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28 Ottobre 2011Mancato riconoscimento di CFU tramite iscrizione a corsi singoli, dopo l’a.a. 2010/2011 per coloro che necessitino di colmare il proprio debito formativo, in vista dell’accesso al tfa o dell’inserimento in GI.
Mancato riconoscimento, ai fini dell’insegnamento, dei corsi singoli con iscrizione nel 2011/12 per mettersi in regola rispetto ai requisiti richiesti dal DM 22/05 o dal DM 39/98 (i due decreti si equivalgono), che li disciplinano in seno al sistema che si sta per pensionare.
Riferimenti normativi:
– DM249/10
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm_formazione_iniziale_docenti.pdf– Nota ministeriale n. 1065 del 29 aprile 2011:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/nota-29042011-(1).aspx
Il DM 249/10, recante il Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, all’articolo 15 definisce le “Norme transitorie e finali” , individuando i soggetti che “Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10”
Il suddetto articolo 15 al comma 1 pone come data spartiacque tra il vecchio ed il futuro sistema il 2010/11, come si evince dalla lettura delle lettere a) e b):
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e’ corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
Dunque il comma 1 dell’articolo 15 alle lettere a) e b) ascrive al vecchio sistema, quello disciplinato dal DM 22/05, tutti coloro che entro il 2010/11 avessero intrapreso un percorso atto ad accedere all’insegnamento secondo le regole vigenti. Esso fissa l’anno accademico entro il quale tale percorso deve essere stato intrapreso per beneficiare della tutela prevista dal comma 1, mentre non pone alcuna scadenza entro la quale esso deve essere concluso, e riconosce implicitamente il diritto a concludere il percorso intrapreso, onde non vanificare la tutela stessa.
Successivamente la nota n. 1065 del 29 aprile 2011 ha introdotto una scadenza scriteriata da applicare solo ed esclusivamente ai corsi singoli: saranno riconosciuti ai fini dell’insegnamento soltanto i corsi singoli con iscrizione entro il 2010/11. Viceversa, tale scadenza scadenza non si applica a coloro che nel 2010/11 siano risultati iscritti ad un corso di laurea previsto dal DM 22/05. Ad un’unica categoria di persone avviata su un unico percorso orientato all’insegnamento si applicano due trattamenti diversi.
Ne deriva che l’iscrizione ad un corso singolo per colmare un debito, generalmente di una manciata di crediti, nell’a.a. 2011/12 non sarà riconosciuta ai fini dell’insegnamento; mentre l’iscrizione al corso di laurea nel 2011/12 per acquisire non soltanto i requisiti, ma in questo caso addirittura lo stesso titolo di accesso all’insegnamento sarà riconosciuta.
Si configura una molteplicità di paradossi, nonché un’incongruenza intrinseca in seno alla normativa, in quanto la nota n. 1065 del 29 aprile 2011 vanifica la tutela riconosciuta dal comma 1 dell’articolo 15 del DM249.
In primo luogo, si deve rilevare che la malefica nota n. 1065 del 29 aprile 2011 ha introdotto una scadenza già decorsa nel momento in cui è stata introdotta. A questo riguardo, si deve considerare che le università pongono una duplice scadenza ai corsi singoli: una per l’iscrizione ed un’altra per sostenere il relativo esame. Era, dunque, pressoché impossibile rispettare la scadenza.
Occorre altresì considerare che la scadenza, introdotta a tradimento, ha sorpreso una parte degli aspiranti, in difetto di una manciata di CFU, mentre non si trovavano nella condizione legale di iscriversi ad un corso singolo, dato il divieto di contemporanea iscrizione.
In secondo luogo, si deve rilevare che la nota n.1065 del 29 aprile 2011 sconfessa la lettera e lo spirito del comma 1 dell’articolo 15, vanificandolo in quanto letteralmente impedisce agli aventi diritto di concludere il percorso intrapreso.
A questo riguardo val la pena di definire il concetto di “percorso” così come si configura nel vecchio sistema disciplinato dal DM 22/05 o dal DM 39/98. Esso consiste essenzialmente dei seguenti due segmenti: il titolo, che è una delle lauree previste; determinati requisiti, ovvero CFU in certi determinati SSD o esami. Questo secondo segmento, rappresentato dai requisiti, è soddisfatto sia all’interno di un corso di laurea sia mediante corsi singoli: le due modalità sono perfettamente equivalenti, legali e riconosciute dalla normativa. Si deve ribadire l’unicità del percorso atto a condurre all’insegnamento. Peraltro chi conosce il mondo universitario italiano riesce ad intendere la necessità dei corsi singoli, senza fare processi alle intenzioni che lasciano il tempo che trovano. Una volta andata a regime la riforma il problema sarà superato.
Ora, la nota n. 1065 del 29 aprile 2011 inspiegabilmente e ingiustificabilmente introduce una differenziazione tra le due equivalenti modalità di acquisizione dei requisiti, fissando una scadenza, che ha l’aggravante di essere impossibile per le motivazioni sopra esposte, solo ed esclusivamente per i corsi singoli.
Ne discende la conseguenza paradossale che, tra gli aspiranti individuati dal comma 1, coloro che hanno già conseguito il titolo e sono in debito soltanto di una manciata di CFU – e sono dunque ad uno stadio più avanzato sulla via che conduce all’insegnamento – si vedono negare il diritto a completare il percorso; mentre coloro che si iscrivono al corso di laurea nel 2011/12, e oltre non essendo ancora stata fissata una scadenza, pur essendo in debito non soltanto di requisiti ma addirittura del titolo di accesso all’insegnamento – sono dunque in uno stadio più arretrato sulla via che conduce all’insegnamento – potranno acquisire requisiti e titolo con un’iscrizione nel 2011/12 e oltre. Si tratta di un enorme paradosso.
