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27 Gennaio 2019Il bullismo è un male sociale
27 Gennaio 2019
BREVE GUIDA ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA
A cura di ANGELO STUMPO
Chi è la persona in situazione di handicap ai sensi della legge n.104/92
Dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua o all’efficienza delle terapie riabilitative;
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Individuazione della persona in situazione di handicap
Menomazione o minorazione: si intende qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche; può essere transitoria o permanente. Essa rappresenta lesteriorizzazione di uno stato patologico e, in linea di principio, essa riflette i disturbi a livello dorgano;
Disabilità: si intende qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano. Può avere carattere transitorio o permanente ed essere reversibile o irreversibile, progressiva o regressiva. Essa rappresenta l’oggettivazione della menomazione o come tale riflette disturbi a livello della persona;
Handicap: si intendeva correntemente come una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una minorazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all’età, al sesso, ai fattori culturali e sociali). Oggi si conviene che l’handicap è caratterizzato dalla discrepanza fra l’efficienza e lo stato del soggetto e l’aspettativa di efficienza e di stato sia dello stesso soggetto sia del gruppo particolare di cui egli fa parte.
Esso rappresenta pertanto la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e come tale riflette le conseguenze – culturali, sociali, economiche e ambientali – che per l’individuo derivano dalla presenza della menomazione e della disabilità.
ARTICOLI PRINCIPALI:
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Art. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana 1948:
art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”
art. 38 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e allavviamento professionale”
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Dichiarazione dei Diritti del bambino ONU 1959
Il bambino che si trova in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale, ha diritto di ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o la sua condizione.” (Dichiarazione dei Diritti del bambino – New York 1959 Assemblea dellO.N.U.)
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Dichiarazione dei diritti delle persone con ritardo mentale – ONU 1971
Il subnormale mentale deve, nella maggiore misura possibile, beneficiare dei diritti fondamentali dell’uomo alla stregua degli altri esseri umani. Il subnormale mentale ha diritto alle cure mediche e alle terapie più appropriate al suo stato, nonché all’educazione, all’istruzione, alla formazione, alla riabilitazione alla consulenza che lo aiuteranno a sviluppare al massimo le sue capacità e attitudiniIl subnormale deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento, abuso o trattamento denigrante.”(Dichiarazione dei diritti delle persone con ritardo mentale – New York 1971 Assemblea dell’ONU)
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Conferenza mondiale sui Diritti Umani ONU 1993
Tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili” (Conferenza mondiale sui Diritti Umani Vienna 1993 ONU)
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L. n. 118 del 30/03/1971
Art. 28″Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) Il trasporto ..
b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
Listruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica
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Legge Quadro 104 del 05/02/1992
Art. 1 La Repubblica:a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di liberà di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività”
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Atto di indirizzo e coordinamento alle ASL DPR 24 feb 1994
Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità
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Art. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana 1948:
art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”
art. 38 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e allavviamento professionale”
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Dichiarazione dei Diritti del bambino ONU 1959
Il bambino che si trova in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale, ha diritto di ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o la sua condizione.” (Dichiarazione dei Diritti del bambino – New York 1959 Assemblea dellO.N.U.)
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Dichiarazione dei diritti delle persone con ritardo mentale – ONU 1971
Il subnormale mentale deve, nella maggiore misura possibile, beneficiare dei diritti fondamentali dell’uomo alla stregua degli altri esseri umani. Il subnormale mentale ha diritto alle cure mediche e alle terapie più appropriate al suo stato, nonché all’educazione, all’istruzione, alla formazione, alla riabilitazione alla consulenza che lo aiuteranno a sviluppare al massimo le sue capacità e attitudiniIl subnormale deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento, abuso o trattamento denigrante.”(Dichiarazione dei diritti delle persone con ritardo mentale – New York 1971 Assemblea dell’ONU)
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Conferenza mondiale sui Diritti Umani ONU 1993
Tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili” (Conferenza mondiale sui Diritti Umani Vienna 1993 ONU)
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L. n. 118 del 30/03/1971
Art. 28″Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) Il trasporto ..
