Educare al desiderio – di Luigi Gaudio
13 Maggio 2011Esito del sondaggio “Chi dovrà valutare i docenti?” di Atuttascuola
15 Maggio 2011Il dibattito e le resistenze che si sono frapposte all’accertamento delle competenze, curato dell’Invalsi, hanno consentito di rilevare la distanza dei punti di vista dei soggetti in campo, divario originato della confusione che regna nell’amministrazione della scuola.
In questo scritto si prospettano alcuni interventi volti a superare la parcellizzazione del gestione e, di conseguenza, a portare a unità il servizio scolastico.
Responsabilità ministeriali L’invalsi è un organismo consultivo del MIUR non connesso direttamente con i singoli istituti scolastici. Ne consegue che le sue verifiche, finalizzate al “progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione” , dovrebbero essere precedute da una comunicazione ministeriale che fornisce alle scuole, vincolandole, l’insieme delle competenze entro cui il valutatore selezionerà quelle da monitorate. Se le indicazioni nazionali del maggio 2010 fossero state concepite in tale ottica, non sarebbero emerse le incomprensioni e i contrasti oggi in scena [CFR in rete – “La riforma delle superiori: un buco nell’acqua” ].
Situazione a regime La comunicazione Miur .. istituti scolastici, trasmessa per conoscenza all’Invalsi, ricalca, ampliandolo, il contenuto del modello per la certificazione delle competenze [DM 9/2010], ovvero, è strutturata in conformità al profilo professionale e al programma di informatica del progetto ministeriale Mercurio: quale ricchezza informativa si ottiene grazie alla coincidenza dell’oggetto delle rilevazioni interne ed esterne!
E’ bene ricordare che il soggetto che interloquisce con il ministero è il Consiglio di Istituto [CFR in rete “Scuola: un criterio per giudicare l’attività del governo” ].
Responsabilità degli istituti scolastici Il Consiglio di Istituto, collocato al vertice dell’organigramma della scuola, “ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola” e, in particolare, ha il compito di definire i “criteri generali della programmazione educativa” [T.U. 297/94]. Riformulando: ricevute, elaborate e adottate le finalità formative ministeriali [competenze generali] l’organismo strategico individua una struttura organizzativa atta al loro conseguimento.
Il primo passo del processo risolutivo è obbligato: riguarda il collegio dei docenti il cui mandato prevede la “programmazione dell’attività educativa” . Si tratta di specificare le capacità sottese alle competenze generali indicate dal consiglio e di esprimerle in termini di obiettivi. Segue la formulazione d’ipotesi per il loro conseguimento [CFR Progetto ministeriale Mercurio – paragrafo Coordinamento didattico] e la misura degli scostamenti obiettivi.. risultati [DPR. 416/74 art. 4 lettera c].
La figura che segue illustra il risultato dell’analisi di una delle competenze generali che le scuole certificano alla fine dell’obbligo scolastico. Tali specificazioni costituiscono l’elemento qualificante del POF, da coniugare con la relativa strategia d’intervento.
Il consiglio di istituto deve prevedere le modalità, le forme per monitorare gli apprendimenti. Anche in questo caso la scelta sembra obbligata.: la costituzione d’una commissione, organismo consultivo del collegio, che periodicamente rileva lo stato d’avanzamento dei processi evolutivi degli studenti. I relativi esiti consentono la regolazione dell’attività educativa.
La progettazione dell’istruzione L’autonomia scolastica poggia su tre pilastri: la progettazione formativa, la progettazione educativa, la progettazione dell’istruzione [CFR, DPR 275/99 art 1 comma 2], I primi due sono stati tratteggiati: rimangono da esplicare le forme utili alla concretizzazione delle direttive del collegio.
Il campo del problema è quello disegnato dalla legge che subordina le conoscenze e le abilità alla promozione delle capacità, capacità rese visibili dalle competenze generali [Legge 53/2003 art. 2 comma 1 lettera a)]. La problematica implica sia un puntuale coordinamento di tutte attività didattiche, sia il riferimento ai gruppi di lavoro disciplinari per la messa a punto di idonei materiali per gestire le attività di classe.
Anche per questa esigenza è opportuno prevedere una commissione, alle dipendenze del collegio, che interloquisca con i consigli di classe e con i dipartimenti disciplinari.
Il flusso della sua attività potrebbe essere
a) Acquisisce i traguardi educativi e la strategia d’intervento;
b) Formula richieste ai dipartimenti disciplinari per ottenere l’elencazione delle competenze specifiche, definite in base alla scansione temporale e alla tipologia degli interventi deliberati dal collegio;
c) Controlla la coerenza e la sintonia delle elaborazioni dai dipartimenti. A tal fine saranno compilate delle tabelle sinottiche in cui, per ogni capacità, si affiancheranno, comparandole, le competenze specifiche di tutte le discipline;
d) Restituisce ai dipartimenti le tabelle sinottiche validate e, contestualmente, chiede la messa a punto di “occasioni d’apprendimento” per promuovere le competenze specifiche previste; materiale didattico corredato con una prova che, alla fine percorso, ne controlli l’efficacia;
e) Interagisce con i consigli di classe per rimuovere eventuali intoppi.
La situazione prospettata è del tutto analoga a quella ospedaliera in cui i medici, che non agiscono isolatamente, definiscono collegialmente i protocolli da seguire.
Corollario finale Le prove di fine percorso che completano le “occasioni di apprendimento” predisposte dai dipartimenti disciplinari, sono la via d’accesso della normalizzazione dell’anomalia che ammorba le scuole: la coincidenza della figura del controllore con quella del controllato. Tali accertamenti, infatti, consentono di separare e di distinguere la valutazione formativa da quella sommativa: la prima ha la funzione di guidare, confermare e riorientare lo studente, la seconda ha finalità amministrative. Al singolo docente competerà la sola valutazione formativa. La valutazione sommativa avverrà ad opera dei dipartimenti disciplinari la cui composizione, in questo caso, potrebbe essere dilatata. Il consiglio di classe disporrà di una base di conoscenza allargata per le operazioni di scrutinio.
Da rilevare che il mandato che la legge ha affidato al consiglio di istituto contiene quanto serve per indirizzare la scuola nella direzione indicata, riconducendola nel solco tracciato dalle scienze dell’organizzazione.