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Sono previsti diversi schemi di incentivazione mediante sgravi contributivi in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori.Tutti gli schemi in questione hanno vigenza sull’intero territorio nazionale, sono finanziati dal fondo per l’occupazione e sono di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.Per usufruire degli sgravi le imprese non devono avere sospensioni dal lavoro in atto, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti. |
con contratto di reinserimento |
Riferimenti normativi:
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Legge 223/1991, art. 20 |
Incentivi: |
Riduzione del 75% sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del 50% della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a 72 mesi. |
Durata massima:
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12, 24, 36 mesi, a seconda della durata della disoccupazione dell’assunto (< 2, tra 2 e 3, > 3 anni) |
Soggetti interessati:
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Disoccupati di lunga durata |
disoccupati di lunga durata o in CIGS da almeno 24 mesi, o giovani impegnati nelle borse di lavoro |
Riferimenti normativi: |
Legge 407/1990, art. 8, co. 9;Legge 223/1991, art. 25, co. 5;Decreto Min.Lavoro 22/03/1991;Legge 196/1997, art. 26;Decreto Legislativo 280/1997, art. 7 |
Incentivi: |
Sgravi contributivi variabili a seconda della tipologia dell’impresa (esonero totale per le imprese artigiane) e dell’ubicazione territoriale (esonero totale per gli imprenditori del sud, riduzione al 50% al centro-nord e per i datori di lavoro non imprenditori su tutto il territorio nazionale) |
Durata massima: |
36 mesi |
Soggetti interessati: |
disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro;beneficiari da almeno 24 mesi del trattamento di CIGS;giovani già impegnati in borse lavoro |
lavoratori provenienti da imprese con interventi di CIGS da almeno 6 mesi |
Riferimenti normativi: |
Decreto Legge 148/1993 (conv. in L. 236/1993), art. 4, co. 3 |
Incentivi: |
La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di dodici mesi. Al datore di lavoro è concesso, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di CIGS che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. |
Durata massima: |
9 mesi se il lavoratore assunto ha meno di 50 anni; 21 mesi se il lavoratore assunto ha 50 anni e oltre; 33 mesi se il lavoratore ha 50 anni e oltre, nelle aree del mezzogiorno ovvero in quelle ad alto tasso di disoccupazione. |
Soggetti interessati: |
lavoratori che hanno beneficiato della CIGS per almeno tre mesi e che provengano da imprese che, al momento dell’assunzione, siano beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale straordinaria da almeno 6 mesi |