Roberto Vecchioni e il potere dei sogni
27 Gennaio 2019Commedia da salotto
27 Gennaio 2019Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell’Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Disciplina).
– 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al
principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che
comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In
tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del
comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di
atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi
dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente
commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.”.
Art. 2.
Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Impugnazioni).
– 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso,
da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno
alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide
nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente
designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un
rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori,
ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti
e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e
presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente
sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta
giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità
più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori
all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un
funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.”.
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, è inserito il seguente:
“Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).
– 1. Contestualmente
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione
nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,
ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le
opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007