Van Gogh
27 Gennaio 2019Cause del doping
27 Gennaio 2019e l’adempimento di un dovere
parere di diritto penale di Cristina Coppi
Traccia
Caio cancelliere del tribunale addetto alla custodia dei corpi di reato sequestrati decide di consegnare alcuni gioielli a Sempronio dietro il versamento di una considerevole somma di denaro.
Per condurre in porto l’operazione delittuosa Caio ordina a Tizio, coadiutore di cancelleria di recarsi fuori dai locali interessati alla custodia dei preziosi per svolgere altre incombenze. Tizio esegue l’ordine e si allontana. In quel momento sopraggiunge Sempronio che prende in consegna i gioielli. Tizio al suo rientro si accorge dell’accaduto ma tace. La scomparsa dei preziosi viene in un primo momento attribuita ad un furto ma a seguito di una operazione di polizia Sempronio viene arrestato e confessa l’accaduto nei termini sopra descritti. A seguito di intercettazioni telefoniche si prova altresì che Tizio era consapevole dell’accaduto e aveva omesso di fare doverosa denuncia. A tizio il P.M. Addebita in concorso con Caio e Sempronio il delitto di peculato per essersi appropriato dei gioielli ai fini della custodia giudiziaria, il delitto di abuso d’ufficio per aver conseguito il profitto delittuoso anche tramite l’ordine di servizio dato da caio a Tizio delitto di abuso d’ufficio in concorso con Caio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio premessi brevi cenni sulla normativa e sugli istituti rilevanti ne delinei la situazione giuridica.
Svolgimento
Dall’esame della traccia vengono in considerazione due ipotesi delittuose appartenenti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
L’oggetto giuridico tutelato da tali fattispecie penali è il buon andamento dell’azione della P.a. , la sua imparzialità nel rispetto dell’art. 97 Cost.
Ciò significa che nell’esercizio delle sue funzioni la p.a. Deve garantire il regolare svolgimento delle attività che la riguardano ed essere nel contempo equidistante rispetto alle parti private con cui può venire in contatto.
Innanzitutto occorre delineare la figura di publico ufficiale cioè del soggetto che per legge è legittimato ad esercitare la funzione pubblica.
Ai sensi dell’art. 357 c.p. Il pubblico ufficiale è chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Occorre segnalare che la riforma operata con legge 86/1990 fonda tale qualifica sulla funzione esercitata dal soggetto e non più sul rapporto di pubblico impiego che lo lega alla p.a. ( Cass. 5086/1991- 25509/2003).
La giurisprudenza di legittimità ha sancito che il delitto di peculato ( art. 314 c.p.) si realizza anche quando, come nel nostro caso, l’appropriazione riguarda beni che sono stati sequestrati in quanto appartenenti alla p.a.. in forza di un atto esecutivo ( Cass. 3018/1996 ).
E’ consequenziale affermare che si tratta di un delitto proprio dal momento che l’appropriazione del denaro e dei beni può avvenire solo da parte di chi ricopre ed esercita funzioni pubbliche:il soggetto pubblico ufficiale si appropria dei beni di cui ha il possesso per ragioni di servizio pubblico.
Di conseguenza tale bene viene ad essere estromesso dal patrimonio dell’aventi diritto con incremento del patrimonio del soggetto agente. Quest’ultimo in quanto pubblico ufficiale cessa di possedere per contro altri e possiede, dopo la sottrazione, per contro proprio ( Cass. 2001/381 ).
la sentenza appena citata è da segnalare anche per un ulteriore risvolto che attiene alla distinzione tra il delitto di peculato e il delitto di abuso d’ufficio.
L’art. 323 c.p. Disciplina la fattispecie del pubblico ufficiale che al fine di ottenere per se o per altri un profitto o un vantaggio patrimoniale durante lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche viola le norme di legge o di regolamento oppure omette di astenersi in una situazione di conflitto d’interessi.
La condotta in questo caso si sostanzia nella distrazione del bene pubblico a favore del soggetto agente: rileva l’indebito uso del bene e non la sua perdita o lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto.
La traccia ci dice che che Caio ha compiuto la condotta con l’aiuto di Tizio, coadiutore di cancelleria che al momento dell’azione svolgeva un lavoro di catologazione.
Pare a questo punto venire in considerazione la fattispecie penale del concorso di persone nel reato.
