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27 Gennaio 2019Incontro con Andrea G. Pinketts
27 Gennaio 2019Punti forti della legge di riforma della scuola
Tiene conto della nuova Costituzione |
La legge assegna allo Stato le materie previste dalla nuova Costituzione, a garanzia della unitarietà del sistema di istruzione e dell’omogeneità delle prestazioni del servizio su tutto il territorio nazionale. Si tratta, come scritto nel titolo della legge, della definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”. La proposta di riforma, in coerenza con le nuove responsabilità affidate allo Stato, si preoccupa di definire i livelli essenziali che devono possedere i titoli di studio per essere riconosciuti e quindi spendibili su tutto il territorio nazionale ed in ambito europeo. |
Mette tutto “a sistema”: una riforma organica |
Mette ordine nella selva delle normativa attuale che era stata accatastata dai precedenti governi (obbligo scolastico, obbligo formativo, formazione professionale, autonomia): ogni cittadino potrà avere una visione più chiara di quello che può offrire la scuola. Nel quadro istituzionale delineato dalle modifiche costituzionali, si definisce anche con certezza e chiarezza chi fa che cosa” in relazione ad un quadro complessivo unitario. La fase di attuazione della riforma necessita di uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in particolare la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali. |
Nuovo concetto: diritto-dovere” a formarsi per almeno 12 anni |
Come detto sopra, attualmente convivono” nel nostro sistema differenti tipologie di obbligo, ciascuna con una propria legislazione di riferimento. La riforma supera la divisione, non più attuale, tra obbligo scolastico e obbligo formativo, riassumendo entrambi nel concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, o comunque sino al raggiungimento di una qualifica. L’obbiettivo dichiarato è quello di evitare che un giovane possa inserirsi nella società e nel sistema produttivo senza almeno un titolo di studio conseguito nel secondo ciclo entro il diciottesimo anno di età. |
I valori a fondamento della Riforma |
Nelle finalità indicate dalla legge 30 di Berlinguer risultavano del tutto assenti alcuni aspetti educativi molto importanti: per esempio, nella scuola dell’infanzia, lo sviluppo psico-motorio e le potenzialità di relazione; nel primo ciclo la valorizzazione della tradizione culturale insieme all’evoluzione sociale culturale e scientifica della realtà contemporanea; nel secondo ciclo l’attenzione costante alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire e la riflessione critica su di essi in qualsiasi percorso superiore di pari dignità culturale, sia esso di istruzione o di formazione. In proposito, sull’istruzione e formazione professionale la legge 30 si limitava a rimandare alla legge 144-1999 (obbligo formativo a 18 anni), pur avendo parlato all’inizio della legge 30 di sistema educativo di istruzione e formazione”. La riforma, inoltre, pone come uno dei principi fondamentali la promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita” (art. 2 co. 1 a), superando la concezione restrittiva e residuale di educazione degli adulti”, così come concepita nella legge 30 (come per l’obbligo formativo, rimandava soltanto alla legge 144-1999). Anche in questo modo viene superata la suddivisione settoriale tra vari segmenti dell’istruzione e della formazione, riportandoli tutti all’interno di un sistema di valori unitario circa il diritto all’apprendimento in tutte le fasi della vita. |
Articolazione in 2 cicli: primo e secondo |
Il primo ciclo è stato strutturato in modo tale da, pur preservando le riconosciute specificità dei 2 ordini di scuole, introdurre una maggior continuità su tutti gli 8 anni, soprattutto nella fase di passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado. In questo senso viene abolito l’esame in 5^ elementare e viene previsto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. In questo quadro unitario, la scuola primaria si caratterizza per uno sviluppo progressivo della disciplinarietà (nei primi anni è previsto un maestro prevalente, mentre negli ultimi anni si svilupperà un approccio di continuità alla scuola secondaria di primo grado). La scuola secondaria di primo grado, successivamente, sistematizzerà l’approccio disciplinare e svilupperà modelli di orientamento per il secondo ciclo. Il secondo ciclo è articolato in 2 grandi percorsi (sistema dei licei e istruzione-formazione professionale) e si raccorda con l’università, la Formazione Tecnica Superiore, il sistema produttivo e il mondo del lavoro. |
