Studia unamuniana
27 Gennaio 2019Agostino G. Carbognin
27 Gennaio 2019“Passa alla Camera l’emendamento salva-dirigenti” è un articolo di Gennaro Capodanno
Ci eravamo lasciati, rispetto alle travagliate vicende dell’ultimo corso-concorso per dirigenti scolastici, ai fatti che riguardavano la Sicilia, una regione nella quale in più occasioni, anche nel corso di una nota trasmissione televisiva, erano state messe in evidenza, da un gruppo di partecipanti, una serie di anomalie che, partendo dalla nomina della commissione esaminatrice, avevano poi portato a contestare, dati alla mano, le modalità con le quali si era proceduto alla correzione degli elaborati scritti, che, in alcuni casi, avevano prodotto risultati discutibili, attribuendo punteggi elevati a temi che contenevano errori ortografici, e con correzioni effettuate anche alla velocità di otto facciate in 120 secondi, in pratica 15 secondi a facciata. Dopo i ricorsi presentati da alcuni candidati con i quali si chiedeva: l’annullamento, previa sospensione, della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con Decreto dirigenziale del 22/11/2004, nonché di tutti gli atti del concorso , il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, chiamato a decidere in appello rispetto alla decisione del TAR della Sicilia, che aveva respinto il ricorso principale dichiarandolo inammissibile, aveva clamorosamente deciso invece di accogliere il ricorso, emettendo al riguardo ben due sentenze, notate ai numeri 477/09 e 478/09 e depositate in cancelleria il 25 maggio 2009. Nel dispositivo, esaminando i motivi del ricorso si legge che: Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341 motivando, più avanti: Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri . A conclusione si leggeva nella sentenza che: Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l’appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione . A questo punto non rimaneva che una ed una sola soluzione per dare seguito alla suddetta sentenza: annullare integralmente la procedura concorsuale, con tutte le conseguenze del caso. Ed ecco allora, dopo vari interventi sulla vicenda e mesi di pensamenti, che in questi giorni è arrivata la soluzione. In pratica una sorta di ciambella di salvataggio lanciata con un emendamento, approvato nella seduta n. 236 di mercoledì 21 ottobre 2009 dalla Camera dei deputati, nel corso della discussione del disegno di legge: conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010 (a.c. 2724-a). L’emendamento, indicato con il n. 1. 308 e presentato a firma dei deputati Fallica, Grimaldi, Terranova, Stagno D’Alcontres, Minardo, Misuraca, Garofalo, Gibiino, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Torrisi, Boccia, Pagano, Lo Monte, Di Biagio e Antonino Foti, recita testualmente: Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 4-septies. L’annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio. 4-octies. I candidati che conseguono l’idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-septies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011 . In altre parole, un concorso che in base alle indicazioni contenute nella sentenza dei magistrati siciliani, andava annullato è stato salvato con un emendamento che consente a quei candidati che avevano superato il concorso con le modalità, contestate, riconosciute in sentenza, di non subire alcuna conseguenza, visto che si afferma – principio giuridico molto discutibile – che l’annullamento delle procedure concorsuali non comporta effetti giuridici nei confronti di coloro che sono stati sin qui assunti, che resteranno dunque al loro posto nonostante che il concorso sia stato di fatto annullato con sentenza definitiva. Nello stesso emendamento poi si elargisce un contentino – e che contentino! – a coloro che hanno visto o vedranno accogliere il loro ricorso, consentendo il rinnovo delle procedure selettive con l’inserimento, laddove risultati idonei, nelle pertinenti graduatorie e la nomina a dirigente nell’anno scolastico 2010-2011. Così, con quest’ultimo atto, la procedura concorsuale si chiude nel peggiore dei modi , non solo con centinaia di vincitori in più rispetto ai posti messi originariamente a concorso, ma anche con candidati che non avrebbero mai dovuto superare le varie fasi concorsuali, come peraltro si legge nelle richiamate sentenze, ma che di fatto sono stati nominati dirigenti scolastici e tali rimarranno fino a quando lo vorranno, nonostante le determinazioni della giustizia amministrativa. Resta infine l’amarezza di coloro che hanno avuto il solo torto di rispettare le procedure concorsuali e di non investire danaro e tempo in ricorsi che si sono rivelati premianti, non per il contenuto delle sentenze, bensì perché hanno consentito lo stravolgimento in itinere delle procedure concorsuali. In definitiva, ripercorrendo la lunga storia di questo concorso, bandito cinque anni fa, non è inesatto affermare che si è trattato di una procedura per emendamenti, sortiti ed approvati al momento opportuno, consentendo alla fine, anche a chi non aveva i requisiti, di poter risultare e rimanere vincitore.
Gennaro Capodanno
Via Tino di Camaino, 22
80129 Napoli
Fax 081-5787434
Telefono studio 081-5787434
Telefono cellulare 339-2384648
e-mail: [email protected]
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.