b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
Listruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica
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Legge Quadro 104 del 05/02/1992
Art. 1 La Repubblica:a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di liberà di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività”;
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Legge Quadro n. 328 – 8/11/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Articolo 1. (Principi generali e finalità). 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, diffi coltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
Articolo 14. (Progetti individuali per le persone disabili).1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
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Legge n. 53 del 28/11/2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Articolo 2. Sistema di istruzione e formazione
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni
o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117,secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il percorso dell’integrazione:
dalla conoscenza della situazione di handicap alla programmazione
La Diagnosi Funzionale
L’Azienda Sanitaria Locale,su richiesta della famiglia, dopo avere conosciuto e visitato la persona, redige:
– Una diagnosi clinica in modo chiaro secondo la codificazione internazionale detta ICD10 (International Classification of Disease 10°revisione).
Essa viene consegnata alla famiglia, che firma un apposito modulo di consenso e la presenta alla scuola al momento dell’iscrizione.
Insieme alla diagnosi clinica, vengono forniti due ulteriori documenti:
– Foglio Informazioni: fornisce alla scuola tutte le informazioni relative alle necessità di assistenza, in relazione a bisogni materiali (tipo di personale necessario,cura della persona, deambul’azione, trasporto) ed ai bisogni immateriali (di comunicazione, di riconoscimento corporeo, di relazione). In riferimento a tali bisogni, lAzienda Sanitaria Locale definisce la quantificazione complessiva del personale in riferimento al tempo scuola, con un sistema suddiviso per fasce (A,B,C).
– Quadro Diagnostico: sintetizza le aree deficitarie della persona in situazione di handicap. Entro l’inizio dell’anno scolastico, lA.S.L. si impegna a fornire
– la diagnosi funzionale, redatta in forma discorsiva sui contenuti minimi esplicitati nellAccordo. Essa ha il compito di descrivere i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell’alunno certificato.
Diagnosi clinica e funzionale vengono aggiornate nel caso si riscontrino cambiamenti; è richiesta la revisione diagnostica al momento del passaggio di grado scolastico.
Tutti questi documenti sono redatti e firmati dagli operatori dell’Azienda ASL; nel caso che lo studente si avvalga delle competenze di un operatore sanitario privato, la certificazione clinica dovrà essere convalidata dallASL competente a livello territoriale prima di essere inviata all’istituzione scolastica; l’operatore privato si farà carico di espletare gli altri
adempimenti di legge.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)
CHE COSE’ |
DA CHI E’ FORMULATO |
QUANDO |
Indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno in situazione di handicap e descrive, in modo analitico, i possibili livelli di risposte dell’alunno riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili a partire da quanto indicato nella Diagnosi Funzionale, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte da tutti gli operatori. Esso indica quindi: · Cosa l’alunno sa fare ed in che modo; · I progressi che si ipotizza l’alunno possa conseguire ulteriormente con gli opportuni interventi scolastici. |
Alla sua definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell’alunno in situazione di handicap, gli operatori dell’Azienda A.S.L., i docenti di classe/sezione, il personale insegnante specializzato (ove presente) e l’eventuale personale educativo assistenziale, nonché l’eventuale altro personale coinvolto nel processo di integrazione. |
É redatto e aggiornato preferibilmente entro il mese di dicembre e viene verificato in modo formale, al termine dell’anno scolastico, attraverso un incontro convocato dal Dirigente Scolastico. É verificato e aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, anche per la trasmissione della documentazione all’istituzione scolastica successiva. Le riunioni per la sua redazione, verifica e aggiornamento sono convocate dal Dirigente Scolastico previo accordo con le parti coinvolte, in tempi e modi tali da favorirne la partecipazione. Spesso nella Scuola Secondaria di 2° Grado è buona norma redigere tale documento alla fine del II ed il IV anno di frequenza dell allievo. |
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ( P.E.I.)
