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8 Marzo 2011Vorrei qui scrivere un articolo sul diritto allo studio esercitato nei termini di diritto a ricevere, nei casi riconosciuti, il previsto dalla legge sostegno scolastico.
Vorrei scrivere questo contributo per cercare di dare alle famiglie, agli insegnanti ed anche ai ragazzi interessati indirettamente e non da questo problema un punto di riferimento un attimino meno confuso dei preconcetti con i quali del sostegno in realtà poi tanti parlano trasformando uno strumento di integrazione in un potenziale strumento di emarginazione. La cosa più triste è che il pregiudizio sembra essere infatti forte anche nello stesso corpo insegnanti e dirigenti scolastici che, se da una parte dicono ad alta voce quanto certe famiglie non siano disposte ad accettare la realtà della problematicità di cui un figlio è portatore di fatto in classe, ma che poi parlano di sostegno come di rischio di etichettamento al quale non esporrebbero mai un loro caro. Insomma, cosa deve fare una famiglia che si renda conto che il figlio ha con la scuola un problema che si ripercuote su tutta la quotidianità del suo nucleo e della sua vita familiare? Affronterò il discorso in due tempi: con quest’articolo, dando informazioni generiche; e con un’intervista ad alcuni specialisti per avere delucidazioni più dettagliate riguardo alcune importanti distinzioni che potrebbero aiutare famiglie affette da lievi problematiche a non esitare a rivolgersi a personale specializzato per chiedere aiuto adeguato al loro caso. Innanzi tutto, un po’ di storia: sul sito http://www.isfol.it/ si legge che “la figura dell’insegnante di sostegno è giuridicamente nata con il D.P.R. 970/1975, come docente “specialista”, distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla L. 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella scuola pubblica. Con l’introduzione di questa figura si è tentato, infatti, di dare una prima risposta ai problemi legati all’integrazione di studenti con handicap o in condizione di svantaggio culturale” . Dunque, abbiamo distinti innanzi tutto due motivazioni: esistono studenti con particolari problemi individuali, ed esistono quelli con problemi culturali. Per esempio, un bimbo o ragazzo appena giunto dall’estero dovrebbe poter essere aiutato a seguire le lezioni in una lingua che ancora non conosce e padroneggia senza che questo significhi che il ragazzo o bimbo in questione abbia particolari difficoltà di apprendimento specifiche oltre alla temporanea mancata competenza linguistica. Andiamo avanti. “L’insegnante di sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e all’inserimento lavorativo di disabili e di soggetti in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale. Egli collabora attivamente – assieme all’équipe dei docenti – alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) sancito nella Legge quadro sull’handicap (L.104/1992) finalizzato a garantire le linee di continuità educativa” . In pratica, il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia o di un docente della classe, deve convocare il GLH Operativo di cui all’art. 12 comma 5 della Legge n° 104 del 1992, affinché venga formulato dagli insegnanti, dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari il PEI (Piano Educativo Personalizzato) ed il conseguente Progetto didattico personalizzato. Sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) del soggetto in questione, vengono formulate le richieste di tutte le risorse necessarie caso per caso, tra cui anche le ore di sostegno. La ripetuta parola “handicap” trae in inganno moltissime persone, docenti e dirigenti scolastici compresi. Ma cosa è, di fatto, l’handicap? Il termine inglese handicap è traducibile con “svantaggio, menomazione, impedimento” ; in campo medico e sociosanitario, è un termine generico usato per individuare una serie di disabilità fisiche o mentali. Ora, però, ciò che è definito genericamente come “disabilità” si presenta talvolta come disabilità gravi e permanenti, ma non solo e non sempre: altre volte, esse riguardano una fascia di bambini con difficoltà di apprendimento di vario genere, capaci di apprendere come gli altri se seguiti con particolari accorgimenti da personale specializzato. In virtù della legge che salvaguarda il diritto allo studio uguale per tutti (vedere sopra, legge 104/92), anche questi bambini hanno diritto al sostegno scolastico: per esempio bimbi dislessici, disgrafici, affetti da leggera discalculia, da disturbi di attenzione eccetera – tra la tanta letteratura a questo proposito, io suggerirei l’acquisto di un libricino di facile lettura: di Cesare Cornoldi, “Le difficoltà di apprendimento a scuola” , della collana “Farsi un’idea” , edito da Il Mulino. La legge non distingue due fasce di utenza (quella che riguarda veri e propri deficit e quella che riguarda difficoltà più o meno lievi, ma non insormontabili), facendole rientrare entrambe in quel gruppo di studenti “affetti da handicap” . Secondo la legge, insomma, è come se al mondo esistessero senz’altro bambini solo perfettamente “normali” e bambini solo perfettamente “disabili” . Ora, il fatto di vedersi un figlio definito “handicappato” chiaramente sconvolge nel profondo le famiglie di bimbi affetti da lievi difficoltà in alcune aree dell’apprendimento e/o del comportamento, sollevando difese psicologiche in realtà controproducenti; prima fra tutte il rifiuto di una realtà che, non affrontata in tempo, rischia di aggravarsi, creare lacune ed essere scontata dai ragazzi in condizione di disagio in termini di abbandono scolastico e di difficoltà di inserimento sociale futuri. E’ proprio per questo che la legge 104/92, in quanto legge che garantisce il diritto all’istruzione a tutti senza esclusioni, prevede che il sostegno sia dato anche a ragazzi che, per qualsiasi motivo appurato da équipe psicopedagogiche adeguate, rischiano l’emarginazione e il fallimento scolastico. Legge profondamente democratica, essa afferma il diritto all’educazione e all’apprendimento per tutti i disabili garantito almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età anche con più di una bocciatura. Certo, la progressiva riduzione della spesa pubblica e la conseguente mancanza di finanziamenti diminuisce le iniziative di integrazione, compresa la benefica presenza di questa figura professionale nelle scuole e nelle classi in cui tanti ragazzi con difficoltà di apprendimento, di inserimento o comportamentali sono lasciati soli alla mercè della sensibilità, della personalità e della simpatia dei singoli insegnanti che, spesso già aggravati da tante altre responsabilità, non possono dedicare loro il tempo adeguato. Chi pagherà la mancanza di un sostegno adeguato al suo caso? L’insegnante di sostegno dovrebbe dunque favorire “il coordinamento delle équipe di formatori incaricati di realizzare specifiche attività per favorire l’interazione personale, la comunicazione, creando un clima di corresponsabilità e di partecipazione con i servizi e strutture territoriali di orientamento scolastico per favorire l’intreccio fra scuola e formazione professionale” . E, poiché il sostegno dovrebbe riguardare TUTTI gli studenti in condizioni di disagio, non è detto che , per riceverlo in virtù della legge che lo prevede, il ragazzo debba anche essere sempre e solo catalogato come “invalido civile” . Poiché noto una grande confusione a questo proposito, ho pensato di intervistare appunto alcuni specialisti che ci possano ragguagliare sul come si possa esercitare un diritto in quanto diritto previsto dalla legge, con le dovute distinzioni delle tipologie dei casi. Cristina Rocchetto