Innalzamento dell’istruzione e della formazione professionale al rango di percorso alternativo a quello dei licei |
E’ la gamba mancante del sistema scolastico italiano. Con l’avvio di questo “canale” tecnico professionale (per cui sono previsti ingenti finanziamenti) l’Italia entra in Europa anche con la scuola. La mancanza di una valida alternativa ai percorsi liceali ha privato gran parte dei giovani di opportunità formative corrispondenti alle loro inclinazioni. 2 conseguenze: la dequalificazione degli stessi studi liceali e il mancato sviluppo di percorsi di formazione alle professioni, sempre più simili ai licei. Il sistema prospettato da questa legge ha lambizione di garantire a tutti eguali opportunità di accedere ai livelli più alti di formazione secondo le proprie capacità, attitudini e aspirazioni. Infatti, oltre all’acquisizione di qualifiche professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, tale percorso si sviluppa da un lato nella Formazione Tecnica Superiore e dall’altro nell’Università, previa frequenza di un quinto anno integrativo e relativo esame di Stato. |
Il sistema dei licei |
Vengono confermati gli assi culturali tradizionali : liceo classico, scientifico, artistico. A fianco di questi sono istituiti i licei economico, tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze umane. Buona parte degli attuali Istituti Tecnici saranno ricompresi in questi nuovi licei. L’articolazione interna è tale che il quinto anno, oltre alla funzione conclusiva del percorso liceale, è orientabile verso le successive scelte di studio degli studenti (percorsi universitari e della Formazione Tecnica Superiore). |
Flessibilità dei passaggi tra licei e istruzione professionale |
Il sistema sarà articolato in più percorsi ma non obbliga mai a scelte irreversibili, grazie alla organizzazione da parte delle scuole di attività didattiche che rendono effettivo il diritto di passaggio tra gli indirizzi e i diversi percorsi. Sono così assicurati e assistiti i percorsi che consentono di passare tra gli indirizzi dei vari licei e tra questi e l’istruzione e la formazione professionale. |
Definizione di una nuova tipologia di apprendimento: l’alternanza scuola – lavoro |
Alternanza scuola-lavoro: va subito chiarito che non si tratta né dell’attuale apprendistato (che rientra totalmente nella materia contrattualizzata, costituendo rapporto di lavoro) né di un sotto-percorso” che si può intraprendere soltanto dal canale dell’istruzione e formazione professionale. Si tratta di una MODALITA di studio e, come tale, può essere scelta anche da chi frequenta il sistema dei licei. Non si tratta dunque di una rivisitazione dell’apprendistato (un contratto di lavoro che include un certo numero di ore annuali di apprendimento teorico), quanto della soluzione (peraltro già adottata con buoni risultati in altri Paesi europei) per consentire ai ragazzi di conoscere direttamente il mondo del lavoro, con la preoccupazione comunque che tali esperienze (stage) siano saldamente inserite all’interno del percorso formativo frequentato dal ragazzo e condotto dall’istituzione scolastica. |
Inglese, Internet, Impresa |
La modernizzazione del nostro sistema scolastico non avviene soltanto attraverso modifiche architettoniche”, ma anche nellaggiornamento di alcuni contenuti, che si affianchino a quelli tradizionali. In questo senso va considerata l’introduzione dello studio di una lingua comunitaria e l’alfabetizzazione in tecnologie informatiche sin dal primo anno della scuola primaria, lo studio di una seconda lingua comunitaria a partire dalla scuola secondaria di primo grado e la possibilità dell’alternanza scuola lavoro dal quindicesimo anno di età (v. sopra). |
Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti, esami di Stato |