La casistica degli esclusi dalla nota n. 1065 del 29 aprile, certamente spuria, è quanto mai varia.
Preme in particolare richiamare l’attenzione sulla condizione di quanti nell’a.a. 2010/11 si sono iscritti ad uno dei corsi di laurea previsti dal DM 22/05 (essi ricadono dunque inequivocabilmente sotto la lettera b)), per laurearsi nel medesimo anno. Gli iscritti nel 2010/11 ad un corso di laurea previsto dal DM 22/05 laureatisi o laureandi nel medesimo anno, legittimamente e razionalmente sulla base della normativa vigente, avevano programmato di colmare il loro debito con l’iscrizione ad un corso singolo nel 2011/12, ma sono stati stroncati dalla famigerata nota. Costoro per motivi inspiegabili si vedono negare il diritto a colmare il loro debito con l’iscrizione ad un corso singolo nel 2011/12. Gli iscritti nel 2010/11 o si sono laureati nel medesimo anno e completeranno il loro percorso iscrivendosi ad un corso singolo nel 2011/12 o concluderanno il loro percorso nel 2011/12 iscrivendosi al corso di laurea nel 2011/12. Pertanto la nota 1065 è infondata sulla base del DM 249: o tutti gli iscritti nel 2010/11 possono completare il percorso con un’iscrizione nel 2011/12 o nessuno di loro può completare il percorso con un’iscrizione nel 2011/12. Sorvoliamo su come è stata concepita (o non concepita) la fase di transizione, per quali motivi e con quali effetti. Si rende conto il MIUR che a causa del suo arbitrio arrogante laureati e laureandi del 2010/11 hanno appena conseguito o sono in procinto di conseguire un titolo che è carta straccia?
Ci è capitato di leggere l’esortazione di un consigliere ministeriale a rinviare la laurea.
Due considerazioni in merito:
1) fino ad oggi nessun ministero aveva mai incoraggiato la pratica deprecabile di rinviare la tesi per adeguarsi ad una sua scadenza scriteriata. Prima d’ora nessun ministero era stato tanto spregiudicato da fissare una scadenza scriteriata e ingiustificabile, pretendendo che l’universo mondo poi vi ci si adeguasse. E’ logico che si debba fissare una scadenza, ma questa DEVE essere ragionevole;
2) vi sono casi in cui non è possibile accondiscendere alla comunque deplorevole prassi incoraggiata dal ministero: relatore pensionando; accade che il regolamento della facoltà non preveda la possibiltà di sostenere esami fuori piano o ponga dei limiti, ecc. ecc.
Chi conosce la realtà universitaria italiana riesce ad intendere la necessità dei corsi singoli senza fare processi alle intenzioni che lasciano il tempo che trovano.
Il ministero ha l’ardire di orientare bislaureati, “rei” di aver seguito le regole vigenti, verso l’immatricolazione alla terza laurea. L’indicazione ministeriale è sconcertante e, in quanto tale, non meritevole di considerazione. Ma rileviamo anche che, per colmo di paradosso, i corsi di laurea per l’insegnamento nella secondaria di secondo grado non sono neppure state concepiti. Le terze lauree sono fuori dal mondo, e questa loro valutazione è sufficiente ad accantonarle; che poi non esistano neppure completa il quadro. Il ministro, che non si lascia sfuggire occasione per ribadire l’opportunità o la necessità di abbreviare i percorsi di laurea, vuole costringere bislaureati ad immatricolarsi per la terza volta a corsi di laurea, che in gran parte neppure esistono e che comporterebbero costi individuali e sociali non sostenibili, invece di riconoscere il loro sacrosanto diritto a concludere il percorso intrapreso con l’iscrizione ad un corso singolo nel 2011/12?
Tutto ciò premesso, ci auguriamo che si intenda finalmente l’assoluta urgenza di un intervento che sciolga l’angoscia che attanaglia gli aspiranti insegnanti discriminati.
Le scadenze per l’iscrizione ai corsi singoli del 2011/12 incombono, rischiamo di perdere un altro treno a causa dell’incapacità ministeriale. Ogni giorno che passa è un giorno perso per chi, preoccupato del proprio futuro professionale, vorrebbe dedicarsi a questioni sostanziali, invece di inseguire le follie ministeriali. Precisiamo, altresì, che i candidati che devono colmare un debito, sono, naturalmente, interessati alle edizioni del TFA successive alla prima; pertanto la soluzione, urgente, del nodo critico qui rilevato non può essere subordinata alle tempistiche che riguardano le procedure di attivazione della prima edizione del TFA, da cui è perfettamente indipendente.
Riteniamo che dal punto di vista procedurale si possa facilmente sciogliere un nodo che non si sarebbe mai dovuto intrecciare: un’altra nota ministeriale, ad integrazione della precedente, potrebbe oggi stesso risolvere il problema. Comunque all’interno del ministero vi sono funzionari profumatamente retribuiti per risolvere immediatamente una questione che non avrebbero dovuto configurare: tocca a loro individuare la via procedurale, e dovranno trovarla immediatamente, senza tergiversare oltre. Il ministero non ci faccia perdere altro tempo con le sue astruse pastoie.
Il ministero ha sbagliato, il ministero deve rimediare: non gli permetteremo di scaricare su di noi il peso di un errore macroscopico che letteralmente ci rovinerebbe.
Gli aspiranti insegnanti esclusi e stroncati dalla nota n. 1065 del 29 aprile 2011
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