CHE COSE’ | DA CHI E’ FORMULATO | QUANDO |
E’ il documento in cui vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap per l’anno scolastico, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Comprende tutti gli interventi diretti all’integrazione: 1. Progetti didattico – educativi, riabilitativi e di socializzazione; forme di integrazione fra attività scolastica ed extrascolastica, volti a creare un progetto più vasto di integrazione; 2. Modalità di lavoro: all’interno della classe, in laboratorio, per piccolo gruppo, ecc. l’orario generale della scuola e di permanenza dell’alunno in situazione di handicap; l’organizzazione dei servizi di trasporto, mensa, sostegno, eventuale assistenza,accompagnamento,riabilitazione predisposizione delle strutture idonee: spazi, arredi, strumenti e sussidi necessari con l’indicazione delle modalità di impiego e delle finalizzazioni del loro uso; modalità tempi e forme di collaborazione fra tutti i firmatari dellAccordo di Programma; raccordi con il gruppo di lavoro Handicap d’Istituto (G.L.H. presente in tutte le istituzioni scolastiche ai sensi della legge 104/92); progetti di continuità ed incontri previsti (obbligatori); interventi diretti all’orientamento; modalità e tempi per la verifica e laggiornamento del P.E.I. e del P.D.F.; predisposizione di eventuali percorsi di alternanza, progetti particolari e percorsi sperimentali. |
E redatto per tutti gli studenti certificati ex lege 104/92 (anche in assenza di nomina del docente di sostegno alla classe). E elaborato unitariamente dal personale docente curricolare e di sostegno congiuntamente con gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale e con la famiglia, nonché con gli eventuali soggetti coinvolti nel processo di integrazione . |
E’ formulato di norma entro i primi 2 mesi di scuola di ogni anno scolastico ( termine di presentazione consigliato 15 Dicembre ) e viene verificato generalmente 2 volte all’anno o più a seconda dell’andamento dei percorsi, a cura del team docente o consiglio di Classe. Se ne vengono riscontrate le condizioni, la modifica può prevedere il passaggio da paritario a differenziato e viceversa. |
La programmazione didattica individualizzata
E’ compito irrinunciabile del Consiglio di Classe/gruppo docente, elaborare la Programmazione didattica individualizzata che specifica operativamente le linee e gli interventi definiti nel P.E.I.; P.E.I. e programmazione didattica individualizzata non sono quindi coincidenti, ma complementari.
Quest’ultima costituisce il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattici –
integrati ed equilibrati fra di loro – in riferimento alla crescita intellettuale, fisica e psico-affettiva che si realizza in sezione o in classe. Essa descrive il percorso che – sul piano della didattica – si intende offrire allo studente con handicap per il raggiungimento di traguardi in ordine allo sviluppo delle competenze, alla conquista dell’autonomia ed alla maturazione dell’identità, in rapporto alle effettive potenzialità dell’alunno e ai programmi didattici del rispettivo grado scolastico.
La programmazione didattica individualizzata si raccorda con la programmazione di classe in particolare per gli obiettivi educativi trasversali”: atteggiamenti positivi rispetto alle prestazioni scolastiche, collaborazione fra gli allievi, capacità di assumere iniziative, disponibilità al colloquio e all’ascolto, rispetto per le regole comuni, La programmazione individualizzata può essere differenziata, tenendo conto delle potenzialità dello studente.
Autonomia scolastica
L’autonomia scolastica consente di attuare percorsi flessibili e di sostenere modelli efficaci di integrazione scolastica, attraverso attività cooperative, ricorso a competenze esterne e di tecnologie sempre in collaborazione con i vari enti partecipanti al progetto di vita dell’alunno e finalizzati al maggior successo formativo possibile.
Incontri scuola – azienda sanitaria locale
Gli incontri di lavoro fra operatori dell’Azienda Sanitaria Locale e la scuola si configurano in un incontro annuale che si collocherà nel periodo più opportuno nell’anno scolastico e che si effettuerà nella scuola. A tale incontro parteciperanno il Dirigente Scolastico, i genitori dell’alunno, gli operatori dellASL, il Consiglio di Classe e, qualora vi operino, il personale educativo – assistenziale, i collaboratori scolastici e gli operatori del Servizio Sociale, qualora si tratti di casi loro in carico. In situazioni di particolare bisogno, si ricerca l’accordo tra gli operatori al fine di organizzare, aldilà di quanto stabilito dallAccordo, ulteriori momenti di incontro e di comunicazione.