La valutazione ai fini del passaggio ai periodi biennali successivi diventa, appunto, biennale. Ciò consente da un lato di adeguare i tempi della scuola ai tempi dell’apprendimento dei giovani su un ritmo che permetta loro di recuperare momentanee carenze in un lasso di tempo più ampio (il biennio). Dall’altro, di introdurre un sistema di valutazione più rigoroso e certo nel passaggio al biennio successivo; questo a tutto vantaggio della qualità della scuola e quindi a tutto vantaggio dei ragazzi stessi. Si reintroduce a pieno titolo la valutazione dei comportamenti. Questo modello è coerente altresì con l’autonomia e la responsabilità professionale dei docenti nella valutazione periodica degli apprendimenti. Sono previsti due esami di Stato, uno alla fine del primo ciclo (dopo la 3^ media) e uno alla fine dei licei. In entrambi saranno previste anche delle prove nazionali (predisposte dall’Istituto di Valutazione). |
Istituzione di un vero servizio nazionale di valutazione degli apprendimenti |
E’ prevista la ristrutturazione dell’attuale Istituto di valutazione (ex Cede) nel senso di un vero e proprio servizio che opera sistematicamente a livello nazionale nella valutazione degli apprendimenti degli allievi e della qualità dell’offerta formativa, fornendo così elementi di valutazione del sistema. Tale servizio non interferisce in alcun modo con la valutazione quotidiana degli apprendimenti e dei comportamenti da parte dei docenti; vuole anche essere uno strumento di supporto allauto-valutazione delle scuole. |
Formazione e carriera degli insegnanti |
Si mette ordine nell’attuale sistema di formazione iniziale degli insegnanti, garantendo a tutti (dalle maestre ai professori) un percorso universitario – dopo la laurea specialistica triennale – di preparazione specifica e un periodo lungo di tirocinio. Sempre in ambito universitario si prevede un sistema di formazione in servizio ai fini dello sviluppo di carriera. |
Certezza dei finanziamenti e piano pluriennale degli investimenti |
La pianificazione della spesa garantisce le risorse sufficienti alla realizzazione del progetto di riforma, secondo un piano pluriennale concordato con il Presidente del Consiglio di circa 19.000 miliardi. All’interno di questo piano pluriennale, le risorse verranno impegnate in abbinamento alle varie fasi di attuazione della riforma; per questo motivo si è ricorso alla legge delega. A differenza di quanto si sente dire in questi giorni, la scelta di questo strumento legislativo non costituisce sottrazione della riforma al dibattito parlamentare, tantè che il testo della delega riporta tra i principi vincolanti cui devono attenersi i successivi decreti legislativi tutte le caratteristiche del nuovo sistema educativo nazionale così come tradotte in bozza di articolato di legge ordinaria, come inizialmente ipotizzato. Non si tratta, dunque, di delega in bianco; anzi, proprio il senso di responsabilità nei confronti di materia così ampia e delicata ha indotto a prevedere l’emanazione di più decreti legislativi nel corso della progressiva attuazione delle riforma (già interamente delineata nel testo di delega) sia per stanziare in modo esatto le risorse necessarie alla realizzazione delle varie fasi della riforma sia per tarare” le successive fasi di attuazione in base alle indicazioni derivanti dall’avvio della riforma stessa. Insomma, una flessibilità attuativa indispensabile per portare a buon fine un processo di cambiamento così complesso e vasto, anche nel tempo. |
Gradualità del cambiamento e flessibilità nell’attuazione |
Non é una “rivoluzione”, ma un processo, che lascia il tempo agli insegnanti e ai genitori di imparare le novità. Tutti gli elementi del sistema sono disegnati in modo da poter essere eventualmente modificati in relazione ai risultati dell’applicazione. La garanzia che si cambierà quando necessario è il nuovo sistema di valutazione, che ha il compito di verificare i risultati degli studenti e la qualità del sistema. Non è quindi una riforma definitiva né una riforma “per sempre”, ma l’inizio di un processo. |
Abrogate le leggi dellUlivo |
Gli ultimi commi della Riforma provvedono ad abrogare definitivamente la legge di riordino dei cicli, la cui attuazione era stata sospesa a giugno scorso dal Governo. Altra normativa dellUlivo superata dalla riforma è la legge 9-1999, che prevedeva un ambiguo innalzamento dell’obbligo scolastico. Anche questa norma viene abrogata. |