Bullying e cyberbullying
12 Aprile 2013Cosa hanno prodotto i saggi sulla scuola? – di Luigi Gaudio
13 Aprile 2013Il referendum contro le scuole paritarie dell’infanzia, promosso a Bologna, certamente si farà, e le persone tutte saranno chiamate a valutare il problema della libertà di scelta formativa garantita dalla Costituzione alle famiglie.
Non è un paradosso: il referendum mina all’origine il diritto-dovere dei genitori e delle famiglie a scegliere, con responsabilità, tempi, fini e mezzi necessari alla educazione e formazione dei propri figli, il tutto in nome di una equivoca laicità che va a banalizzare colpevolmente e ideologicamente il significato dello stesso termine “parità” . Infatti la parità – ancora presunta e mai totalmente attuata – consiste nella maggiore facoltà di scelta. La laicità di un sistema – quale il nostro vuole essere – non si realizza con il livellamento di tutti: questo è statalismo. La laicità si realizza piuttosto nel pluralismo della proposta e quindi nella possibilità di scelta.
I principi su cui poggia la libertà scolastica, fissati dall’art. 33, sono collegati con altri principi portanti della Costituzione. Così la libertà di educazione, tutelata dall’art. 33, è uno dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dallo Stato, di cui si parla all’art. 2, quando afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” . Parimenti, un altro principio portante, al quale la libertà scolastica è collegata, è quello enunciato dall’art. 30: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli” . Così l’aiuto alle famiglie, di cui parla l’art. 31 – “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi” – si estende evidentemente all’esercizio del diritto-dovere che i genitori hanno nei confronti della educazione e della istruzione dei figli.
Dunque, il progetto della nostra Costituzione sulla libertà della scuola esclude ogni monopolio educativo dello Stato e garantisce il pluralismo scolastico in via di principio e sul piano della sua effettiva attuazione: sia assicurando piena libertà alle scuole non statali che chiedono la parità, sia prevedendo per gli alunni delle scuole non statali paritarie “un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” (art. 33, c.4). A questo punto, è evidente l’anomalia dell’inciso del “Senza oneri per lo Stato” – al quale erroneamente ricorrono i fautori del referendum – che risulta quanto meno anomalo e certamente superato.
Il vero nodo della parità scolastica non consiste tanto nel riconoscimento formale della libertà della scuola, quanto invece nel modo concreto di attuare questo riconoscimento: cioè nel finanziamento del diritto dei cittadini e delle famiglie alla libera educazione, nella forma più conforme ai propri principi e alle proprie convinzioni, principi che la Costituzione garantisce.
Va ricordato che l’educazione, la formazione, la cultura e la scuola si fondano, non sullo Stato, ma sulla libertà, e che il dovere dello Stato (e delle sue emanazioni periferiche) al sostegno economico del cittadino, nel perseguimento della sua formazione, nasce dal fatto di essere nato, e non dalla scuola scelta.
Da qui una somma di errori fatti dal professore nell’appello ai suoi colleghi.
Dimentica che le scuole paritarie – materna, primaria e secondaria di primo e secondo grado – sono considerate “pubbliche” da una legge dello Stato, la 62/2000. Tralascia il fatto che la centralità del diritto compete, non allo Stato, ma alla persona, che costituzionalmente deve essere rispettata nelle sue scelte. Non considera che in uno Stato veramente democratico il pluralismo culturale ed istituzionale ne fondano l’essenza. Evita di considerare che la libertà di educazione è norma che abilita persone e famiglie alla libera scelta del percorso culturale e formativo desiderato. Trascura che spesso, troppo spesso, è la scuola statale a divenire istituzione “ideologica” : la presunta sua neutralità è di per sé una ideologia.
Per quanto riguarda l’omologazione culturale e l’autoritarismo pedagogico delle scuole di CL (e sottinteso quelle cattoliche), inviterei il professore ad una conoscenza maggiore, e ciò a partire dal termine stesso di “educazione” , che ha valore in quanto proposta di un cammino educativo alla scelta dello studente che può assumerne o rifiutarne il percorso e gli esiti. Non è lo Stato ad essere abilitato a indicare i bisogni culturali delle singole persone e a decretarne le soluzioni di rimedio.
Infine – nodo fondamentale – l’equipollenza economica: perché io cittadino devo pagare la scuola a chi frequenta la scuola statale attraverso l’imposizione fiscale e se voglio scegliere una scuola diversamente gestita devo sostenere un onere aggiuntivo? Perché non devo poter scegliere liberamente gli insegnanti che concorrono alla formazione di mio figlio, e devo accettare l’imposizione statuale di insegnanti contrari alle mie convinzioni culturali, filosofiche e religiose? Non è una anticostituzionale discriminazione?
In quanto alla necessità di cospicui interventi finanziari a favore della scuola e della cultura, è ovvia l’insufficienza delle erogazioni, ma ciò deve essere fatto per tutte indistintamente le scuole facenti parte del “servizio nazionale di istruzione” .
Il buono scuola – regolato dalla Regione Lombardia e da altre regioni – entra di diritto nelle norme legislative che lo Stato ha promosso: in quest’ottica, lo Stato, nei riguardi della scuola paritaria è organo inadempiente, perché trascura l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Il “buono” non è altro che il riconoscimento a persone e famiglie del diritto/potere decisionale e di controllo. Certo: il finanziamento può essere fatto con altre modalità, ma non può essere negato.
Ecco che allora, prima di dire che la scuola pubblica paritaria non ha nulla a che fare con la scuola della Costituzione, varrebbe la pena che facesse un ripasso, e che colmasse il suo grave “debito” culturale. E ciò anche alla luce delle norme europee che regolano la materia e che ancora con l’ultima sentenza del 10 ottobre 2012 ha sancito il diritto di scelta scolastica di genitori e famiglie: quelle norme che obbligano gli stati aderenti al rispetto e alla completa attuazione. Ciò che nel nostro Paese ideologicamente viene ignorato.
Giancarlo Tettamanti
Socio Fondatore Agesc
in risposta ad un appello del prof. Morale, e ad una inchiesta di Vivalascuola
Non entro nel merito dell’articolo inchiesta pubblicato da “vivalascuola” : le risposte date a questa inchiesta sono sufficientemente chiare e denotano quanto l’inchiesta sia lontana dal vero sentire della gente. Mi soffermo solo sull’appello fatto ai colleghi dal prof. Morale, il quale, in un contesto di piena confusione culturale e linguistica, chiede di sottoscrivere sia il referendum bolognese, sia la petizione contro il buono-scuola lombardo.
Inizio questa riflessione a partire dal “referendum” teso a cancellare – laddove esistono – i finanziamenti pubblici alle scuole private, per poi concludere con una osservazione in ordine al buono-scuola.