La carica della 101: google classroom and suite for education
27 Marzo 2020Forse non tutto il male vien per nuocere
27 Marzo 2020Trecentosessantasei insegnanti di Catania, Siracusa e Palermo hanno firmato una lettera aperta, indirizzata a docenti e a dirigenti scolastici, che stravolge l’animus della normativa vigente a cui fanno riferimento. [CFR Didattica a distanza, lettera aperta a docenti e dirigenti scolastici]
Il vulnus che ammorba tutta la scuola è affiorato. Speriamo che nei piani alti di viale di Trastevere se ne accorgano: la gestione scolastica deve essere ricondotta nell’alveo istituzionale!
Ecco la chiusura dello scritto: “Esercitiamo in modo consapevole la nostra libertà di insegnamento e ricordiamoci che siamo noi a decidere come impostare e sviluppare la didattica, sia essa in presenza che a distanza. Ogni docente italiano è libero di utilizzare la strumentazione che preferisce e i presidi farebbero bene in questa fase, se ne sono ancora capaci, a non imporre nulla ed evitare così ulteriori tensioni che aggravano una situazione difficile per tutti” .
Il monito ai dirigenti è così giustificato: “.. nessuna circolare del MIUR può modificare la legge (innanzitutto il T.U. del 1994), e che quindi non c’è nessun obbligo a seguire queste procedure..”
I firmatari hanno concentrato la loro attenzione su un solo articolo della legge; lo considerano autonomo, indipendente dall’ambito in cui è collocato.
Si tratta dell’art. 1 del TU che, oltre ad essere scisso dal contesto, è stato letto parzialmente. Un errore che nella scuola è ricorrente: é prassi ordinaria ritenere che il mandato conferito ai docenti sia il programma. Le finalità formative e educative di sistema, premessa alle indicazioni curriculari, sono ritenute non vincolanti e, a volte, nemmeno conosciute. Il libro di testo è l’apripista.
Entriamo nel vivo della questione.
Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1) Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2) L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3) E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
Ne discende:
la libertà d’insegnamento, essendo subordinata alle norme costituzionali e alle disposizioni del TU, è da collocare nel suo ambito generativo e, in particolare, all’interno del modello organizzativo.
La scuola è un sistema: tutte le sue componenti concorrono al conseguimento della “piena formazione della personalità degli alunni” .
L’unicità del traguardo implica il coordinamento degli insegnamenti, la loro equifinalizzazione.
Il TU ha modellato la struttura decisionale della scuola: l’insegnamento, funzione esecutiva/operativa, è subordinato a quella strategica e a quella tattica. La sua attività é vincolata dalle decisioni assunte collegialmente.
Il dirigente scolastico ha il compito di vincolare la progettazione didattica dei docenti al rispetto delle decisioni formative e educative assunte, funzione imprescindibile.
La libertà d’insegnamento consiste nella scelta e nell’organizzazione delle opportunità, concettuali e strumentali, finalizzandole sia al perseguimento dei traguardi di sistema, sia alla trasmissione di una precisa immagine della disciplina di competenza.