Il delitto di per se viene compiuto da una sola persona ma è possibile che la sua realizzazione sia il frutto dell’azione di più individuui. Si parla allora di concorso eventuale nel reato anche se il nostro codice penale prevede delle fattispecie di reato che possono esssere realizzate solo attraverso la cooperazione di più persone ( concorso necessario ).
la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’unitarietà del reato significa ricomprendere tutti gli atti dei partecipanti al medesimo disegno criminoso. Ciò dal punto di vista oggettivo e da quello soggettivo in quanto tutti i partecipanti devono essere consapevoli dei singoli atti collegati all’evento dannoso (Cass. 1696/1983).
Il concorso nel reato non postula un accordo preventivo tra i concorrenti in quanto è sufficiente anche un accordo occasionale. E’ sufficiente che l’attività del singolo sia tale da inserirsi con efficacia causale nella produzione dell’evento così da integrare l’attività di tutti i partecipi ( cass. 1987/472- 1995/9490 ).
Secondo il nostro codice penale anche la persona non imputabile o non punibile può essere sottoposta alle norme sul concorso nel reato. L’imputabilità è sinonimo di attribuzione del fatto di reato al suo autore che deve avere la consapevolezza del disvalore della condotta che intende attuare.
Perciò ai sensi dell’art. 112 ultimo comma c.p. Le circostante aggravanti si applicano anche se uno dei compartecipi è non imputabile o non punibile mentre per l’art. 119 c.p. Si usa distinguere l’operatività delle circostanze che escludono la pena in base alla loro funzione. Se sono di tipo oggettivo allora rigurdano tutti i compartecipi del reato: costoro andranno esenti da pena. Se sono di tipo soggettivo operano solo verso i soggetti a cui si riferiscono.
Premesso ciò al cliente Tizio vengono contestati dal p.m. Le due ipotesi di reato sopra delineate, delitto di peculato e abuso di ufficio in concorso con Caio e Sempronio.
Ora nel delitto di peculato la condotta si realizza con l’appropriazione del bene o del denaro mentre nel delitto di abuso d’ufficio la condotta di esplica nell’inosservanza di leggi o regolamenti che il pubblico ufficiale deve osservare per ragioni di servizio.
Tizio non ha compiuto nulla di tutto ciò.
Lo stesso dicasi per l’ipotesi di concorso nei predetti reati. La disciplina del concorso ( art. 110 c.p. ) si fonda sulla sussistenza di alcuni elementi che vanno dalla pluralità dei soggetti coinvolti nell’azione, alla condotta criminosa, al comune elemento soggettivo fino al contributo dato da ogni partecipante.
In particolare la partecipazione del soggetto dev’essere valutata secondo un giudizio ex post nel senso di verificare la reale consistenza di un suo contributo alla realizzazione del delitto.
Il concorso infatti può essere morale o materiale. Nel primo senso il soggetto partecipante pone in essere un comportamento volto a rafforzare il proposito criminoso già presente nel soggetto autore.
Il concorso materiale invece si verifica quando il partecipe apporta un contributo fisico ( es. Il palo in una rapina).
Tizio non ha tenuto nessuna di queste due condotte.
Ha ricevuto l’ordine da Caio di lasciare il lavoro che stava svolgendo e recarsi fuori dai locali ove si conservavano i gioielli.
Possiamo dire che ha adempiuto ad un dovere impartito da un superiore.
L’adempimento del dovere ( art. 51 c.p. ) è una scriminante prevista dal codice penale. Il fatto compiuto ha valenza penale ma non si applica la pena prevista dal momento che interviene una situazione eccezionale che fa venir meno l’antigiuridicità del fatto.
Così l’ordine impartito da un superiore deve essere eseguito dal suo subordinato ma ciò non ha valenza illimitata nel senso che quando tale ordine risulti manifestamente illecito il subordinato deve astenersi dal porlo in essere.
Ma anche in questo caso Tizio ha obbedito all’ordine di lasciare la stanza ove stava lavorando. Piuttosto egli ha taciuto,una volta rientrato nei locali, circa la scomparsa dei gioielli ad opera di caio.
Quindi al cliente Tizio, per le ragioni su esposte, non gli si può attribuire il delitto di peculato e di abuso d’ufficio in concorso con Caio e Sempronio e nemmeno è attuabile la scriminante ex art. 51 c.p.
Unicamente ha omesso di denunciare un fatto penalmente rilevante verificatosi durante l’esercizio delle sue funzioni pubbliche.