Il personale per l’integrazione
Tutto il personale presente nell’istituzione scolastica si attiva per l’integrazione;
inoltre possono essere presenti, sulla base di motivate necessità, ulteriori altre figure professionali, come: l’insegnante di sostegno, assegnato alla classe quale ulteriore risorsa per la realizzazione del PEI; il p.e.a. ed il tutor (solo nella scuola secondaria di 2°grado), qualora siano previste dal Progetto di vita dello studente.
Obiettivo dell’integrazione, infatti, è supportare i processi di autonomia dei singoli alunni attraverso una reale presa in carico dello studente da parte di tutti gli operatori e da parte dei compagni presenti nella classe e nella scuola.
In specifico il compito di realizzare l’integrazione compete ai:
Docenti di classe
Tutti i docenti della classe sono parimenti responsabili del percorso educativo e formativo dell’alunno in situazione di handicap, così come di ogni altro allievo.
Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell’alunno, sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano,realizzano e verificano i percorsi di integrazione
Le istituzioni scolastiche istituiscono il Gruppo di Lavoro Handicap d’Istituto che si incontra di norma non meno di due volte per ogni anno e prevede la presenza di insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dai Piani Educativi Individualizzati. Tutto il personale, di seguito indicato, può essere presente su richiesta del Dirigente Scolastico e/o dell’Azienda Sanitaria Locale in relazione alle proprie competenze in materia di personale.
Docente di sostegno
E un insegnante nominato dallo Stato, contitolare della classe, che dovrà essere in possesso di titoli specifici;
E assegnato sulla base delle indicazioni fornite dai Decreti di assegnazione dei contingenti relativi allorganico, in rapporto alle necessità documentate dalle istituzioni scolastiche, in correlazione alla propria organizzazione e con la consulenza dellA.S.L.
Facilita l’integrazione in classe e la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, è corresponsabile della conduzione e della documentazione delle attività didattiche della classe e favorisce la diffusione dei processi di integrazione della scuola.
I POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE NELLA SCUOLA SUPERIORE
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno certificato bisogna partire da due considerazioni di base:
L’idea che si ha dell’alunno: l’analisi delle sue reali capacità.
L’alunno nel suo cammino professionale: è o sarà in grado di spendere in modo autonomo le competenze acquisite nel triennio e nel quinquennio.
Si possono utilizzare due percorsi scolastici:
1. Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali;
2. Una programmazione differenziata.
PRIMO PERCORSO
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dellO.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa(art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Le prove equipollenti possono consistere in:
MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche;
MODALITA DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);
CONTENUTI CULTURALI E/O TECNICI E/O PROFESSIONALI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).
(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dellO.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
Al termine del percorso gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato conseguendo regolarmente i titoli.
SECONDO PERCORSO
Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.
E necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.
Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Gli alunni di 3^ classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.
VARIE
NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Per quanto riguarda il numero complessivo degli alunni per classe:
1. Nelle classi iniziali dei rispettivi cicli scolastici il numero degli allievi iscritti non deve superare le 20 unità, di cui più di uno diversamente abile, purché vengano formulate adeguatamente le diverse strategie di pianificazione ed integrazione scolastico – educativa;
2. E opportuno che le classi frequentate da allievi diversamente abili non superino comunque le 25 unità. Ciò al fine di agevolare le condizioni di inclusione nel contesto scolastico dell allievo. Pertanto è bene che le famiglie richiedano tale limitazione (max 25 alunni) anche negli anni successivi al primo.
ASSISTENZA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Se le condizioni psico-fisiche dell allievo lo richiedono ( patologie gravi ecc.) è opportuno affiancare all allievo diversamente abile la figura dell assistente all autonomia e la comunicazione, la cui presenza per favorire l integrazione scolastica si aggiunge a quella del docente di sostegno e dei docenti curricolari.
Tale figura dotata di titoli e qualificazione professionale è garantita dagli accordi definiti fra Enti Locali (Regione, Provincia, Comune). Solitamente per la Scuola Elementare e la Scuola Media l obbligo di provvedere a tale figura grava sul comune di residenza dello allievo con disabilità. Mentre per la Scuola Secondaria Superiore l assistente viene garantito dalla Provincia.
ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA
Qualora l allievo con disabilità necessiti di assistenza per gli spostamenti all interno ed al di fuori della scuola stessa le persone predisposte a tale mansione sono i collaboratori scolastici ( personale ATA ). Inoltre, ai collaboratori spetta anche il compito di garantire la assistenza igienica dell allievo diversamente abile, prestando attenzione anche al fatto che il personale ATA sia del suo stesso sesso.
Se l assistenza ad personam richiede delle prestazioni specifiche o di particolare attenzione è bene che il collaboratore scolastico venga documentato al riguardo mediante la frequenza di un corso di formazione. La retribuzione del collaboratore al riguardo, prevederà un aumento forfetario.
MATERIALI E STRUTTURE
Le scuole dovrebbero essere dotate di attrezzature e strumenti didattici adatti alle varie esigenze e finalizzate a supportare l apprendimento e l integrazione degli allievi diversamente abili.
E opportuno che il GLHI ( Gruppo di Lavoro per l integrazione scolastica d Istituto) concordi e programmi eventuali interventi e spese necessarie per supportare la didattica ( libri, supporti audiovisivi, materiale multimediale ecc).
TRASPORTI
Al momento dell iscrizione la famiglia dell allievo diversamente abile deve specificare la necessità del trasporto per il proprio figlio, in modo che la scuola inoltri la richiesta all Ente competente. Per la Scuola Elementare e Media tale servizio viene finanziato dal Comune, mentre per la Scuola Secondaria Superiore la competenza del trasporto è a carico della Provincia.
VISITE GUIDATE E VIAGGI D ISTRUZIONE
La scuola nella persona del suo Dirigente Scolastico deve garantire tutte le condizioni possibili perché avvenga la partecipazione di uno o più allievi con disabilità alle gite o uscite didattiche.
L accompagnatore designato ad occuparsi degli allievi diversamente abili partecipanti deve essere o l insegnante di sostegno o un altra persona qualificata.
Tuttavia, nel caso in cui il docente di sostegno non sia disponibile ad accompagnare gli allievi questa responsabilità può essere assunta da un qualsiasi altro membro della comunità scolastica ( docente curricolare, collaboratore ATA ecc).
Il Dirigente può anche rivolgersi alla famiglia dell allievo per individuare un accompagnatore di fiducia, ma i costi del viaggio non devono gravare sulla famiglia, restano a carico dell Istituto. Non deve essere espresso alcun diniego di partecipazione dell allievo alla gita, poiché ciò sarebbe discriminante e comporterebbe ripercussioni in termini legali verso la scuola.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
La presenza di barriere ed impedimenti strutturali negli edifici pone la necessità del loro abbattimento. La scuola deve segnalare agli Enti locali queste difficoltà e sollecitarne lo intervento. Il Comune ( per Elementare e Media ) e la Provincia (per le Superiori) sono le istituzioni che devono provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche. Nel caso in cui l intervento non sia tempestivo o non avvenga in tempi utili le famiglie possono rivolgersi alle Associazioni Disabili segnalando tali irregolarità nelle opportune sedi giudiziarie.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il Dirigente deve autorizzare l equipe pedagogica a visionare la documentazione dello allievo con disabilità ( diagnosi funzionale, PEI, PDF ) con massima attenzione e sensibilità.
Tuttavia non è possibile la duplicazione o diffusione delle informazioni contenute nei documenti H”, poiché si tratta di dati sensibili il cui trattamento va tutelato e tenuto sotto massima riservatezza. La diffusione dei dati comporta sanzioni penali ed il Dirigente Scolastico è in prima persona responsabile del trattamento dati”; pertanto sarà sua premura fare in modo che la tutela della privacy venga pienamente rispettata da tutti gli operatori.
CONCLUSIONI
Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi.
E altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata. Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.
E altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dellO.M. 90 del 21/5/2001).
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.