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La fruizione dei permessi brevi da parte del personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e da disposizioni specifiche del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018. I permessi brevi sono concessi per soddisfare esigenze personali e familiari del lavoratore, e devono essere richiesti nel rispetto delle regole definite per garantire la continuità e la funzionalità del servizio scolastico.
1. Quadro normativo di riferimento
La disciplina dei permessi brevi per il personale della scuola è contenuta in particolare nell’art. 16 del CCNL Comparto Scuola 2007, che rimane in vigore per il settore Istruzione, e si applica sia al personale docente sia al personale ATA. In generale, le modalità di concessione dei permessi brevi mirano a consentire al personale di assentarsi per brevi periodi, garantendo comunque la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.
2. Permessi brevi per il personale a tempo indeterminato e determinato
I permessi brevi sono consentiti sia per il personale assunto a tempo indeterminato sia per quello assunto a tempo determinato, con alcuni vincoli specifici:
- Durata massima: il permesso breve può essere concesso per una durata massima pari alla metà dell’orario giornaliero di servizio.
- Personale docente: per il personale docente, la durata massima del permesso breve non può superare le ore di insegnamento previste per la singola giornata. Ad esempio, se l’orario di servizio prevede 4 ore di lezione in un giorno, il permesso breve non può eccedere le 2 ore.
- Personale ATA: per il personale ATA, il permesso breve non può superare la metà dell’orario giornaliero di lavoro assegnato per quella giornata. Ad esempio, per un collaboratore scolastico con un orario di lavoro di 6 ore al giorno, il permesso non può superare le 3 ore.
3. Condizioni per la fruizione dei permessi brevi
Per la fruizione dei permessi brevi, il personale è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:
- Richiesta preventiva: la richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con un congruo anticipo, salvo casi di emergenza, per consentire alla scuola di organizzare la sostituzione e garantire la continuità del servizio.
- Motivazione della richiesta: anche se non sempre è richiesta una motivazione dettagliata, è opportuno che il dipendente specifichi l’esigenza del permesso.
- Recupero delle ore: il personale è tenuto a recuperare le ore di permesso entro i due mesi successivi alla fruizione. Il recupero deve essere concordato con il Dirigente Scolastico o con il DSGA per il personale ATA e deve essere compatibile con l’organizzazione scolastica. Qualora il dipendente non possa effettuare il recupero, sarà soggetto a una trattenuta proporzionale in busta paga.
4. Permessi brevi e differenze tra personale a tempo indeterminato e determinato
In generale, il diritto ai permessi brevi è concesso a tutto il personale, indipendentemente dalla natura del contratto (a tempo determinato o indeterminato). Tuttavia, vi sono alcune differenze nella procedura di richiesta e nelle modalità di recupero delle ore:
- Personale a tempo determinato: per il personale a tempo determinato, è necessario che il recupero delle ore avvenga entro il termine del contratto di lavoro. Questo implica una pianificazione accurata dei permessi, in quanto non è possibile recuperare le ore una volta scaduto il contratto.
- Personale a tempo indeterminato: per il personale con contratto a tempo indeterminato, il recupero delle ore può avvenire nell’arco dei due mesi successivi alla fruizione del permesso, consentendo una maggiore flessibilità.
5. Responsabilità del Dirigente Scolastico nella gestione dei permessi brevi
Il Dirigente Scolastico (DS) è responsabile della concessione dei permessi brevi e della gestione delle risorse umane per garantire la continuità didattica e amministrativa. Le sue azioni includono:
- Valutazione della richiesta: il DS valuta la compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative della scuola e con la necessità di garantire la regolare prosecuzione delle attività.
- Pianificazione delle sostituzioni: nel caso di assenze prolungate, il DS organizza, ove possibile, la sostituzione del personale assente per evitare interruzioni del servizio.
- Verifica del recupero delle ore: il DS, in collaborazione con il DSGA per il personale ATA, deve vigilare affinché il personale recuperi le ore di permesso entro i tempi stabiliti o, in alternativa, applicare le trattenute previste.
Conclusione
La gestione dei permessi brevi richiede una stretta osservanza della normativa contrattuale e un’attenta organizzazione da parte del Dirigente Scolastico, al fine di assicurare che le esigenze personali del personale siano rispettate senza compromettere l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. La normativa del CCNL e le responsabilità dirigenziali permettono di bilanciare il diritto del personale ai permessi con il dovere dell’istituzione di garantire continuità e qualità del servizio.
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio