Terza lezione
27 Gennaio 2019FACTORING AND FORFAITING
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Decreto Legge 299/1994 (conv. in L. 451/94); Decreto Legge 510/1996 (conv. in L. 608/96); Decreto Legge 4/1998 (conv. in L. 52/98); Legge 488/1999, art. 63; Legge 144/1999, art. 66; Legge Regione Sicilia 30/1997, art. 19; Legge Regione Sicilia 4/1999, art. 11 |
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Vigenza dal: |
1994 |
fino al: |
2000 |
Ambito territoriale: |
Intero territorio nazionale |
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Descrizione: |
Hanno lo scopo di migliorare la formazione e di facilitare l’inserimento professionale dei giovani nelle aree del mezzogiorno e nelle altre aree depresse. I progetti sono realizzati dal Ministero del lavoro d’intesa con le regioni interessate e prevedono periodi di formazione e di esperienze lavorative presso le imprese. Al termine il datore di lavoro può assumere il giovane con Contratto di Formazione Lavoro. La partecipazione dei giovani ai progetti non può essere superiore alle 80 ore mensili (100 ore in Sicilia) per un periodo massimo di 12 mesi (lart. 63, c. 1 della legge n. 488/1999, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali stabilito dalla legge 451/1994, i Piani possano prevedere che lo svolgimento delle relative attività, nel rispetto del limite dell’orario contrattuale nazionale e/o aziendale, possa articolarsi in un periodo non superiore a sei mesi). Lutilizzazione dei giovani nei progetti non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Particolarmente importante la novità introdotta dalla L. 52/98, che incentiva la mobilità interregionale dei lavoratori coinvolti prevedendo la corresponsione di una indennità aggiuntiva per i giovani che accettano di trasferirsi (cd. piani di gemellaggio). L’operatività è stata prorogata a tutto il 2000 dallart. 66 della L. 144/99. |
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Incentivi: |
Ai giovani è corrisposto un sussidio pari a Lit. 7.500 per ogni ora di lavoro (8.000 in Sicilia). La metà del costo dell’indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l’esperienza lavorativa. |
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Durata massima: |
12 mesi; a decorrere dal 1 gennaio 2000 la durata massima è ridotta a 6 mesi. |
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Istituzione responsabile: |
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) |
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Fonte del Finanziamento: |
Fondo per lOccupazione |
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Soggetti interessati: |
Giovani tra i 19 e i 32 anni (35 anni per gli iscritti al collocamento da oltre 24 mesi) |
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