitore assume l’obbligo di tenere un certo comportamento, senza garantirne il risultato ( es: l’avvocato che assiste nel processo ma non garantisce la vittoria ; il medico ti cura ma non può assicurarti la guarigione.).
Nelle obbligazioni di risultato, invece, la prestazione è individuata sulla base del risultato che da essa ci si attende e il cui raggiungimento è garantito dal debitore. (es: il sarto si impegna a realizzare quel vestito commissionatogli dal cliente)
In base allart. 1174 c.c. la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (patrimonialità della prestazione) e deve corrispondere ad un interesse anche non economico ( es: culturale,ricreativo, sportivo) del creditore.( es: si pensi a chi frequenta una palestra per migliorare la propria forma fisica.
La prestazione deve avere determinate caratteristiche, essa deve essere:
LECITA, cioè non contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
POSSIBILE, sia materialmente ( cioè consentita dalla natura delle cose) sia giuridicamente, cioè permessa dall’ordinamento giuridico:
DETERMINATA o DETERMINABILE vale a dire che non è specificata sin dall’inizio, devono essere almeno individuati i criteri per determinarla in seguito / es: ti vendo queste azioni al prezzo che risulterà dalle quotazioni della borsa di Milano.
—————————————————————————————————-
PATRIMONIALITA DELLA PRESTAZIONE
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge .
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
LA DISPOSIZIONE CODICISTICA SOPRA RIPORTATA SI PUÒ SCOMPORRE IN DUE STATUIZIONI FONDAMENTALI, LUNA IN ORDINE ALLA NATURA E ALLA PRESENZA [1] DELLINTERESSE DEL CREDITORE, LALTRA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE.
LA STATUIZIONE RELATIVA ALLA NATURA DELLA PRESTAZIONE PONE UN CRITERIO FONDAMENTALE PER DISTINGUERE LE OBBLIGAZIONI IN SENSO TECNICO” DAGLI ALTRI OBBLIGHI GIURIDICI[2].
LA PATRIMONIALITA E PERTANTO UN CARATTERE SPECIFICO DELLOGGETTO DELLOBBLIGAZIONE ESPRESSAMENTE ENUNCIATO DALLA LEGGE[3].
INVERO, PONENDO IL REQUISITO DELLA PATRIMONIALITA IL LEGISLATORE HA STABILITO LA SUA FUNZIONE DEFINITORIA [4], NEL SENSO CHE CONTRIBUISCE A STABILIRE A QUALI OBBLIGHI PRIVATISTICI SI APPLICHI DIRETTAMENTE LA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 1173 ss. E QUALI ACCORDI DI DIRITTO PRIVATO SIANO DIRETTAMENTE SOGGETTI ALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTT. 1321 c.c.[5] [6].
LA TERMINOLOGIA ADOTTATA DAL CODICE CIRCA LA PARTE LA PRESTAZIONE […] DEVE ESSERE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA” E DA INTERPRETARE SECONDO UNA LARGA ACCEZIONE .
NELLA PRESTAZIONE IL VALORE DI SCAMBIO PUÒ ESSERE IMMANE [7] O RIFLESSO[8] .
LA PRESTAZIONE E CORRELATA AD UN INTERESSE ( APPREZZABILE) DEL CREDITORE,
INTERESSE INDIPENDENTE, DI REGOLA, DAL CARATTERE PECUNIARIO , CIOE’UN INTERESSE CONSUNTIVO : LINTERESSE ALLA PRESTAZIONE NON IMPLICA CHE LA PRESTAZIONE MEDESIMA DEBBA ARRECARE UN VANTAGGIO ECONOMICO[9].
LA LIBERTA CONTRATTUALE , PREVISTA ESPRESSAMENTE ALLART. 1322 c.c., DA LA POSSIBILITA AL SOGGETTO PRIVATO DI STABILIRE IL VARIO CONTENUTO NEGOZIALE, FONDENDO ANCHE ELEMENTI E PARTI DI NEGOZI TIPICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, PURCHE DIRETTI A CONSEGUIRE INTERESSI NON IN CONTRASTO CON LE NORME IMPERATIVE, LORDINE PUBBLICO E IL BUON COSTUME.
ALLA LUCE DELLA TUTELA RISARCITORIA IL CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZIONE APPARE PROPRIAMENTE COME AGEVOLAZIONE ALLATTUAZIONE DEL MECCANISMO COERCITIVO PREVISTO DAL DIRITTO IN CASO DI INADEMPIMENTO .
IN DEFINITIVA, LA QUESTIONE DELLA PATRIMONIALITA E INTESA COME QUESTIONE DI RILEVANZA GIURIDICA DELLOBBLIGO.
[1] LA MANCANZA DI QUESTO INTERESSE IMPEDIREBBE IL SORGERE DELLOBBLIGAZIONE, MENTRE IL SUO VENIR MENO NE COMPORTEREBBE LESTINZIONE
[2] NEL SENSO CHE ESSO DAREBBE ALLINTERPRETE UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER STABILIRE QUALI OBBLIGHI SIANO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 1173 ss. E QUALI NO
[3] DA QUI SI DICE CHE LA PATRIMONIALITA E UN REQUISITO LEGALE DELLA PRESTAZIONE
[4] LOBBLIGO GIURIDICO PRIVO DI CONTENUTO PATRIMONIALE NON RIENTRA NELLA NOZIONE NORMATIVA DI OBBLIGAZIONE, MA IN QUANTO ABBIA UN VALIDO TITOLO, LEGALE O NEGOZIALE, ESSO E PUR SEMPRE UN OBBLIGO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE.
[5] I PRIVATI SONO IN GRADO DI CREARE VINCOLI NON PATRIMONIALI MA TALI VINCOLI NON SONO OBBLIGAZIONI E GLI ACCORDI AL ESSI RELATIVI NON SONO CONTRATTI
[6] COME POSIZIONE DI DOVERE, LOBBLIGAZIONE ESPRIME UNA NOZIONE DIVERSA DA QUELLA DI SOGGEZIONE : LA SOGGEZIONE E LA POSIZIONE PURAMENTE PASSIVA DEL DESTINATARIO DI UN POTERE ALTRUI ; IL TITOLARE DELLA SOGGEZIONE SI LIMITA A SUBIRE LE MODIFICHE ALLA SFERA GIURIDICA PRODOTTE DALLESERCIZIO DELLALTRUI POTESTA
[7] IMMANE VUOL DIRE CHE E OBIETTIVAMENTE ACCERTABILE OVVERO CHE E RITENUTO ECONOMICAMENTE RILEVANTE DALLE PARTI
[8] Può DERIVARE DA INDICI DI PATRIMONIALITA ( UN CORRISPETTIVO, UNA CLAUSOLA PENALE) PATTUITI ATTRAVERSO LA DEDUZIONE DI CLAUSOLE NEL CONTRATTO
[9] PUR NON AVENDO VALORE CREATIVO DI UTILITA ECONOMICHE, SONO COSTATE SACRIFICI PECUNIARIAMENTE VALUTABILI
———————————————————————————————————————-
REQUISITI DELLA PRESTAZIONE
Art. 1346 Requisiti
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).
LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE POSSIBILE : AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR
LIMPOSSIBILITA PUÒ ESSERE FISICA, QUANDO LA PRESTAZIONE E IMPOSSIBILE IN RERUM NATURA; O GIURIDICA, QUANDO LA PRESTAZIONE PUR NON CONSISTENDO DI PER SE IN UN ILLECITO , NON E POSSIBILE IN CONSEGUENZA DI UN DIVIETO LEGISLATIVO ( ES. VENDERE IL FORO ROMANO, RES EXTRA COMMERCIUM).
LIMPOSSIBILLITA PUÒ ESSERE ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA; TUTTAVIA, CON OPPORTUNO CRITERIO DI PRATICITA, LOBBLIGAZIONE E RICONOSCIUTA VALIDA QUANDO LA PRESTAZIONE INIZIALMENTE IMPOSSIBILE DIVIENE POSSIBILE PRIMA DELLAVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA O DELLA SCADENZA DEL TERMINE INIZIALE (1347)
Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell’oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
NELLO STESSO ORDINE DI CONCETTI, LIMPOSSIBILITA TEMPORANEA NON IMPEDISCE LESISTENZA DELLOBBLIGAZIONE; COSI DI REGOLA E VALIDA LOBBLIGAZIONE DI PRESTARE COSE FUTURE (1348)[1] : esempi sono i frutti naturali (che formano ancora parte della cosa fruttifera) possono venire in considerazione come cosa mobile futura.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge [2](179, 458, 771).
