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Le dinamiche culturali del XX secolo, alle quali il legislatore si è ispirato nel 1974, non sono riuscite a incrinare l’apparato organizzativo scolastico, tuttora ancorato all’obsoleto modello gerarchico – lineare.
La resistenza al cambiamento si basa sulla negazione della validità della teoria generale dei sistemi e della relativa strategia progettuale, nota come approccio top-down. Questa muove dal generale verso il particolare. Inizia con la rigorosa specificazione delle finalità, continua con l’identificazione e l’elaborazione degli obiettivi formulati sotto forma di risultati attesi, procede con l’individuazione dell’albero dei sottoproblemi che, se elementari, producono risultati. Questi danno origine alla retroazione (feed-back) che, per ogni scomposizione effettuata, consente di capitalizzare le informazioni contenute nello scostamento tra attese e risultati.
Il pensiero sistemico tratta i problemi globalmente, non ne isola le singole parti, come avviene a scuola dove regna il modello universitario: un errore che la legge 12/2020, inascoltata, avrebbe voluto correggere.
Tre accadimenti mostrano come la parcellizzazione degli insegnamenti, tipica del mondo accademico, infarcisca la scuola e ne impedisca l’adeguamento al progredire scientifico.
- Nella presentazione alla Camera dei Deputati del DDL 953/2008, che costituisce l’incipit della legge 107/2015, si dice: “La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l’affievolirsi della loro partecipazione”; perciò è necessaria “la piena valorizzazione dell’autonomia professionale dei docenti e dei dirigenti …”. L’equifinalità degli insegnamenti non è stata e non è percepita.
- L’istituzione delle figure del docente tutor e del docente orientatore, disposte dal MIM con decreto 328/22, non è funzionale al trattamento di un problema di grandi dimensioni, come quello formativo/educativo: un problema complesso è stato banalizzato.
- Nelle convocazioni degli organi di governo della scuola è stato sistematicamente omesso l’inserimento degli oggetti portanti il loro mandato costitutivo, da cui l’irrilevanza della collegialità e il rigetto della visione sistemica. Un esempio può essere opportuno: quanti Collegi dei docenti hanno “Valutato l’azione didattica per verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi programmati?”.
Un modello organizzativo conforme alla legge è in rete: “Un approccio scientifico alla riforma della scuola”.