IN OGNI CASO, PERCHE LOBBLIGAZIONE NON ABBIA VALORE, LIMPOSSIBILITA DEVE ESSERE ASSOLUTA; SE LIMPOSSIBILITA DI ESECUZIONE E PARZIALE, ANCHE LA NULLITA DELLOBBLIGAZIONE E PARZIALE QUANDO CIO CHE RIMANE POSSIBILE ABBIA UNA ESISTENZA AUTONOMA ECONOMICAMENTE UTILE PER LE PARTI INTERESSATE
IN SINTESI, LA PRESTAZIONE E POSSIBILE QUANDO E ASTRATTAMENTE SUSCETTIBILE DI ESECUZIONE; LA POSSIBILITA DEVE ESSERE ( COME VISTO) MATERIALE E GIURIDICA, NEL SENSO CHE NON DEVONO SUSSISTERE IMPEDIMENTI DI FATTO NE DI DIRITTO ALLADEMPIMENTO.
LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE LECITA : UNA PRESTAZIONE CHE SIA CONTRARIA A NORME IMPERATIVE, ALLORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME NON PUÒ FORMARE IL CONTENUTO DI VALIDA OBBLIGAZIONE ( ILLICEITA DELL QUOD DEBETUR).[3]
I CRITERI PER VALUTARE LA CONTRARIETA AL BUON COSTUME O ALLORDINE PUBBLICO SONO DISTINTI, IN QUANTO IL PRIMO ATTIENE ALLA MORALE SOCIALE E IL SECONDO AI FONDAMENTI DELLORDINAMENTO.
LOGGETTO DELLOBBLIGAZIONE PUÒ ESSERE DETERMINATO O DETERMINABILE ; CIO’ SI SPIEGA PERCHE LA NATURA VINCOLANTE DELLOBBLIGAZIONE, COME LIMITAZIONE ALLA REGOLA GENERALE DI LIBERTA DEVE TROVARE UNA PRECISA CAUSA E DEVE ESSERE CONTENUTA ENTRO PRECISI LIMITI OBIETTIVI.
NON E NECESSARIO CHE IL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE SIA CERTO ED INDIVIDUATO SIN DAL PRINCIPIO, BASTA CHE FIN DALLINIZIO ESISTANO GLI ELEMENTI NECESSARI PER DETERMINARE LA PRESTAZIONE QUANDO DOVRA ESSERE ESEGUITA.
QUESTA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO PUÒ ESSERE LASCIATA A UN ELEMENTO ESTRINSECO, OPPURE ALLE PARTI O ALLEQUO ARBITRIO DI UN TERZO ( ARBITRATORE- ARBITRIUM MERUM DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITA DI UNA DATA MERCE O DEL PREZZO DI UNA PRESTAZIONE – CASI DI CONTROVERSIE ECONOMICHE)
Art. 1349 Determinazione dell’oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo .
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
[1] A PATTO CHE LA COSA VENGA AD ESISTENZA
[2] I LIMITI LEGALI RICHIAMATI DALLART. 1348 SONO IL DIVIETO DI FARE CONTRATTI SULLE FUTURE SUCCESSIONI E LA NULLITA DELLE DONAZIONI DI BENI FUTURI.
SONO INVECE ESPRESSAMENTE PREVISTE LA VENDITA E LIPOTECA DI COSE FUTURE E SONO AMMESSI ATTI DI DIPSOSIZIONE SU FRUTTI DA MATURARE.
Art. 1472 Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
[3] LA CAUSA E INVECE ILLECITA QUANDO LA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE CHE GIUSTIFICA IL NEGOZIO GIURIDICO RISULTI ESSERE DIFFORME AI PARAMENTRI NORMATIVI E MORALI ( CUR CONTRACTUM EST ?)
NEL PRIMO CASO LA CONSEGUENZA E LINADEMPIMENTO E LA CONSEGUENTE PRODUZIONE DI UN EFFETTO GIURIDICO : IL RISARCIMENTO DEI DANNI; MENTRE NEL SECONDO CASO SI HA IL MANCATO RICONOSCIMENTO ALLA VOLONTA DEI SOGGETTI
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce